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Document 32020D1349

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

    GU L 314 del 29.9.2020, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1349/oj

    29.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 314/31


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1349 DEL CONSIGLIO

    del 25 settembre 2020

    che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 agosto 2020 l’Italia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Italia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per l’Italia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’11,1 % e al 158,9 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL dell’Italia diminuirà dell’11,2 % nel 2020.

    (3)

    L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Italia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica italiana connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori dipendenti, indennità per lavoratori autonomi, lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori domestici e lavoratori a chiamata, bonus per servizi di baby-sitting, estensione dei congedi parentali e dei permessi per disabilità, contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali e crediti d’imposta a sostegno delle misure di salute pubblica, illustrati nei considerando da (4) a (10).

    (4)

    Il «decreto-legge n. 18/2020 (2), e il «decreto-legge n. 34/2020» (3), citati nella richiesta dell’Italia del 7 agosto 2020, hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19, ivi compresa l’estensione dei regimi esistenti di riduzione dell’orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni). Tale misura, che presuppone il mantenimento del contratto di lavoro, copre l’80 % della normale retribuzione dei dipendenti delle imprese costrette a una chiusura totale o parziale a causa della COVID-19, fino a un massimo di 18 settimane nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

    (5)

    Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, le autorità hanno introdotto un’indennità di 600 EUR per i mesi di marzo e aprile 2020. I liberi professionisti che a marzo e aprile 2020 hanno subito una riduzione di almeno il 33 % del reddito rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente hanno diritto anche a un’indennità di 1 000 EUR per il mese di maggio 2020. Un’ulteriore indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 è riconosciuta ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti a enti privati di previdenza sociale obbligatoria.

    (6)

    Le autorità hanno introdotto una serie di misure rivolte a specifiche categorie professionali che hanno risentito dell’epidemia di COVID-19. Tali misure comprendono un’indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 e di 500 EUR per il mese di aprile 2020 per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo; un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo (con reddito annuo non superiore a 50 000 EUR); un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i collaboratori sportivi; un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori a chiamata e un’indennità di 500 EUR al mese per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori domestici.

    (7)

    Le autorità hanno introdotto anche due misure volte a far fronte all’impatto della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e della chiusura delle scuole, sotto forma di estensione dei congedi parentali fino a 30 giorni nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 per i lavoratori dipendenti e autonomi con figli di età non superiore ai 12 anni (o superiore in caso di figli con disabilità che frequentano ancora la scuola), dell’ordine del 50 % del loro reddito, e di un bonus per servizi di baby-sitting fino a un massimo di 2 000 EUR, alternativo al congedo parentale e valido nello stesso periodo. Tali misure possono essere considerate analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

    (8)

    Le autorità hanno altresì introdotto l’estensione dei permessi per disabilità per i lavoratori affetti da disabilità grave o con familiari affetti da disabilità grave, fino a 12 giorni nel periodo dal 1o marzo 2020 al 30 aprile 2020 e ulteriori 12 giorni nel periodo dal 1o maggio 2020 al 30 giugno 2020. Si tratta dell’estensione di un regime esistente che riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni al mese di permesso per disabilità.

    (9)

    Sono stati introdotti contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali. L’importo del contributo è calcolato prendendo in considerazione il calo del fatturato registrato nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019 (da un minimo di 1 000 EUR a un massimo del 20 % dell’ammontare della diminuzione).

    (10)

    Infine, le autorità hanno introdotto due misure di carattere sanitario: un nuovo credito d’imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro (fino a un massimo di 80 000 EUR) e un nuovo credito d’imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per la sanificazione di piccole imprese, studi professionali e istituzioni senza scopo di lucro e per l’acquisto di attrezzature di sicurezza (fino ad un massimo di 60 000 EUR). Dal momento che i crediti d’imposta rappresentano gettito cui il governo rinuncia, possono essere considerati equivalenti alla spesa pubblica.

    (11)

    L’Italia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L’Italia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 28 811 965 628 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento degli importi direttamente connessi a regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori dipendenti; indennità per lavoratori autonomi, lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori domestici e lavoratori a chiamata; bonus per servizi di baby-sitting; estensione dei congedi parentali e dei permessi per disabilità e contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure sia all’estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Italia. L’Italia intende finanziare 320 000 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

    (12)

    La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato l’Italia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19, cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

    (13)

    È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare l’Italia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (14)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (15)

    È opportuno che l’Italia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (16)

    La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell’Italia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l’importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’Italia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

    Articolo 2

    1.   L’Unione mette a disposizione dell’Italia un prestito dell’importo massimo di 27 438 486 464 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

    2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

    3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Italia al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

    4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    5.   L’Italia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

    Articolo 3

    L’Italia può finanziare le seguenti misure:

    a)

    estensione dei regimi esistenti di riduzione dell’orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni) per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto negli articoli 19-22 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e negli articoli 68-71 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    b)

    indennità per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto negli articoli 27, 28 e 44 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito «dalla legge n. 77/2020»;

    c)

    indennità per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, secondo quanto previsto nell’articolo 30 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    d)

    indennità per i lavoratori dello spettacolo, secondo quanto previsto nell’articolo 38 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    e)

    indennità per i collaboratori sportivi, secondo quanto previsto nell’articolo 96 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito nella «legge n. 77/2020»;

    f)

    indennità per i lavoratori domestici, secondo quanto previsto nell’articolo 85 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    g)

    indennità per i lavoratori a chiamata, secondo quanto previsto nell’articolo 44 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    h)

    contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali, secondo quanto previsto nell’articolo 25 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

    i)

    estensione dei congedi parentali, secondo quanto previsto negli articoli 23 e 25 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 72 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    j)

    bonus per servizi di baby-sitting, secondo quanto previsto negli articoli 23 e 25 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 73 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    k)

    estensione dei permessi per disabilità, secondo quanto previsto nell’articolo 24 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 74 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    l)

    crediti d’imposta per miglioramenti della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 120 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

    m)

    crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature di sicurezza, secondo quanto previsto nell’articolo 125 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020».

    Articolo 4

    L’Italia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    Articolo 5

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

    (2)  Decreto-legge , n. 18, convertito dalla legge , n. 27.

    (3)  Decreto-legge , n. 34, convertito dalla legge , n. 77.


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