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Document 32020D1346

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19

GU L 314 del 29.9.2020, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1346/oj

29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1346 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2020 la Grecia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,4 % e al 196,4 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Grecia diminuirà del 9 % nel 2020.

(3)

L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica in Grecia connessa all'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi a causa della crisi, al costo della loro copertura previdenziale durante il periodo di sospensione, all'indennità speciale concessa ai lavoratori autonomi, al regime di riduzione dell'orario lavorativo e ai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, illustrati nei considerando da (4) a (8).

(4)

Più specificamente, l'"atto legislativo del 14 marzo 2020" (2), citato nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l'occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all'ordinanza di un'autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall'epidemia di COVID-19 e riguarda la concessione di un'indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi a partire da metà marzo 2020. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

(5)

Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento, da parte dello Stato, della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell'indennità speciale di cui al considerando (4). Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

(6)

L'"atto giuridico del 20 marzo 2020" (3), citato nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori autonomi (economisti, contabili, ingegneri, avvocati, medici, insegnanti e ricercatori). La misura riguarda un'indennità speciale una tantum di 600 EUR, erogata nel mese di aprile o giugno 2020 a tali lavoratori autonomi.

(7)

Sulla base della "legge 4690/2020" (4), citata nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, è stato introdotto un regime di riduzione dell'orario lavorativo che si applica dal 15 giugno 2020 al 15 ottobre 2020 in tutte le imprese a eccezione del settore del trasporto aereo, nel quale è possibile una proroga fino alla fine del 2020. Le imprese ammissibili sono quelle che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 20 % e la misura consente una riduzione fino al 50 % dell'orario di lavoro settimanale dei lavoratori dipendenti, a condizione che il rapporto di lavoro sia mantenuto. Dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020 lo Stato ha coperto il 60 % della retribuzione netta del lavoratore dipendente e il 60 % dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per le ore non lavorate. Dal 1o luglio 2020 lo Stato copre il 100 % dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le ore non lavorate, oltre al 60 % della retribuzione netta dei lavoratori dipendenti per le ore non lavorate.

(8)

Infine, la "legge 4714/2020" (5), citata nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, introduce il finanziamento da parte dello Stato dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali. La misura è rivolta alle imprese stagionali del settore terziario, vale a dire le imprese con il 50 % del fatturato concentrato nel terzo trimestre dell'anno, sulla base dei dati del 2019, e mira a finanziare i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2020, a condizione che le imprese mantengano lo stesso numero di lavoratori dipendenti che avevano il 30 giugno 2020.

(9)

La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 2 728 000 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso a nuove misure di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia.

(10)

La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Grecia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe cui si è fatto riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

(11)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l'entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell'importo massimo di 2 728 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Grecia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Grecia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

La Grecia può finanziare le seguenti misure:

a)

un'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'"atto legislativo del 14 marzo 2020";

b)

la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell'ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'"atto legislativo del 14 marzo 2020";

c)

un'indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell'articolo 8 dell'"atto legislativo del 20 marzo 2020";

d)

un regime di riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto previsto all'articolo 31 della "legge 4690/2020";

e)

i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell'articolo 123 della "legge 4714/2020".

Articolo 4

La Grecia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Atto legislativo del 14 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale A' 64) ratificato dall'articolo 3 della legge 4682/2020 (Gazzetta ufficiale A' 76); decisione ministeriale 12998/232 (Gazzetta ufficiale B' 1078 del 28 marzo 2020), decisione ministeriale 16073/287 del 22 aprile 2020 (Gazzetta ufficiale B' 1547 del 22 aprile 2020), decisione ministeriale 17788/346 dell'8 maggio 2020 (Gazzetta ufficiale B' 1779 del 10 maggio 2020) e decisione ministeriale 23102/477/2020 (Gazzetta ufficiale B' 2268 del 13 giugno 2020).

(3)  Atto legislativo del 20 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale A' 68) ratificato dall'articolo 1 della legge 4683/2020 (Gazzetta ufficiale A' 83).

(4)  Legge 4690/2020 (Gazzetta ufficiale A' 104) ratificata dagli articoli 122 e 123 della legge 4714/2020 (Gazzetta ufficiale A' 148), decisione ministeriale 23103/478 (Gazzetta ufficiale B' 2274 del 14 giugno 2020) e decisione ministeriale 32085/1771.

(5)  Legge 4714/2020 (Gazzetta ufficiale A' 148) ratificata dalla decisione ministeriale 32085/1771.


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