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Document 32019R2105

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2105 della Commissione del 9 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/8849

    GU L 318 del 10.12.2019, p. 79–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2105/oj

    10.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 318/79


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2105 DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 2019

    che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

    (2)

    Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell’aggiornamento di tale elenco. Dette informazioni sono state comunicate anche da paesi terzi e da organizzazioni internazionali. L’elenco dovrebbe essere aggiornato sulla base di tali informazioni.

    (3)

    La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, in merito ai fatti salienti e alle considerazioni che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all’interno dell’Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante negli elenchi di cui all’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (4)

    La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere sentiti nel corso di un’audizione dalla Commissione e dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Consiglio («il comitato per la sicurezza aerea»).

    (5)

    La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2111/2005 e (CE) n. 473/2006 della Commissione (3), con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Bielorussia, Repubblica dominicana, Guinea equatoriale, Gabon, Indonesia, Moldova, e Russia. Ha informato inoltre il comitato per la sicurezza aerea riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Angola, Repubblica del Congo, Iraq, Repubblica del Kirghizistan, Malaysia, Nepal, Turkmenistan e Venezuela.

    (6)

    L’AESA ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (4).

    (7)

    L’AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5).

    (8)

    L’AESA ha altresì informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. L’AESA ha fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell’aviazione civile nei paesi terzi, nell’intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell’aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l’AESA. A tale proposito la Commissione ha ribadito l’utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell’attuazione della sicurezza aerea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), riguardo all’assistenza tecnica prestata dall’Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.

    (9)

    Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sulla situazione della funzione di allarme del programma SAFA e dei TCO e ha fornito le ultime statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

    Vettori aerei dell’Unione

    (10)

    In seguito all’analisi, a cura dell’AESA, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa condotte sugli aeromobili di vettori aerei dell’Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall’AESA, nonché dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità dell’aviazione nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinati provvedimenti attuativi e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. La Bulgaria ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai provvedimenti adottati nei confronti dei vettori aerei certificati in tale paese.

    (11)

    Gli Stati membri hanno ribadito la propria disponibilità a intervenire secondo necessità nel caso in cui informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell’Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

    Vettori aerei dell’Armenia

    (12)

    Nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei dell’Armenia.

    (13)

    Nel quadro della procedura di autorizzazione TCO, l’AESA ha effettuato nel luglio 2019 una visita in loco presso il comitato per l’aviazione civile («CAC») dell’Armenia e due vettori aerei, ossia Taron Avia LLC e Atlantis European Airways.

    (14)

    A seguito di tale visita, l’AESA ha concluso che, nell’aggiornare le specifiche operative di tali vettori aerei, il CAC non ha seguito sistematicamente il processo di certificazione stabilito. Il CAC non ha inoltre potuto garantire di valutare sistematicamente i sistemi di gestione della sicurezza, i sistemi di aeronavigabilità continua e le organizzazioni di manutenzione dei vettori aerei da esso certificati. Non aveva inoltre la capacità di individuare casi significativi di non conformità alle norme internazionali di sicurezza da parte dei vettori aerei.

    (15)

    In seguito ai rilievi formulati dall’AESA durante la procedura di autorizzazione TCO, la Commissione, con lettera dell’11 ottobre 2019, ha informato il CAC circa vari problemi di sicurezza connessi ai vettori aerei registrati in Armenia e ha invitato il CAC e il vettore aereo Taron Avia LLC a un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

    (16)

    Il 7 novembre 2019 la Commissione, l’AESA e il CAC hanno partecipato a una riunione tecnica a Bruxelles. Nel corso di tale riunione il CAC ha fornito informazioni in merito alle proprie attività di sorveglianza, compresi i piani riguardanti la propria riorganizzazione, l’assunzione e la formazione del personale tecnico e il rafforzamento delle capacità di sorveglianza. Il CAC ha informato la Commissione di avere deciso, il 7 novembre 2019, di revocare il certificato di operatore aereo («COA») di Taron Avia LLC a seguito dei rilievi dell’AESA del luglio 2019 in merito all’autorizzazione TCO rilasciata a detto vettore. Poiché Taron Avia LLC ha conseguentemente cessato le sue attività, non è stato più necessario invitare il vettore aereo a un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea.

    (17)

    In base alle informazioni attualmente disponibili, basate sui risultati della valutazione dell’AESA come TCO, sulle ispezioni di rampa condotte dagli Stati membri nell’ambito del programma SAFA e sulle informazioni fornite dal CAC, la Commissione ritiene che il CAC dovrebbe sviluppare ulteriormente le sue capacità di ispezione dei vettori aerei per i quali esercita responsabilità di certificazione e di sorveglianza.

