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Document 32019R2088

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/87/2019/REV/1

OJ L 317, 9.12.2019, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli SDG al quadro strategico dell’Unione per garantire che tutte le azioni e le iniziative strategiche dell’Unione, al suo interno e a livello mondiale, tengano conto fin dall’inizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.

(2)

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare, in linea con gli SDG, è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (3) ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, si propone di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente dal punto di vista climatico.

(3)

Al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ridurre in maniera significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, l’obiettivo globale è quello di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2o C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi volti a limitare l’aumento della temperatura a 1,5o C rispetto ai livelli preindustriali.

(4)

Le direttive 2009/65/CE (4), 2009/138/CE (5), 2011/61/UE (6), 2013/36/UE (7), 2014/65/UE (8), (UE) 2016/97 (9), (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e i regolamenti (UE) n. 345/2013 (11), (UE) n. 346/2013 (12), (UE) 2015/760 (13) e (UE) 2019/1238 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio condividono l’obiettivo comune di agevolare l’accesso alle attività degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), degli enti creditizi, dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, compresi i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), delle imprese di assicurazione, delle imprese di investimento, degli intermediari assicurativi, degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), dei gestori di fondi per il venture capital qualificati (gestori di EuVECA), dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale (gestori di EuSEF) e dei fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), nonché l’esercizio di tali attività. Tali direttive e regolamenti assicurano una protezione più uniforme degli investitori finali e facilitano l’accesso di questi ultimi a un’ampia gamma di prodotti finanziari, prevedendo nel contempo norme che consentono loro di prendere decisioni di investimento consapevoli.

(5)

L’informativa destinata agli investitori finali sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nel processo decisionale e nei processi di consulenza non sono sufficientemente sviluppate perché non ancora soggette a obblighi armonizzati.

(6)

È opportuno che l’esenzione dal presente regolamento per i consulenti finanziari che occupano meno di tre persone non pregiudichi l’applicazione delle misure di recepimento del diritto nazionale delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare le norme sulla consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni. Pertanto, benché tali consulenti non sono tenuti a fornire informazioni a norma del presente regolamento, essi devono considerare e includere i rischi di sostenibilità nei loro processi di consulenza.

(7)

I soggetti contemplati dal presente regolamento, a seconda della natura delle loro attività, dovrebbero conformarsi alle norme concernenti i partecipanti ai mercati finanziari qualora siano realizzatori di prodotti finanziari, e alle norme concernenti i consulenti finanziari qualora forniscano consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni. Pertanto, laddove svolgano simultaneamente attività di partecipanti ai mercati finanziari e di consulenti finanziari, tali soggetti dovrebbero essere considerati partecipanti ai mercati finanziari se agiscono in qualità di realizzatori di prodotti finanziari, ivi compresa la gestione del portafoglio, e dovrebbero essere considerati consulenti finanziari se forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni.

(8)

Poiché l’Unione si trova ad affrontare in misura sempre maggiore le conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici, dell’esaurimento delle risorse e altre questioni legate alla sostenibilità, sono necessari interventi urgenti per mobilitare capitali non solo mediante politiche pubbliche, ma anche da parte del settore dei servizi finanziari. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero essere tenuti a comunicare informazioni specifiche circa i loro approcci all’integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità.

(9)

