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Document 32020D0048

    Decisione (UE) 2020/48 del Consiglio del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)

    XT/21008/2020/INIT

    GU L 16I del 21.1.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/48/oj

    Related international agreement

    21.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 16/1


    DECISIONE (UE) 2020/48 DEL CONSIGLIO

    del 21 gennaio 2020

    che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 (1) relativa alla firma dell'accordo di recesso.

    (2)

    Con decisione (UE) 2019/476 (2) il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha inizialmente prorogato il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 12 aprile 2019. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019 con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (3) adottata d'intesa con il Regno Unito, e quindi fino al 31 gennaio 2020 con decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo (4) adottata d'intesa con il Regno Unito.

    (3)

    L'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso adattato (5) prevede che, al momento della notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne, l'Unione possa dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di transizione, oltre ai motivi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (6), le autorità giudiziarie dell'esecuzione di detto Stato membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un mandato d'arresto europeo. A norma dell'articolo 4 della decisione (UE) 2019/274 gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso devono informarne la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 15 febbraio 2019.

    (4)

    In considerazione delle varie proroghe del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/274 per fissare un nuovo termine entro il quale gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso devono informarne la Commissione e il segretariato generale del Consiglio. Contestualmente è opportuno adattare il rimando al pertinente comma dell'articolo 185 dell'accordo di recesso.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/274.

    (6)

    Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 4 della decisione (UE) 2019/274 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, terzo comma, dell'accordo ne informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 28 gennaio 2020.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1).

    (2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

    (3)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

    (4)  Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278 I del 30.10.2019, pag. 1).

    (5)  La versione adattata dell'accordo di recesso è stata pubblicata nella GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.

    (6)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).


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