    (18)

    Nel corso di un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea svoltasi il 20 novembre 2019, il CAC ha presentato una panoramica della sua organizzazione e della sua struttura, compresi dati particolareggiati sul numero degli effettivi assegnati al dipartimento aeronavigabilità e al dipartimento operazioni di volo. Il CAC ha fornito informazioni dettagliate sulle azioni intraprese relativamente a una serie di vettori aerei registrati in Armenia, sulla formazione degli ispettori e sui suoi sviluppi futuri, compresi i progetti di assunzione di nuovi ispettori. La Commissione ha sottolineato la sua aspettativa che, come avviene per tutte le autorità dell’aviazione civile, il CAC rilasci COA e registri aeromobili unicamente se e quando ha la piena capacità di sorvegliarli.

    (19)

    Il CAC ha inoltre messo in rilievo la prevista convergenza con il quadro normativo dell’Unione a seguito della conclusione e dell’attuazione dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e l’Armenia.

    (20)

    Nel corso dell’audizione, il CAC si è impegnato a tenere costantemente informata la Commissione in merito alle attività di sorveglianza e alle azioni intraprese per migliorare ulteriormente la sicurezza dell’aviazione civile in Armenia, in particolare lo sviluppo e l’attuazione ulteriori del programma nazionale di sicurezza dell’Armenia.

    (21)

    La Commissione intende procedere, con l’assistenza dell’AESA e il sostegno degli Stati membri, a una visita di valutazione in loco dell’Unione in Armenia, al fine di verificare se la certificazione e la sorveglianza dei vettori aerei da parte del CAC siano realizzate conformemente alle pertinenti norme internazionali di sicurezza. La visita di valutazione in loco sarà incentrata sul CAC e su determinati vettori aerei dell’Armenia.

    (22)

    Benché diverse debbano essere eliminate, le carenze riscontrate non sono di natura tale da giustificare l’inclusione di tutti i vettori aerei dell’Armenia nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (23)

    Sulla base delle informazioni di cui attualmente dispone, conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei dell’Armenia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

    (24)

    Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Armenia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    (25)

    Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei della Bielorussia

    (26)

    Nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei della Bielorussia.

    (27)

    Il 17 settembre 2018, a seguito dell’individuazione da parte dell’AESA di carenze in materia di sicurezza nel quadro della procedura di autorizzazione TCO, la Commissione ha avviato consultazioni con il Dipartimento dell’Aviazione della Bielorussia («AD-BLR») a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

    (28)

    A seguito dell’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea del 3 aprile 2019, il comitato per la sicurezza aerea ha riconosciuto i progressi compiuti dall’AD-BLR nell’attuazione delle norme internazionali di sicurezza, ma nel contempo ha stabilito che l’AD-BLR dovrebbe impegnarsi in ulteriori miglioramenti della sua capacità di sorveglianza della sicurezza.

    (29)

    Il 5 novembre 2019 la Commissione, l’AESA e i rappresentanti dell’AD-BLR hanno partecipato a una riunione tecnica. L’obiettivo di tale riunione era rivedere il piano d’azione correttivo attuato dall’AD-BLR e le azioni ad esso collegate intraprese per garantire l’effettiva conformità del sistema di sorveglianza della sicurezza alle norme internazionali di sicurezza. Dalla riunione è emersa la necessità che l’AD-BLR fornisca alla Commissione ulteriori chiarimenti in merito ad alcune azioni intraprese. Il 14 novembre 2019 la Commissione ha ricevuto tali informazioni ulteriori.

    (30)

    La Commissione ha inoltre chiesto all’AD-BLR di rivedere il piano d’azione correttivo sviluppando ulteriormente l’analisi delle cause di fondo delle carenze in materia di sicurezza individuate durante la visita di valutazione in loco dell’Unione del marzo 2019, con l’obiettivo di discuterne nel primo trimestre 2020 in una successiva riunione tecnica a Bruxelles.

    (31)

    Il 20 novembre 2019 la Commissione ha riferito al comitato per la sicurezza aerea in merito alle informazioni fornite dall’AD-BLR, segnatamente i progressi compiuti nell’istituzione dell’ispettorato specifico per il settore dell’aviazione, la creazione del dipartimento per la qualità, lo stato del programma di ricertificazione dei vettori aerei certificati dall’AD-BLR e le misure adottate per migliorare il programma di sorveglianza. La Commissione ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea che la situazione dell’aviazione civile in Bielorussia è rimasta sotto stretto controllo.