In mancanza di norme dell’Unione armonizzate in materia di informativa sulle questioni legate alla sostenibilità destinata agli investitori finali, in tutta probabilità continueranno a essere adottate misure divergenti a livello nazionale e potrebbero persistere approcci differenti nei diversi settori dei servizi finanziari. Tali misure e approcci divergenti continuerebbero a causare significative distorsioni della concorrenza, a causa di importanti differenze delle norme in materia di informativa. Inoltre, lo sviluppo parallelo di prassi basate sul mercato che si fondano su priorità di natura commerciale in grado di produrre risultati divergenti sta generando un’ulteriore frammentazione del mercato e potrebbe aggravare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno in futuro. La divergenza degli standard di informativa e delle prassi basate sul mercato rende estremamente difficile comparare prodotti finanziari differenti, crea condizioni non eque tra tali prodotti e tra i canali di distribuzione, oltre a innalzare ulteriori barriere nel mercato interno. Tali divergenze potrebbero inoltre creare confusione per gli investitori finali e distorcerne le decisioni di investimento. Nell’assicurare il rispetto dell’accordo di Parigi, vi è il rischio che gli Stati membri adottino misure nazionali divergenti che potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e danneggiare i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari. Inoltre, la mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza rende difficoltoso per gli investitori finali comparare con efficacia prodotti finanziari differenti nei vari Stati membri dal punto di vista dei rischi ambientali, sociali e di governance, nonché degli obiettivi di investimento sostenibile. Pertanto è necessario rimuovere gli ostacoli esistenti al funzionamento del mercato interno e rafforzare la comparabilità dei prodotti finanziari al fine di prevenire l’insorgenza di probabili ostacoli futuri.

(10)

Il presente regolamento mira a ridurre l’asimmetria delle informazioni nelle relazioni principale-agente riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, e degli investimenti sostenibili obbligando i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari a effettuare informative precontrattuali e continuative destinate agli investitori finali, qualora essi agiscano in qualità diagenti per conto degli investitori finali (principali).

(11)

Il presente regolamento integra gli obblighi di informativa previsti nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e nei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013, (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238 come pure nel diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali. Per assicurare un corretto ed efficace controllo del rispetto del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero affidarsi alle autorità competenti già designate ai sensi di tali norme.

(12)

Il presente regolamento mantiene i requisiti che impongono ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di agire nel migliore interesse degli investitori finali, ad esempio, ma non solo, il requisito di esercitare un’adeguata diligenza dovuta prima di effettuare l’investimento, come sancito nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, come pure nel diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali. Al fine di svolgere i loro compiti conformemente alle suddette norme, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero integrare nelle loro procedure, comprese quelle di dovuta diligenza, non solo tutti i pertinenti rischi finanziari, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità che potrebbero comportare un significativo impatto negativo sul rendimento finanziario di un investimento o fornire opportune consulenze in merito, nonché valutare tali rischi su base continuativa. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche in che modo integrano tali rischi e pubblicare dette politiche.

(13)

Il presente regolamento impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativi (IBIP), indipendentemente dalla progettazione dei prodotti finanziari e dal mercato di riferimento, di pubblicare politiche scritte sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e assicurare la trasparenza di tale integrazione.

(14)

Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’ investimento, come specificato nella legislazione settoriale, in particolare nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, ovvero negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione adottati a norma alle suddette direttive.

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme sull’integrazione dei rischi ai sensi delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 come pure del diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali, tra cui, ma non solo, i criteri di proporzionalità pertinenti applicabili quali le dimensioni, l’organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività in questione. Il presente regolamento mira a conseguire una maggiore trasparenza su come i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni in materia di investimenti e nelle loro consulenze in materia di investimenti o assicurazioni. Se la valutazione dei rischi di sostenibilità porta a concludere che non sussistono rischi di sostenibilità giudicati rilevanti per il prodotto finanziario, è opportuno spiegarne le ragioni. Se la valutazione porta a concludere che tali rischi sono rilevanti, è opportuno comunicare, in termini qualitativi o quantitativi, la misura in cui i rischi di sostenibilità possono incidere sulla performance del prodotto finanziario. Le valutazioni del rischio di sostenibilità così come la relativa informativa precontrattuale fornite dai partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero contribuire all’informativa precontrattuale dei consulenti finanziari. I consulenti finanziari dovrebbero comunicare in che modo tengono conto dei rischi di sostenibilità nella procedura di selezione del prodotto finanziario che è presentato agli investitori finali, prima di fornire la consulenza, a prescindere dalle preferenze di questi ultimi in materia di sostenibilità. Quanto detto non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle misure nazionale di recepimento delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare gli obblighi dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari in materia di governance dei prodotti, valutazioni in termini di adeguatezza e appropriatezza, e verifiche delle richieste e delle esigenze.

