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Document 32020D1436

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1436 del Consiglio del 12 ottobre 2020 che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

    GU L 331 del 12.10.2020, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1436/oj

    12.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 331/30


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1436 DEL CONSIGLIO

    del 12 ottobre 2020

    che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio (2), la Germania è stata autorizzata ad applicare fino al 16 luglio 2020 un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

    (2)

    Con lettera del 29 gennaio 2020 la Germania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

    (3)

    Con la riduzione di imposta che intende applicare, la Germania mira a continuare a promuovere l’utilizzo dell’elettricità erogata da impianti di terra. L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi.

    (4)

    Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker da parte di navi ormeggiate nei porti, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell’aria nelle città portuali. Date le condizioni specifiche della struttura della produzione di energia elettrica in Germania, si prevede inoltre che l’utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l’inquinamento acustico. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima.

    (5)

    La concessione alla Germania dell’autorizzazione ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza l’aliquota di imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

    (6)

    A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa in virtù dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici del settore dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere la richiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, la validità dell’autorizzazione dovrebbe cessare a decorrere dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 113, o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che dovessero essere applicabili prima del 31 dicembre 2025.

    (7)

    Al fine di garantire la certezza del diritto agli operatori portuali e di navi e di evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, derivante da variazioni dell’aliquota fiscale sull’energia elettrica erogata da impianti di terra, è opportuno garantire che la Germania possa applicare senza interruzioni l’attuale riduzione d’imposta per l’energia elettrica erogata da impianti di terra. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 17 luglio 2020, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio.

    (8)

    La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Si autorizza la Germania ad applicare un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2025.

    Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adottasse disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserebbe di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di dette disposizioni.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

    (2)  Decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 55).


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