    (32)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Bielorussia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

    (33)

    Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Bielorussia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Bielorussia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    (34)

    Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei della Repubblica dominicana

    (35)

    Nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei della Repubblica dominicana.

    (36)

    Il 15 aprile 2019, a seguito dell’individuazione da parte dell’AESA di carenze in materia di sicurezza nel quadro della procedura di autorizzazione TCO e in base all’analisi delle ispezioni di rampa effettuate nell’ambito del programma SAFA, la Commissione ha avviato consultazioni con l’Instituto Dominicano de Aviación Civil («IDAC») a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

    (37)

    Il 10 ottobre 2019 la Commissione, l’AESA, il rappresentante di uno Stato membro e i rappresentanti dell’IDAC hanno partecipato a una riunione tecnica. Nel corso di tale riunione, l’IDAC ha fornito alla Commissione informazioni generali sul settore dell’aviazione nella Repubblica dominicana, sul personale disponibile per le attività di sorveglianza e sulle modalità di svolgimento di tali attività. Si è discusso delle difficoltà incontrate da alcuni vettori aerei durante la procedura di autorizzazione TCO, dovute principalmente a carenze in materia di sicurezza, e dei rilievi formulati nel corso delle ispezioni di rampa del programma SAFA. L’IDAC ha informato la Commissione che erano in corso misure correttive per affrontare le cause di fondo delle carenze in materia di sicurezza individuate dall’AESA. In particolare, ha informato in merito alle azioni in corso relative alla formazione del personale.

    (38)

    Nel corso di tale riunione l’IDAC ha anche fornito informazioni in merito al livello di attuazione del programma nazionale di sicurezza della Repubblica dominicana. Nella convinzione che le sue attività siano svolte nel pieno rispetto delle norme internazionali di sicurezza, l’IDAC ha invitato l’Unione a effettuare una visita di valutazione in loco. La Commissione ritiene che sia effettivamente necessario che l’Unione effettui una visita di valutazione in loco prima della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea.

    (39)

    Anche se la Commissione e l’AESA hanno individuato diverse carenze analizzando le informazioni ricevute mediante i documenti e la riunione tecnica, dette carenze non sono di natura tale da giustificare l’inclusione di vettori aerei della Repubblica dominicana nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (40)

    Sulla base delle informazioni di cui attualmente dispone, conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Repubblica dominicana, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

    (41)

    Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica dominicana, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati nella Repubblica dominicana alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    (42)

    Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei della Guinea equatoriale

    (43)

    Nel 2006 tutti i vettori certificati in Guinea equatoriale sono stati inclusi nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (44)

    Nell’ottobre 2017 è stata effettuata una visita di valutazione in loco dell’Unione in Guinea equatoriale, durante la quale è stata valutata l’attività dell’autorità dell’aviazione, vale a dire l’Autoridad Aeronautáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE). Sono stati visitati anche due vettori aerei attivi certificati in Guinea equatoriale, vale a dire CEIBA Intercontinental e Cronos Airlines. Dalla visita di valutazione in loco dell’Unione è emersa la necessità di ulteriori miglioramenti per mantenere aggiornato il sistema di sorveglianza della sicurezza con le recenti modifiche alle norme internazionali di sicurezza. A tal fine, l’AAGE ha elaborato un piano d’azione correttivo.

    (45)

    Nel dicembre 2018 l’AAGE ha espresso alla Commissione il suo interesse a riaprire un dialogo concernente la modifica dell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda tutti i vettori certificati in Guinea equatoriale. Il 12 febbraio 2019 la Commissione ha inviato una lettera all’AAGE per chiedere una relazione dettagliata sull’attuazione del piano d’azione correttivo e su ogni altra informazione pertinente che indichi i progressi compiuti dall’AAGE nell’affrontare le carenze in materia di sicurezza. Tra l’11 luglio e il 20 agosto 2019 l’AAGE ha fornito informazioni incomplete; il 10 settembre 2019 la Commissione ha pertanto informato l’AAGE dell’incompletezza delle informazioni fornite. Il 17 settembre 2019 e il 28 ottobre 2019 l’AAGE ha inviato maggiori informazioni riguardanti, rispettivamente, CEIBA Intercontinental e Cronos Airlines e informazioni sull’organizzazione, il personale e le attività di sorveglianza dell’AAGE.

