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Document 32020D1492

    Decisione (UE) 2020/1492 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda l’adozione di procedure operative comuni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 343 del 16.10.2020, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1492/oj

    16.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 343/14


    DECISIONE (UE) 2020/1492 DEL CONSIGLIO

    del 12 ottobre 2020

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda l’adozione di procedure operative comuni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1) («accordo») è stato concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2020.

    (2)

    Ai sensi, dell’accordo, il comitato misto istituito dall’accordo («comitato misto») può adottare una decisione relativa alle procedure operative comuni («POC») elaborate dall’amministratore del registro della Svizzera e dall’amministratore centrale dell’Unione relative a questioni tecniche e di altra natura necessarie per il funzionamento del collegamento, tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le POC entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.

    (3)

    Nel corso della sua terza riunione, che si terrà nel 2020, il comitato misto è chiamato ad adottare le POC elaborate.

    (4)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché le POC vincoleranno l’Unione.

    (5)

    L’adozione delle POC è un elemento importante dell’attuazione dell’accordo, in quanto stabilisce le procedure operative per il funzionamento del collegamento che entrambe le parti devono seguire.

    (6)

    È opportuno che il comitato misto istituisca un gruppo di lavoro ai sensi dell’accordo per assistere il comitato misto nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’accordo per quanto riguarda l’elaborazione di orientamenti tecnici per garantire la corretta attuazione dell’accordo, comprese le questioni tecniche o di altro tipo necessarie per il funzionamento del collegamento e tenendo conto delle priorità della normativa interna. Del gruppo di lavoro dovrebbero far parte quanto meno l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione.

    (7)

    La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda l’adozione di procedure operative comuni e l’istituzione di un gruppo di lavoro a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione (3).

    I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

    (2)  Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

    (3)  Cfr. documento ST 10831/20 su http://register.consilium.europa.eu


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