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Document 32019R2129

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 321 del 12.12.2019, p. 122–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2129/oj

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/122


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2129 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell’Unione al fine di verificare il rispetto della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.

(2)

L’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento. Le frequenze relative ai controlli di identità e ai controlli fisici dovrebbero pertanto essere stabilite in funzione del rischio che ciascun animale, merce o categoria di animali o merci costituisce per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, per il benessere degli animali o, relativamente agli organismi geneticamente modificati, anche per l’ambiente.

(3)

Al fine di garantire che le frequenze dei controlli fisici previste a norma del presente regolamento siano rispettate in maniera uniforme, è opportuno che, per la selezione delle partite per i controlli fisici, nel presente regolamento siano stabilite disposizioni finalizzate ad utilizzare il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

(4)

Le frequenze stabilite in conformità al presente regolamento dovrebbero essere applicabili agli animali e alle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinati all’immissione in commercio. La frequenza dei controlli fisici eseguiti ai posti di controllo frontalieri per accertare la conformità al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe tuttavia essere determinata in conformità all’articolo 45, paragrafo 5, di tale regolamento.

(5)

La direttiva 91/496/CEE del Consiglio (3) fissa le norme relative all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione. L’articolo 4 di tale direttiva dispone che ciascuna partita di animali dovrebbe essere sottoposta a controlli di identità e a controlli fisici.

(6)

La direttiva 91/496/CEE è abrogata dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019. Tenendo conto del rischio che alcune categorie di animali costituiscono per la salute dell’uomo o degli animali e per il benessere degli animali, è opportuno che continuino ad applicarsi agli animali che entrano nell’Unione in provenienza da paesi terzi le stesse frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui alla direttiva 91/496/CEE o stabilite in base alla stessa.

(7)

Al fine di garantire l’efficacia dei controlli ufficiali, i controlli di identità e i controlli fisici dovrebbero essere eseguiti in modo tale che l’operatore responsabile della partita non possa prevedere se una determinata partita sarà sottoposta a controlli fisici.

(8)

L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130 della Commissione (4) stabilisce norme dettagliate sui controlli di identità per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, in base al fatto che la partita sia soggetta o meno a controlli fisici.

(9)

I criteri di base volti a determinare le frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti sui prodotti di origine animale, sul materiale germinale, sui sottoprodotti di origine animale, sui prodotti derivati, sul fieno e sulla paglia e sui prodotti compositi dovrebbero essere stabiliti tenendo conto delle informazioni relative ai rischi associati alle categorie di animali o merci e delle valutazioni scientifiche disponibili.

(10)

Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione in conformità all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, dei risultati dei controlli eseguiti dagli esperti della Commissione nei paesi terzi in conformità all’articolo 120, paragrafo 1, di tale regolamento e delle informazioni raccolte mediante l’IMSOC, dovrebbe essere possibile modificare le frequenze dei controlli fisici derivanti dai criteri di base.

(11)

Al fine di garantire l’efficacia dei controlli ufficiali, le frequenze determinate in conformità al presente regolamento dovrebbero essere messe a disposizione mediante l’IMSOC.

(12)

Per alcuni paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso accordi veterinari sull’equivalenza, è opportuno ridurre la frequenza dei controlli fisici su alcuni prodotti tenendo conto, tra l’altro, dell’applicazione del principio di regionalizzazione nel caso di una malattia animale e di altri principi in materia veterinaria. Le frequenze per i controlli fisici specificate in tali accordi veterinari dovrebbero pertanto applicarsi ai fini del presente regolamento.

(13)

La decisione 94/360/CE della Commissione (5) stabilisce la riduzione delle frequenze dei controlli materiali per alcune categorie di merci soggette a controlli veterinari. Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dalla decisione 94/360/CE, la suddetta decisione dovrebbe essere abrogata con effetto dalla data specificata nel presente regolamento.

(14)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinate all’immissione in commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«frequenza»: la percentuale minima di partite di animali e merci di cui all’articolo 1, determinata in conformità al presente regolamento, rispetto al numero totale delle partite arrivate al posto di controllo frontaliero durante un periodo identificato, per le quali le autorità competenti devono eseguire i controlli di identità e i controlli fisici;

2.

«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Selezione delle partite per i controlli fisici

1.   Le autorità competenti selezionano le partite per i controlli fisici in conformità alla seguente procedura:

a)

una selezione casuale di una partita è generata automaticamente dall’IMSOC;

b)

le autorità competenti possono decidere di selezionare la partita in conformità alla lettera a) o di selezionare una partita diversa contenente merci della stessa categoria e origine.

2.   Per ciascuna partita selezionata per i controlli fisici in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti eseguono i controlli di identità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130.