    (46)

    Il 6 novembre 2019 l’AESA ha concluso che tutta la documentazione richiesta era stata fornita e che tali informazioni mostravano miglioramenti delle attività di sorveglianza nell’ambito del sistema di sorveglianza della sicurezza dell’AAGE, comprese attività di sorveglianza rafforzate dei due vettori aerei commerciali CEIBA Intercontinental e Cronos Airlines. L’AESA tuttavia ha concluso anche che permangono preoccupazioni circa la capacità dell’AAGE di porre rimedio alle carenze in modo sostenibile.

    (47)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Guinea equatoriale, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

    (48)

    Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Guinea equatoriale, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Guinea equatoriale alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    Vettori aerei del Gabon

    (49)

    Nel 2008 (6) tutti i vettori certificati in Gabon sono stati inclusi nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione di Gabon Airlines e Afrijet, che sono stati inclusi nell’allegato B di detto regolamento.

    (50)

    Le consultazioni tra la Commissione e l’autorità competente del Gabon, l’Agence nationale de l’Aviation Civile («ANAC Gabon»), sono proseguite con l’obiettivo di monitorare i progressi compiuti dall’ANAC Gabon per garantire la conformità del suo sistema di sorveglianza della sicurezza aerea alle norme internazionali di sicurezza.

    (51)

    Dall’audit dell’ICAO del gennaio 2019 è emerso che l’ANAC Gabon ha raggiunto un tasso di attuazione effettiva delle norme internazionali di sicurezza del 72,6 %, il che rappresenta un aumento rispetto al 26,1 % raggiunto nel 2016.

    (52)

    Dal 14 al 18 ottobre 2019 si è svolta in Gabon una visita di valutazione in loco dell’Unione presso gli uffici dell’ANAC Gabon e nei locali dei due vettori aerei attualmente certificati, vale a dire Afrijet Business Service e Solenta Aviation Gabon.

    (53)

    Durante la visita, l’ANAC Gabon ha dimostrato di aver compiuto progressi significativi negli ultimi anni, in particolare di essere in grado di mantenere e applicare un solido sistema di regolamentazione. I regolamenti nazionali sembrano essere regolarmente aggiornati quando vengono adottate nuove modifiche alle norme e alle pratiche raccomandate dell’ICAO. L’ANAC Gabon ha fornito elementi di prova che indicavano l’attuazione di un solido processo di assunzione e formazione del personale. Il personale è ben qualificato e motivato, anche se l’acquisizione di esperienza continua a costituire una sfida. L’ANAC Gabon dovrebbe garantire di disporre di una gestione efficace delle competenze necessarie per le sue attività. L’ANAC Gabon ha fornito prove del fatto che la certificazione dei vettori aerei è avvenuta in conformità del processo ICAO e che tutte le attività sono state ben documentate. I dati indicavano inoltre che l’ANAC Gabon aveva la capacità di sorvegliare le attività di trasporto aereo in Gabon e di ovviare alle carenze individuate in materia di sicurezza.

    (54)

    Dalle visite ai due vettori aerei attualmente certificati in Gabon è risultato che tali vettori esercitavano il controllo dell’aeronavigabilità continua ed operavano in conformità delle vigenti norme internazionali di sicurezza. Il campionamento di altre attività ha tuttavia rivelato alcune carenze minori, nessuna delle quali aveva un impatto immediato sulla sicurezza aerea.

    (55)

    Il 20 novembre 2019 la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno sentito l’ANAC Gabon e i vettori aerei Afrijet Business Service e Solenta Aviation Gabon.

    (56)

    Nel corso di tale audizione l’ANAC Gabon ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea il sistema istituito per garantire la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati in Gabon. Ha spiegato che i progressi compiuti nell’effettiva attuazione delle norme internazionali di sicurezza, come dimostrato dall’audit dell’ICAO del 2019, sono il risultato di una serie di azioni intraprese dal 2012. Sottolineando l’impegno a favore di un miglioramento continuo, l’ANAC Gabon ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito all’attuazione del piano d’azione correttivo elaborato in risposta ai risultati della visita di valutazione in loco dell’Unione dell’ottobre 2019. Ciò comprende gli obiettivi strategici definiti per il futuro, quali l’istituzione di un programma nazionale di sicurezza, la certificazione di un sistema di qualità e l’ulteriore miglioramento dell’effettiva attuazione delle norme internazionali di sicurezza. Tutti questi sviluppi sono di natura positiva. La prevista crescita dell’attività dell’aviazione civile in Gabon richiederà tuttavia l’adozione di misure di mitigazione specifiche da parte dell’ANAC Gabon, in particolare in termini di organico dell’organizzazione e di livello delle competenze necessarie.

