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Document 32020D0264
Decision (EU) 2020/264 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020
Decisione (UE) 2020/264 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2020
Decisione (UE) 2020/264 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2020
GU L 58 del 27.2.2020, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/49 |
DECISIONE (UE) 2020/264 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2020
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4 bis, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali. |
(2) |
Per tale Fondo è fissato un massimale annuo di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
(3) |
L’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione. |
(4) |
Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio 2020, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato per erogare l’importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).