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Document 32019R2144R(03)

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 16 dicembre 2019)

ST/5712/2020/INIT

GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–30 (GA, MT, SL)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–31 (CS, DE, ET, EL, EN, PT, SK)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–47 (LV)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–33 (DA, IT, NL)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–68 (FR, HU)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–49 (SV)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–38 (BG, PL)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–41 (HR)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–29 (ES, LT, FI)
GU L 398 del 11.11.2021, p. 29–39 (RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/corrigendum/2021-11-11/oj

11.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 398/29


Rettifica del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 16 dicembre 2019 )

1)

Pagina 4, considerando 20:

anziché:

«(20)

…, per tener conto dei progrepag.ssi tecnici.»

leggasi:

«(20)

…, per tener conto dei progressi tecnici.».

2)

Pagina 13, articolo 8, paragrafo 2:

anziché:

«2.   I sistemi di protezione frontale disponibili sul mercato come entità tecniche…»

leggasi:

«2.   I sistemi di protezione frontale messi a disposizione sul mercato come entità tecniche…».

3)

Pagina 17, firme:

anziché:

«For the Council

La presidente»

leggasi:

«Per il Consiglio

Il presidente».

4)

Pagina 19, allegato I, colonna «Oggetto», «Numero del regolamento UNECE» 48:

anziché:

«Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore»

leggasi:

«Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli».

5)

Pagina 21, allegato I, colonna «Oggetto», «Numero del regolamento UNECE» 107:

anziché:

«Costruzione generale dei veicoli di categoria M2 o M3»

leggasi:

«Costruzione generale dei veicoli di categoria M2 o M3».

6)

Pagina 22, allegato I, note alla tabella:

anziché:

«La serie di modifiche indicata nella tabella riflette la versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea senza pregiudicare la serie di modifiche da rispettare in base alle disposizioni transitorie ivi contenute La conformità a una serie di modifiche adottata successivamente rispetto a quella indicata nella tabella è accettata come alternativa. “accordo del 1958 riveduto”, legate alla prima immatricolazione, la messa in circolazione, l’immissione sul mercato, la vendita, il riconoscimento delle omologazioni e ogni disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all’allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.Le date specificate nella pertinente serie di modifiche dei regolamenti UNECE elencati nella tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell’ “accordo del 1958 riveduto” che applicano una determinata serie di modifiche del medesimo non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell’omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità a una serie precedente di modifiche o una formulazione con una finalità o un significato analoghi. Tali disposizioni vanno interpretate come disposizioni che obbligano le autorità nazionali a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all’allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.In alcuni casi le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell’»

leggasi:

«La serie di modifiche indicata nella tabella riflette la versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea senza pregiudicare la serie di modifiche da rispettare in base alle disposizioni transitorie ivi contenute. La conformità a una serie di modifiche adottata successivamente rispetto alla serie particolare indicata nella tabella è accettata come alternativa. Le date specificate nella pertinente serie di modifiche dei regolamenti UNECE elencati nella tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell’“accordo del 1958 riveduto”, legate alla prima immatricolazione, alla messa in circolazione, alla messa a disposizione sul mercato, alla vendita, al riconoscimento delle omologazioni, e ogni disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all’allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime. In alcuni casi le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell’“accordo del 1958 riveduto” che applicano una determinata serie di modifiche di tale regolamento UNECE non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell’omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità di una serie precedente di modifiche, o una formulazione con una finalità e un significato analoghi. Ciò va interpretato come disposizione che obbliga le autorità nazionali a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all’allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.».

7)

Pagina 23, allegato I, note alla tabella:

anziché:

«(a)

I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l’omologazione UE dei veicoli. Il montaggio obbligatorio di una funzione di controllo della stabilità è richiesto in conformità ai regolamenti UNECE. È tuttavia obbligatorio anche per i veicoli della categoria N1. Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858] e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:

le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;

le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e

in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore.