    (57)

    Durante l’audizione Afrijet Business Service ha presentato una panoramica della sua organizzazione e della sua struttura, dell’attuale flotta, dei piani di sviluppo delle rotte e dei principali elementi del sistema di gestione della sicurezza del vettore aereo, compresi l’identificazione dei pericoli e la procedura di mitigazione del rischio.

    (58)

    Solenta Aviation Gabon ha presentato una panoramica della sua organizzazione e della sua struttura, dell’attuale flotta, dei piani di sviluppo delle rotte e dei principali elementi del sistema di gestione della sicurezza del vettore aereo, compresi l’identificazione dei pericoli e la procedura di mitigazione del rischio. Ha sottolineato il suo impegno a migliorare costantemente le sue prestazioni in materia di sicurezza, evidenziato da una spiegazione della complessità delle operazioni e della gestione degli equipaggi del vettore aereo, compresi i processi di gestione della sicurezza utilizzati per garantire la sicurezza delle operazioni. Ha aggiunto che tali operazioni sono sottoposte ad un attento controllo da parte dell’ANAC Gabon.

    (59)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione debba essere modificato al fine di depennare tutti i vettori certificati in Gabon dall’allegato A e dall’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (60)

    Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Gabon, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Gabon alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    (61)

    Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei dell’Indonesia

    (62)

    Nel giugno 2018 tutti i vettori dell’Indonesia sono stati depennati dall’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione (7). Al fine di continuare a monitorare il sistema di sorveglianza della sicurezza in Indonesia, la Commissione e la direzione generale dell’aviazione civile dell’Indonesia («DGCA Indonesia») hanno proseguito le consultazioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. In tale contesto, con lettera datata 27 settembre 2019, la DGCA Indonesia ha fornito informazioni e un aggiornamento sulle attività di sorveglianza della sicurezza per il periodo compreso tra marzo 2019 e settembre 2019. Oltre all’aggiornamento del piano d’azione correttivo in seguito alla visita di valutazione in loco dell’Unione del marzo 2018, le informazioni fornite dalla DGCA Indonesia comprendevano anche aggiornamenti sull’elenco dei titolari di COA, sugli aeromobili immatricolati, su incidenti, inconvenienti gravi ed eventi nel settore dell’aviazione e sui provvedimenti attuativi adottati dalla DGCA Indonesia.

    (63)

    La DGCA Indonesia ha inoltre informato la Commissione in merito allo stato delle azioni correttive adottate in seguito alla missione coordinata di convalida dell’ICAO («ICVM»), avvenuta nel 2017, che evidenzia un continuo miglioramento, in particolare nel settore dell’aeronavigabilità.

    (64)

    Esaminate le informazioni e la documentazione ricevute, la Commissione ritiene adeguata la maggior parte delle spiegazioni fornite in merito al piano d’azione correttivo, agli inconvenienti gravi e ai provvedimenti attuativi. Di conseguenza alcuni rilievi del piano d’azione correttivo sono stati chiusi e le nuove date proposte per la chiusura sono state accettate.

    (65)

    Il 29 ottobre 2019 è stata pubblicata la relazione finale sull’incidente che ha riguardato il volo Lion Air JT610. Nell’ambito delle continue attività di monitoraggio dell’Indonesia, la Commissione chiederà alla DGCA Indonesia di continuare a fornire informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nella relazione.

    (66)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei dell’Indonesia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

    (67)

    Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Indonesia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Indonesia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    (68)

    Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei della Moldova

    (69)

    Nell’aprile 2019 (8) tutti i vettori aerei certificati in Moldova, ad eccezione dei tre vettori aerei Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, sono stati sottoposti a un divieto operativo totale, principalmente a causa dell’incapacità dell’autorità dell’aviazione civile della Moldova («CAAM») di attuare e far rispettare le norme internazionali di sicurezza applicabili.

    (70)

    Il basso livello di attuazione delle norme internazionali di sicurezza è stato individuato nel corso di una visita di valutazione in loco dell’Unione effettuata nel febbraio 2019, in cui sono state sollevate osservazioni in merito ai regolamenti, alle procedure e alle pratiche della CAAM.

    (71)

    Il 24 ottobre 2019 si è tenuta una riunione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell’AESA, di uno Stato membro e della CAAM. Nel corso della riunione la CAAM ha fornito informazioni sulle azioni intraprese al fine di elaborare un quadro legislativo nazionale conforme alle norme internazionali di sicurezza e mirato a migliorare il sistema di sorveglianza della sicurezza in Moldova, comprese le misure adottate in relazione all’attuazione di una funzione di gestione della qualità più forte all’interno dell’autorità.

