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Document 32020D1575

    Decisione (UE) 2020/1575 della Banca centrale europea del 27 ottobre 2020 in merito alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing laddove una persona interessata sia un’alta carica della BCE (BCE/2020/54)

    GU L 359 del 29.10.2020, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1575/oj

    29.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 359/14


    DECISIONE (UE) 2020/1575 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 27 ottobre 2020

    in merito alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing laddove una persona interessata sia un’alta carica della BCE (BCE/2020/54)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La politica in materia di segnalazione whistleblowing della Banca centrale europea (BCE) è stata di recente rafforzata nel quadro etico della BCE (1). Le informazioni sulle violazioni segnalate attraverso la piattaforma di segnalazione interna istituita dalla BCE a tale scopo («lo strumento per la segnalazione whistleblowing») possono riguardare alte cariche della BCE, ovvero i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, del Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (2).

    (2)

    Per essere efficace, la politica della BCE in materia di segnalazione whistleblowing dovrebbe prevedere una valutazione e un monitoraggio approfonditi delle segnalazioni inviate attraverso il nuovo strumento di segnalazione. Tale valutazione e tale monitoraggio dovrebbero essere effettuati in conformità a una procedura armonizzata sotto la responsabilità di un’autorità competente designata.

    (3)

    È opportuno specificare la procedura che verrà applicata alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing, qualora una segnalazione si riferisca a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata.

    (4)

    Per assicurare una regolare attuazione del quadro rafforzato ed evitare incertezza giuridica circa la valutazione e il monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing, laddove una segnalazione si riferisca a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Salva diversa disposizione, le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso siginificato di quelle definite nel quadro etico della BCE.

    Articolo 2

    Autorità competente

    Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing si riferiscano a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, l’autorità competente che valuta tali segnalazioni e comunica i propri commenti agli autori delle segnalazioni, e/o che dà seguito a tali segnalazioni, è:

    a)

    il presidente; oppure

    b)

    il vicepresidente, qualora l’alta carica della BCE menzionata nella segnalazione sia il presidente.

    Articolo 3

    Procedura per la valutazione e il monitoraggio

    1.   Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing che menzionano un’alta carica della BCE come persona a cui si attribuisce la violazione o a cui tale persona è associata deve essere dato seguito in conformità alla decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3) (3) qualora ricadano nell’ambito di applicazione di tale decisione.

    2.   Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 1 non ricadano nell’ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), a queste deve essere dato seguito ai sensi della circolare amministrativa 01/2006 sulle indagini amministrative interne (4).

    3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 2 può:

    a)

    inoltrare le informazioni ricevute al Comitato etico della BCE per un suo parere in merito prima di stabilire se giustifichino o meno un’indagine interna;

    b)

    qualora ritenga che le informazioni ricevute giustifichino un’indagine amministrativa interna, decidere, in deroga all’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della circolare amministrativa 01/2006, di aprire direttamente un’indagine amministrativa e adottare la relativa decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 5 e 6, della circolare amministrativa 01/2006, con la possibilità che l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 2 decida in via eccezionale di intraprendere essa stessa l’indagine amministrativa, designando in tal caso una persona oppure una commissione, di livello adeguatamente elevato, per la conduzione dell’indagine.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2020

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Modifica del quadro etico della BCE (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (2019/C 89/03) (GU C 89 dell’8.3.2019, pag. 2).

    (3)  Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione (BCE/2016/3), GU L 79 del 30.3.2016, pag. 34).

    (4)  La circolare amministrativa 01/2006 è stata adottata il 21 marzo 2006 ed è disponibile sul sito internet della BCE.


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