(b)

Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e il loro montaggio obbligatorio sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.

(c)

Sui veicoli di categoria M1 e N1 vanno montati dispositivi di protezione dall’uso non autorizzato, mentre sui veicoli di categoria M1 vanno montati sistemi di immobilizzazione.

(d)

Si veda la nota esplicativa 4 alla tabella dell’allegato II.

(e)

Per i veicoli di categoria M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e della categoria N1 non dotati di ruote gemelle su un asse.»

leggasi:

«(a)

I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l’omologazione UE dei veicoli.

(b)

Il montaggio obbligatorio di una funzione di controllo della stabilità è richiesto in conformità ai regolamenti UNECE. È tuttavia obbligatorio anche per i veicoli della categoria N1.

(c)

Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858] e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:

le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;

le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e

in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore.

(d)

Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e il loro montaggio obbligatorio sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.

(e)

Sui veicoli di categoria M1 e N1 vanno montati dispositivi di protezione dall’uso non autorizzato, mentre sui veicoli di categoria M1 vanno montati sistemi di immobilizzazione.

(f)

Si veda la nota esplicativa 4 alla tabella dell’allegato II.

(g)

Per i veicoli di categoria M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e della categoria N1 non dotati di ruote gemelle su un asse.».

8)

Pagina 25, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «A20 Urto frontale parziale (offset)»:

anziché:

«Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1 con massa massima ...»

leggasi:

«Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1 con massa massima ...».

9)

Pagina 25, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «A25 Urto laterale»:

anziché:

«Si applica a tutti i veicoli delle categorie M1 e N1, compresi ...»

leggasi:

«Si applica a tutti i veicoli delle categorie M1 e N1, compresi ...».

10)

Pagina 26, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «A27 Urto posteriore»:

anziché:

«Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1. …»

leggasi:

«Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1. …».

11)

Pagina 26, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «B8 Campo visivo anteriore»:

anziché:

«Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1»

leggasi:

«Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1».

12)

Pagina 28, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «C13 Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri»:

anziché:

«Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1.»

leggasi:

«Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1.».

13)

Pagina 31, allegato II, note alla tabella:

anziché:

«A:

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:6 luglio 2022

B:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:6 luglio 2022

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2024

C:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:7 luglio 2024

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2026

D:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:7 gennaio 2026 Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 gennaio 2029»

leggasi:

«A:

Data a partire dalla quale saranno vietate l’immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 6 luglio 2022

B:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 6 luglio 2022

Data a partire dalla quale saranno vietate l’immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2024

C:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2024

Data a partire dalla quale saranno vietate l’immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2026

D:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026 Data a partire dalla quale saranno vietate l’immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 gennaio 2029».

14)

Pagina 32, allegato II, nota 4:

anziché:

«4)

Sono esclusi i seguenti veicoli:

veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;

veicoli delle categorie M2 e M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;

autobus articolati della categoria M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;

veicoli fuoristrada delle categorie N2 e N3;

veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3; e

veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con più di tre assi.»

leggasi:

«4)

Sono esclusi i seguenti veicoli:

veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;

veicoli delle categorie M2 e M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;

autobus articolati della categoria M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;

veicoli fuoristrada delle categorie M2, M3, N2 e N3;

veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3; e

veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con più di tre assi.».

15)

Pagina 35, allegato III, punto 2), lettera f):

anziché:

«i)

la tabella “Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1” è così modificata:»

leggasi:

«i)

la tabella “Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1” è così modificata:».

16)

Pagina 36, allegato III, punto 2), lettera f):

anziché:

«ii)

la tabella “Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1” è così modificata:»

leggasi:

«ii)

la tabella “Parte II: Veicoli appartenenti alla categoria N1” è così modificata:».

17)

Pagina 39, allegato III, punto 4), lettera g), punto iii):

anziché:

«… “(9A) … in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2019/2144”;»

leggasi:

«… “(9A) … in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144”;».


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