    (72)

    La CAAM ha fornito altresì informazioni sul nuovo manuale di gestione dell’autorità, sulla lista di controllo per l’analisi delle lacune del programma nazionale di sicurezza, sulla politica nazionale di sicurezza e sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza per i vettori aerei moldavi. Inoltre la CAAM ha informato la Commissione che, a seguito degli audit e delle ispezioni effettuati sui vettori aerei registrati in Moldova, sono stati sospesi quattro COA, dei quali due sono stati ripristinati e due sono stati definitivamente revocati, vale a dire CA Î.M «TANDEM AERO» SRL e CA «OSCAR JET» SRL.

    (73)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione debba essere modificato al fine di depennare i vettori aerei CA Î.M «TANDEM AERO» SRL e CA «OSCAR JET» SRL dall’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (74)

    Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Moldova, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Moldova alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    (75)

    Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei della Russia

    (76)

    La Commissione, l’AESA e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell’Unione, anche assegnando priorità nelle ispezioni di rampa effettuate su alcuni vettori aerei russi in conformità del regolamento (UE) n. 965/2012.

    (77)

    Il 25 ottobre 2019 i rappresentanti della Commissione, dell’AESA e di uno Stato membro hanno incontrato i rappresentanti dell’Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») per esaminare le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia in base alle relazioni sulle ispezioni di rampa condotte nel periodo compreso tra il 19 marzo 2019 e il 4 ottobre 2019 e individuare i casi in cui le attività di sorveglianza da parte della FATA dovrebbero essere rafforzate.

    (78)

    Dall’esame delle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Russia eseguite dalla SAFA non è emersa alcuna carenza significativa o ricorrente in materia di sicurezza. Durante la riunione la FATA ha informato la Commissione in merito alle misure adottate per garantire la conformità dei vettori aerei certificati in Russia ai requisiti di competenza linguistica in inglese quali stabiliti dall’ICAO.

    (79)

    In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nella riunione, la Commissione ritiene che a questo stadio la FATA possieda le capacità e la volontà necessarie ad ovviare alle carenze in materia di sicurezza. Per questi motivi la Commissione non ha ritenuto necessaria un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea né delle autorità dell’aviazione russe né di alcuno dei vettori aerei certificati in Russia.

    (80)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all’interno dell’Unione per includervi i vettori aerei della Russia.

    (81)

    Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei russi alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

    (82)

    Qualora tali ispezioni dovessero rilevare l’esistenza di un rischio imminente per la sicurezza dovuto alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrà imporre un divieto operativo ai vettori aerei certificati della Russia in questione e includerli nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (83)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

    (84)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

    1)

    l’allegato A è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

    2)

    l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

    Per la Commissione

    A nome del president

    Adina VĂLEAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

    (2)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

    (3)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

    (4)  Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

    (5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 36).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione, del 14 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (GU L 152 del 15.6.2018, pag. 5).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (GU L 106 del 17.4.2019, pag. 1).


    ALLEGATO I

    L’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO A

    ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL’UNIONE, CON ECCEZIONI (1)

    Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

    Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

    Codice di designazione a tre lettere ICAO

    Stato dell’operatore

    AVIOR AIRLINES

    ROI-RNR-011

    ROI

    Venezuela

    BLUE WING AIRLINES

    SRBWA-01/2002

    BWI

    Suriname

    IRAN ASEMAN AIRLINES

    FS-102

    IRC

    Repubblica islamica dell’Iran

    IRAQI AIRWAYS

    001

    IAW

    Iraq

    MED-VIEW AIRLINE

    MVA/AOC/10-12/05

    MEV

    Nigeria

    AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

    177/04

    AZW

    Zimbabwe

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Afghanistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica islamica di Afghanistan

    ARIANA AFGHAN AIRLINES

    AOC 009

    AFG

    Repubblica islamica di Afghanistan

    KAM AIR

    AOC 001

    KMF

    Repubblica islamica di Afghanistan

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica d’Angola

    AEROJET

    AO-008/11-07/17 TEJ

    TEJ

    Repubblica d’Angola

    GUICANGO

    AO-009/11-06/17 YYY

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    AIR JET

    AO-006/11-08/18 MBC

    MBC

    Repubblica d’Angola

    BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

    AO-015/15-06/17YYY

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    HELIANG

    AO 007/11-08/18 YYY

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    SJL

    AO-014/13-08/18YYY

    Sconosciuto

    Repubblica d’Angola

    SONAIR

    AO-002/11-08/17 SOR

    SOR

    Repubblica d’Angola

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Congo

    AERO SERVICE

    RAC06-002

    RSR

    Repubblica del Congo

    CANADIAN AIRWAYS CONGO

    RAC06-012

    Sconosciuto

    Repubblica del Congo

    EMERAUDE

    RAC06-008

    Sconosciuto

    Repubblica del Congo

    EQUAFLIGHT SERVICES

    RAC 06-003

    EKA

    Repubblica del Congo

    EQUAJET

    RAC06-007

    EKJ

    Repubblica del Congo

    EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.

