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Document 32020D0462

Decisione (UE) 2020/462 del Consiglio del 20 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l’impatto dell’accordo in forma di scambio di ettere che modifica tale accordo

ST/5588/2020/INIT

GU L 99 del 31.3.2020, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/462/oj

31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 99/13


DECISIONE (UE) 2020/462 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l’impatto dell’accordo in forma di scambio di ettere che modifica tale accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3 primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1) («l’accordo di associazione») è stato concluso a nome dell’Unione con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione (2) ed è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

(2)

Con la decisione (UE) 2019/217 (3), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo di associazione (4) («accordo di modifica») che mira a estendere ai prodotti originari del Sahara occidentale le preferenze tariffarie previste dall’accordo di associazione.

(3)

Conformemente all’articolo 81 dell’accordo di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione dell’accordo di associazione. A norma dell’articolo 83 del medesimo accordo di associazione, il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell’accordo di associazione, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

(4)

Al più tardi due mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo di modifica, il comitato di associazione deve adottare una decisione relativa alle modalità di valutazione dell’impatto dell’accordo modificativo, segnatamente sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione, in quanto la decisione prevista è vincolante per l’Unione.

(6)

Al fine di monitorare gli effetti dell’accordo di modifica sulle popolazioni interessate e sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l’accordo di modifica prevede esplicitamente un quadro e una procedura adeguati che consentano alle parti di valutare, sulla base di scambi regolari di informazioni, le ripercussioni dell’accordo durante la sua attuazione. L’Unione e il Regno del Marocco hanno concordato di scambiarsi reciprocamente informazioni almeno una volta all’anno nell’ambito del comitato di associazione. È pertanto opportuno stabilire le modalità specifiche di tale valutazione in vista della loro adozione da parte del comitato di associazione.

(7)

Lo scopo dello scambio di informazioni corrisponde all’obiettivo della relazione dell’11 giugno 2018 elaborata dai servizi della Commissione, congiuntamente con il Servizio europeo per l’azione esterna, sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell’estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio, e sulla consultazione della suddetta popolazione.

(8)

Per quanto riguarda l’impatto sull’economia del territorio, le informazioni finora disponibili si riferiscono principalmente all’agricoltura e alla pesca, ma le preferenze riguardano tutti i prodotti; i dati da scambiare potranno quindi evolvere alla luce degli sviluppi dell’attività nel Sahara occidentale. Tra l’altro, lo scambio di informazioni non si riferisce solo agli aspetti economici (benefici in senso stretto), ma deve consentire una valutazione più ampia, comprendente aspetti quali lo sviluppo sostenibile e l’impatto sullo sfruttamento delle risorse naturali.

(9)

Il Regno del Marocco ha inoltre accettato di istituire separatamente un meccanismo per la raccolta di dati statistici sulle esportazioni verso l’Unione dei prodotti originari del Sahara occidentale; tali dati saranno resi disponibili su base mensile alla Commissione e ai servizi doganali degli Stati membri.

(10)

Il Regno del Marocco potrà chiedere all’Unione informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di interesse per il Regno del Marocco, in base ai sistemi di informazione già esistenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione UE-Marocco, istituito a norma dell’articolo 81 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del suddetto comitato di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020

Per il Consiglio

La presidente

B. DIVJAK


(1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(2)  Decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU L 34 del 6.2.2019, pag. 1).

(4)  GU L 34 del 6.2.2019, pag. 4.


PROGETTO DI

DECISIONE N. .../...

DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REGNO DEL MAROCCO

del...

relativa allo scambio di informazioni tra l’Unione europea e il Regno del Marocco al fine di valutare l’impatto dell’accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 sulla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REGNO DEL MAROCCO,

visto l’accordo euromediterraneo, del 26 febbraio 1996, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in particolare l’articolo 83,

visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, del 25 ottobre 2018, relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte («accordo di sotto forma di scambio lettere»), e il Regno del Marocco, dall’altra, è entrato in vigore il 19 luglio 2019.

(2)

Tale accordo sotto forma di scambio di lettere è stato concluso fatte salve le rispettive posizioni dell’Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco in detta regione.

(3)

Con tale accordo sotto forma di scambio di lettere, i prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco, beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall’Unione europea ai prodotti contemplati dall’accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e il Regno del Marocco dall’altra («accordo di associazione »).

(4)

In un’ottica di partenariato e al fine di consentire alle parti di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere, in particolare sullo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l’Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiare informazioni nell’ambito del comitato di associazione almeno una volta all’anno.