Articolo 4

Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici

1.   Le autorità competenti eseguono controlli di identità e controlli fisici sulle partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi secondo le frequenze stabilite in conformità all’articolo 5.

2.   Per i paesi terzi elencati nell’allegato II con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza, i controlli fisici sono eseguiti conformemente alle frequenze stabilite da tali accordi.

Articolo 5

Determinazione e modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

1.   Le frequenze di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento in base alle valutazioni scientifiche e alle informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punti v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625.

2.   La frequenza per i controlli fisici su merci specifiche in provenienza da un paese terzo specifico può essere aumentata nel caso in cui siano identificate gravi carenze sulla base:

a)

delle informazioni raccolte dalla Commissione in conformità all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625; o

b)

dei risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione in conformità all’articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

In questo caso la frequenza determinata in conformità al paragrafo 1 è aumentata alla frequenza di base immediatamente superiore stabilita nell’allegato I, o a una frequenza del 50 % qualora la frequenza applicabile alla categoria specifica di merci sia del 30 %.

3.   La frequenza dei controlli fisici è aumentata dalla frequenza di base determinata in conformità al paragrafo 1 alla frequenza di base immediatamente superiore stabilita nell’allegato I, o a una frequenza del 50 % qualora la frequenza applicabile alla categoria specifica di merci sia del 30 %, se i dati e le informazioni raccolti mediante l’IMSOC indicano, per merci specifiche in provenienza da un paese terzo specifico, un livello di non conformità, in relazione ai controlli fisici dei 12 mesi precedenti per la stessa categoria di merci, superiore del 30 % rispetto alla percentuale media di non conformità per la stessa categoria di merci in provenienza da tutti i paesi terzi.

4.   Qualora non siano più soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, la frequenza è ridotta alla rispettiva frequenza di base stabilita nell’allegato I.

5.   La Commissione mette a disposizione delle autorità competenti e degli operatori mediante l’IMSOC, le frequenze determinate in conformità al presente articolo.

Articolo 6

Abrogazioni

La decisione 94/360/CE è abrogata con effetto dal 14 dicembre 2019.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(4)  Regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (cfr. pag. 128 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).


ALLEGATO I

Criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici delle partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici

Frequenze di base che si applicano ai

Categoria di rischio

Categoria di animali o merci  (*1)

controlli di identità

controlli fisici

I

Animali

100 %

100 %

II

Carni macinate, carni separate meccanicamente e preparazioni di carni destinate al consumo umano

Carni di pollame destinate al consumo umano

Carni di coniglio, carni di selvaggina e loro prodotti a base di carne destinati al consumo umano

Uova destinate al consumo umano

Ovoprodotti destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione

Latte destinato al consumo umano

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione

Prodotti della pesca da acquacoltura e molluschi bivalvi destinati al consumo umano, non conservati in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, destinati all’alimentazione di animali d’allevamento

100 %

30 %

III

Carni diverse da quelle di cui alla categoria II e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni destinati al consumo umano

Grassi fusi di origine animale e ciccioli destinati al consumo umano

Prodotti a base di carni di pollame destinati al consumo umano

Ovoprodotti destinati al consumo umano, diversi da quelli di cui alla categoria II

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, diversi da quelli di cui alla categoria II

Prodotti della pesca diversi da quelli di cui alla categoria II

- Miele e altri prodotti dell’apicoltura destinati al consumo umano

Prodotti compositi

Uova da cova

Fertilizzanti organici e ammendanti, derivati da sottoprodotti di origine animale

Cosce di rana e gasteropodi destinati al consumo umano

Insetti destinati al consumo umano

100 %

15 %

IV

Gelatina e collagene destinati al consumo umano

Budella

Sperma ed embrioni

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, diversi da quelli di cui alle categorie II e III

100 %

5 %

V

Prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano

Fieno e paglia

Merci diverse da quelle di cui alle categorie II, III e IV

100 %

1 %


(*1)  Le frequenze per i controlli fisici delle partite di campioni commerciali devono essere conformi alla descrizione delle categorie di merci di cui al presente allegato.


ALLEGATO II

Elenco di alcuni paesi terzi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e frequenze dei controlli fisici

1.   Nuova Zelanda

Nel caso della Nuova Zelanda, le frequenze sono quelle previste nell’accordo approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio (1) in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

2.   Canada

Nel caso del Canada, le frequenze sono quelle previste nell’allegato VIII dell’accordo approvato con decisione 1999/201/CE del Consiglio (2).

3.   Cile

Nel caso del Cile, le frequenze sono quelle previste nell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altre merci nonché sul benessere degli animali di cui all’allegato IV dell’accordo di associazione approvato con decisione 2002/979/CE del Consiglio (3).


(1)  Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

(2)  Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

(3)  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).


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