    RAC 06-014

    Sconosciuto

    Repubblica del Congo

    MISTRAL AVIATION

    RAC06-011

    Sconosciuto

    Repubblica del Congo

    TRANS AIR CONGO

    RAC 06-001

    TSG

    Repubblica del Congo

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    AIR FAST CONGO

    409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    AIR KASAI

    409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    AIR KATANGA

    409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    AIR TROPIQUES

    409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    BLUE AIRLINES

    106/CAB/MIN/TVC/2012

    BUL

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    BLUE SKY

    409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    BUSY BEE CONGO

    409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

    409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    CONGO AIRWAYS

    019/CAB/MIN/TVC/2015

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    DAKOTA SPRL

    409/CAB/MIN/TVC/071/2011

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    DOREN AIR CONGO

    102/CAB/MIN/TVC/2012

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    GOMAIR

    409/CAB/MIN/TVC/011/2010

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    KIN AVIA

    409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    KORONGO AIRLINES

    409/CAB/MIN/TVC/001/2011

    KGO

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    MALU AVIATION

    098/CAB/MIN/TVC/2012

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    MANGO AIRLINES

    409/CAB/MIN/TVC/009/2011

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    SERVE AIR

    004/CAB/MIN/TVC/2015

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    SERVICES AIR

    103/CAB/MIN/TVC/2012

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    SWALA AVIATION

    409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    TRANSAIR CARGO SERVICES

    409/CAB/MIN/TVC/073/2011

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    WILL AIRLIFT

    409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (RDC)

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Gibuti

    DAALLO AIRLINES

    Sconosciuto

    DAO

    Gibuti

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Guinea equatoriale

    CEIBA INTERCONTINENTAL

    2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

    CEL

    Guinea equatoriale

    Cronos AIRLINES

    2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

    Sconosciuto

    Guinea equatoriale

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Eritrea responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Eritrea

    ERITREAN AIRLINES

    AOC No 004

    ERT

    Eritrea

    NASAIR ERITREA

    AOC No 005

    NAS

    Eritrea

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Kirghizistan

    AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)

    15

    EAA

    Repubblica del Kirghizistan

    AIR MANAS

    17

    MBB

    Repubblica del Kirghizistan

    AVIA TRAFFIC COMPANY

    23

    AVJ

    Repubblica del Kirghizistan

    CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

    13

    CBK

    Repubblica del Kirghizistan

    HELI SKY

    47

    HAC

    Repubblica del Kirghizistan

    AIR KYRGYZSTAN

    03

    LYN

    Repubblica del Kirghizistan

    MANAS AIRWAYS

    42

    BAM

    Repubblica del Kirghizistan

    S GROUP INTERNATIONAL

    (ex S GROUP AVIATION)

    45

    IND

    Repubblica del Kirghizistan

    SKY BISHKEK

    43

    BIS

    Repubblica del Kirghizistan

    SKY KG AIRLINES

    41

    KGK

    Repubblica del Kirghizistan

    SKY WAY AIR

    39

    SAB

    Repubblica del Kirghizistan

    TEZ JET

    46

    TEZ

    Repubblica del Kirghizistan

    VALOR AIR

    07

    VAC

    Repubblica del Kirghizistan

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme.

     

     

    Liberia

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Libia

    AFRIQIYAH AIRWAYS

    007/01

    AAW

    Libia

    AIR LIBYA

    004/01

    TLR

    Libia

    BURAQ AIR

    002/01

    BRQ

    Libia

    GHADAMES AIR TRANSPORT

    012/05

    GHT

    Libia

    GLOBAL AVIATION AND SERVICES

    008/05

    GAK

    Libia

    LIBYAN AIRLINES

    001/01

    LAA

    Libia

    PETRO AIR

    025/08

    PEO

    Libia

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Moldova responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica di Moldova

    Î.M “VALAN ICC” SRL

    MD009

    VLN

    Repubblica di Moldova

    CA “AIM AIR” SRL

    MD015

    AAM

    Repubblica di Moldova

    CA “AIR STORK” SRL

    MD018

    MSB

    Repubblica di Moldova

    Î M “MEGAVIATION” SRL

    MD019

    ARM

    Repubblica di Moldova

    CA “PECOTOX-AIR” SRL

    MD020

    PXA

    Repubblica di Moldova

    CA “TERRA AVIA” SRL

    MD022

    TVR

    Repubblica di Moldova

    CA “FLY PRO” SRL

    MD023

    PVV

    Repubblica di Moldova

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Nepal

    AIR DYNASTY HELI. S.