(5)

Le modalità specifiche di tale valutazione devono essere adottate dal comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In un’ottica di partenariato e per consentire alle parti di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere nel corso della sua applicazione in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi informazioni nel quadro del comitato di associazione su base annuale.

2.   L’Unione europea e il Regno del Marocco scambiano i dati ritenuti pertinenti nei principali settori d’attività interessati, oltre a informazioni statistiche, economiche, sociali e ambientali, in particolare in merito ai benefici dell’accordo sotto forma di scambio di lettere per le popolazioni interessate e allo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. Un elenco delle informazioni pertinenti è contenuto nell’allegato della presente decisione.

Tale scambio avrà luogo tramite una comunicazione scritta inviata in anticipo, entro la fine di marzo di ogni anno; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive sulle tematiche oggetto della presente decisione. Le risposte saranno fornite entro la fine di giugno di ogni anno.

3.   È stato inoltre convenuto tra le parti, in un’ottica di partenariato e al fine di consentire alle stesse di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere, che il Regno del Marocco potrà chiedere all’Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di particolare interesse per il Regno del Marocco, sulla base dei sistemi di informazione già esistenti.

A tal fine il Regno del Marocco trasmetterà la propria richiesta per iscritto all’Unione europea entro la fine del mese di marzo di ogni anno; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive. Le risposte verranno fornite entro la fine di giugno di ogni anno.

4.   Le Parti prenderanno atto di questi scambi nel quadro del comitato di associazione una volta all’anno.

5.   Il verbale contenente le conclusioni del comitato di associazione deve essere approvato dalle parti entro il mese che segue la riunione.

Articolo 2

L’allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore nel giorno della sua adozione.

Fatto a …, il … 2020

Per il comitato di associazione UE-Regno del Marocco


ALLEGATO

Informazioni pertinenti nell’ambito dello scambio di informazioni previsto dall’accordo SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

Le informazioni scambiate devono consentire di aggiornare la relazione elaborata dai servizi della Commissione congiuntamente con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), dell’11 giugno 2018 (1). Lo scambio di informazioni deve comprendere informazioni dettagliate che consentano di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere durante la sua attuazione, comprese informazioni generali sulle popolazioni e sui territori interessati. Tali informazioni sono destinate esclusivamente a valutare e a preparare gli aggiornamenti di tale relazione da parte dei servizi della Commissione e del SEAE. A titolo indicativo, le informazioni pertinenti sono le seguenti:

1.

Informazioni fornite dal Regno del Marocco

a)

Informazioni di carattere generale

*

Statistiche socioeconomiche e ambientali.

b)

Informazioni sui principali settori economici di esportazione

*

produzione per tipo di prodotto;

*

le superfici coltivate e i quantitativi raccolti;

*

esportazioni verso l’Unione europea in volume e in valore;

*

attività economiche degli operatori locali legate ai settori coperti dall’accordo sotto forma di scambio di lettere e posti di lavoro generati;

*

gestione sostenibile delle risorse;

*

stabilimenti di produzione.

2.

Informazioni fornite dall’UE

Informazioni sugli scambi di prodotti esportati nel Regno del Marocco per codice doganale, in volume e valore, nonché nella misura in cui tali dati sono disponibili, sulla produzione di prodotti specifici.

3.

Altre informazioni pertinenti

Come previsto nello scambio di corrispondenza avvenuto il 6 dicembre 2018 tra la Commissione europea e la Missione del Regno del Marocco presso l’Unione europea, quest’ultimo istituisce un meccanismo per la raccolta di informazioni sulle esportazioni contemplate dall’accordo di associazione, quale modificato dallo scambio di lettere, che fornirà in modo sistematico e regolare e metterà a disposizione su base mensile dati precisi che dovrebbero consentire all’Unione europea di disporre di informazioni trasparenti e affidabili sull’origine di tali esportazioni verso l’Unione, suddivise per regione (2). La Commissione europea avrà accesso diretto a questi dati che condividerà con i servizi doganali degli Stati membri dell’Unione europea.

Da parte sua, il Regno del Marocco disporrà di informazioni statistiche trasparenti e affidabili sulle esportazioni dall’Unione europea verso il Regno del Marocco.


(1)  "Relazione sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell’estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio e sulla consultazione della suddetta popolazione", pubblicata l’11 giugno 2018, SWD (2018) 346 final.

(2)  NB: questo meccanismo è operativo dal 1 ottobre 2019.


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