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Document 32020D1355

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    GU L 314 del 29.9.2020, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1355/oj

    29.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 314/55


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1355 DEL CONSIGLIO

    del 25 settembre 2020

    che concede alla Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 agosto 2020 la Romania ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Romania per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Romania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,2 % e al 46,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Romania diminuirà del 6,0 % nel 2020.

    (3)

    L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Romania. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica rumena connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché a misure di carattere sanitario, illustrate ai considerando da (4) a (11).

    (4)

    L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020» (2), citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, prevede una prestazione per i dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19. La prestazione è limitata al 75 % dello stipendio base di detti dipendenti (ma non può superare il 75 % dello stipendio lordo medio a livello nazionale) per la durata dello stato di emergenza.

    (5)

    L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020» (3), citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, ha introdotto una prestazione a favore delle persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso per almeno 15 giorni durante lo stato di emergenza o di allerta, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia mantenuto fino al 31 dicembre 2020. La prestazione ammonta al 41,5 % dello stipendio base lordo di detti dipendenti (ma non può superare il 41,5 % dello stipendio lordo medio a livello nazionale).

    (6)

    L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020» (4) ha introdotto un regime di riduzione dell’orario lavorativo in base al quale, nel caso di riduzione temporanea dell’attività a causa dello stato di emergenza o di allerta, il datore di lavoro ha la possibilità di ridurre l’orario lavorativo dei dipendenti al massimo del 50 %. Durante il periodo di riduzione dell’orario lavorativo i dipendenti interessati beneficeranno di un’indennità pari al 75 % della differenza tra lo stipendio lordo per l’orario lavorativo normale e il loro stipendio effettivo.

    (7)

    Sono state introdotte due misure per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per le persone la cui attività si è completamente fermata a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19, lo Stato mette a disposizione una prestazione pari al 75 % del loro reddito da lavoro lordo medio (5). Per le persone che hanno ridotto l’orario lavorativo, la prestazione erogata è pari al 41,5 % del loro reddito da lavoro lordo medio.

    (8)

    Per i lavoratori giornalieri la cui attività si è arrestata in seguito alla sospensione delle attività economiche a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19, le autorità hanno introdotto una misura che riconosce un’indennità di sostegno pari al 35 % della remunerazione spettante per ogni giorno lavorativo per un periodo massimo di tre mesi.

    (9)

    L«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020» (6), citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, prevede un bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e/o della direzione sanitaria di Bucarest incaricate di coordinare e attuare le misure di prevenzione e di limitazione degli eventi classificati dall’OMS come emergenza sanitaria globale a seguito delle infezioni da COVID-19. Per le ore lavorate oltre il normale orario lavorativo la misura prevede una prestazione pari al 75 % dello stipendio base, mentre per le ore lavorate durante i fine settimana, nei giorni festivi e in altri giorni non contati come lavorativi la prestazione corrisponde al 100 % dello stipendio base. Tale misura può essere considerata una misura sanitaria a norma del regolamento (UE) 2020/672.

    (10)

    Per i dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, le autorità hanno previsto un bonus per l’accudimento dei figli. Perché sussista il diritto alla prestazione, l’altro genitore non deve beneficiare di diritti alternativi che riconoscano ai genitori giorni di congedo per la supervisione dei figli in caso di chiusura temporanea delle strutture scolastiche. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per l’accudimento dei figli durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

    (11)

    La «legge n. 56/2020» (7), citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, introduce un bonus per condizioni particolarmente pericolose pari a un massimo del 30 % dello stipendio del personale medico coinvolto nelle azioni sanitarie di contrasto alla COVID-19.

    (12)

    La Romania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Romania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 4 370 779 006 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento degli importi direttamente connessi alle prestazioni per la disoccupazione tecnica dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di lavoratori, di una prestazione per dipendenti reintegrati e altre categorie di lavoratori, di un futuro regime di riduzione dell’orario lavorativo, di un’indennità di sostegno per lavoratori giornalieri e di un bonus per l’accudimento dei figli destinato a categorie specifiche. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso a nuove misure, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Romania. La Romania intende finanziare 271 534 419 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

    (13)

    La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Romania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

    (14)

    È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Romania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (15)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (16)

    È opportuno che la Romania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (17)

    La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Romania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Romania soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

    Articolo 2

    1.   L’Unione mette a disposizione della Romania un prestito dell’importo massimo di 4 099 244 587 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

    2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

    3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Romania al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

    4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    5.   La Romania paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

    Articolo 3

    La Romania può finanziare le seguenti misure:

    a)

    la prestazione per disoccupazione tecnica ai dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività, prevista nell’articolo XI dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»;

    b)

    la prestazione per le persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso, prevista nell’articolo I dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020»;

    c)

    il regime di riduzione dell’orario lavorativo, previsto nell’articolo 1 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»;

    d)

    la prestazione analoga a quella di cui al punto 1) per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’articolo XV dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»;

    e)

    la prestazione disposta dalla «legge n. 6/2020 sul bilancio nazionale di previdenza sociale per il 2020» per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’articolo 3 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»;

    f)

    l’indennità di sostegno ai lavoratori giornalieri, prevista nell’articolo 4 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»;

    g)

    il bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e/o della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’articolo 8, paragrafo 6, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020»;

    h)

    il bonus per l’accudimento dei figli di dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, previsto nell’articolo I, paragrafo 6, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»;

    i)

    il bonus per condizioni particolarrmente pericolose concesso a titolo di riconoscimento dei meriti del personale medico, previsto nell’articolo 7 della «legge n. 56/2020».

    Articolo 4

    La Romania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    Articolo 5

    La Romania è destinataria della presente decisione.

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

    (2)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 231 del 21 marzo 2020.

    (3)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania n. 459 del 29 maggio 2020.

    (4)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

    (5)  Ai sensi della legge n. 6/2020 sul bilancio nazionale di previdenza sociale per il 2020.

    (6)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 102 dell’11 febbraio 2020.

    (7)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 402 del 15 maggio 2020.


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