    035/2001

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    AIR KASTHAMANDAP

    051/2009

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    BUDDHA AIR

    014/1996

    BHA

    Repubblica del Nepal

    FISHTAIL AIR

    017/2001

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    GOMA AIR

    064/2010

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    HIMALAYA AIRLINES

    084/2015

    HIM

    Repubblica del Nepal

    MAKALU AIR

    057 A/2009

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    MANANG AIR PVT LTD

    082/2014

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    MOUNTAIN HELICOPTERS

    055/2009

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    MUKTINATH AIRLINES

    081/2013

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    NEPAL AIRLINES CORPORATION

    003/2000

    RNA

    Repubblica del Nepal

    SAURYA AIRLINES

    083/2014

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    SHREE AIRLINES

    030/2002

    SHA

    Repubblica del Nepal

    SIMRIK AIR

    034/2000

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    SIMRIK AIRLINES

    052/2009

    RMK

    Repubblica del Nepal

    SITA AIR

    033/2000

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    TARA AIR

    053/2009

    Sconosciuto

    Repubblica del Nepal

    YETI AIRLINES DOMESTIC

    037/2004

    NYT

    Repubblica del Nepal

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Sao Tomé e Principe

    AFRICÀS CONNECTION

    10/AOC/2008

    ACH

    Sao Tomé e Principe

    STP AIRWAYS

    03/AOC/2006

    STP

    Sao Tomé e Principe

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Sierra Leone

    AIR RUM, LTD

    Sconosciuto

    RUM

    Sierra Leone

    DESTINY AIR SERVICES, LTD

    Sconosciuto

    DTY

    Sierra Leone

    HEAVYLIFT CARGO

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Sierra Leone

    ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

    Sconosciuto

    ORJ

    Sierra Leone

    PARAMOUNT AIRLINES, LTD

    Sconosciuto

    PRR

    Sierra Leone

    SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

    Sconosciuto

    SVT

    Sierra Leone

    TEEBAH AIRWAYS

    Sconosciuto

    Sconosciuto

    Sierra Leone

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Sudan

    ALFA AIRLINES SD

    54

    AAJ

    Repubblica del Sudan

    BADR AIRLINES

    35

    BDR

    Repubblica del Sudan

    BLUE BIRD AVIATION

    11

    BLB

    Repubblica del Sudan

    ELDINDER AVIATION

    8

    DND

    Repubblica del Sudan

    GREEN FLAG AVIATION

    17

    Sconosciuto

    Repubblica del Sudan

    HELEJETIC AIR

    57

    HJT

    Repubblica del Sudan

    KATA AIR TRANSPORT

    9

    KTV

    Repubblica del Sudan

    KUSH AVIATION CO.

    60

    KUH

    Repubblica del Sudan

    NOVA AIRWAYS

    46

    NOV

    Repubblica del Sudan

    SUDAN AIRWAYS CO.

    1

    SUD

    Repubblica del Sudan

    SUN AIR

    51

    SNR

    Repubblica del Sudan

    TARCO AIR

    56

    TRQ

    Repubblica del Sudan

    »

    (1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


    ALLEGATO II

    L’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO B

    ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL’UNIONE (1)

    Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

    Numero del certificato di operatore aereo (COA)

    Codice di designazione a tre lettere ICAO

    Stato dell’operatore

    Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

    Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell’aeromobile soggetto a restrizioni

    Stato di immatricolazione

    AIR SERVICE COMORES

    06-819/TA-15/DGACM

    KMD

    Comore

    L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP.

    L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).

    Comore

    IRAN AIR

    FS100

    IRA

    Repubblica islamica dell’Iran

    Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.

    Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.

    Repubblica islamica dell’Iran

    AIR KORYO

    GAC-AOC/KOR-01

    KOR

    Repubblica popolare democratica di Corea

    L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU - 204.

    L’intera flotta, tranne: P-632, P-633.

    Repubblica popolare democratica di Corea

    »

    (1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


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