(16)

Le decisioni e le consulenze in materia di investimenti potrebbero generare o contribuire alla generazione di impatti negativi – significativi o potenzialmente significativi – sui fattori di sostenibilità, o esservi direttamente connesse.

(17)

Per assicurare un’applicazione coerente e uniforme del presente regolamento, è necessario stabilire una definizione armonizzata di «investimenti sostenibili», che faccia in modo che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance e sia assicurato il principio di precauzione teso a non arrecare danni significativi, affinché non sia pregiudicato in maniera significativa né l’obiettivo ambientale né quello sociale.

(18)

Laddove i partecipanti ai mercati finanziari, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari offerti, prendano in considerazione i principali effetti negativi – significativi o potenzialmente significativi – delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, essi dovrebbero integrare nei loro processi, compresi quelli di dovuta diligenza, le procedure per prendere in considerazione i principali effetti negativi accanto ai pertinenti rischi finanziari e ai pertinenti rischi di sostenibilità. Le informazioni riguardanti tali procedure potrebbero precisare in che modo i partecipanti ai mercati finanziari adempiono alle loro responsabilità di gestione (stewardship) in materia di sostenibilità o ad altri impegni degli azionisti. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pubblicare sui rispettivi siti web informazioni su tali procedure nonché la descrizione dei principali effetti negativi. A tale proposito, il comitato congiunto dell’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) («ABE»), dell’ Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («EIOPA») e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) («ESMA») (il «comitato congiunto»), nonché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero tenere conto della guida sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile, sviluppata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), e dei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.

(19)

La considerazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di consulenza può produrre vantaggi che non si limitano ai mercati finanziari. Può infatti accrescere la resilienza dell’economia reale e la stabilità del sistema finanziario. Nel fare ciò, può incidere in ultima istanza sul rischio/rendimento dei prodotti finanziari. Pertanto, è essenziale che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscano le informazioni necessarie per consentire agli investitori finali di adottare decisioni di investimento informate.

(20)

I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità dovrebbero comunicare, nelle informazioni precontrattuali relative a ciascun prodotto finanziario, in maniera concisa e in termini qualitativi o quantitativi, in che modo i principali effetti negativi sono presi in considerazioni nonché dichiarare che le informazioni inerenti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili nelle relazioni continuative. Per «principali effetti negativi» si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

(21)

Ad oggi sono stati sviluppati prodotti sostenibili con diversi livelli di ambizione. È pertanto necessario distinguere - ai fini dell’informativa precontrattuale e dell’informativa divulgata mediante relazioni periodiche - i requisiti relativi ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, e i requisiti relativi ai prodotti finanziari che hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società. Di conseguenza, per quanto concerne i prodotti finanziari aventi caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare se e in che modo l’indice designato, l’indice di sostenibilità o l’indice convenzionale siano allineati alle suddette caratteristiche e, laddove non sia utilizzato alcun indice di riferimento, informazioni su come vengono rispettate le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari. Per quanto riguarda i prodotti finanziari che hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare quale parametro di riferimento utilizzano per misurare le prestazioni in termini di sostenibilità nonché, laddove non sia utilizzato alcun parametro di riferimento, spiegare come viene conseguito l’obiettivo di sostenibilità. Tali informative dovrebbe essere contenute nelle loro relazioni annuali.

(22)

Il presente regolamento non pregiudica le norme in materia di retribuzione o di valutazione della performance del personale dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, o degli atti di esecuzione e della legislazione nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali, tra cui, ma non solo, i criteri di proporzionalità pertinenti applicabili quali le dimensioni, l’organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività in questione. È tuttavia opportuno conseguire una maggiore trasparenza, in termini qualitativi o quantitativi, in tema di politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari per quanto riguarda la loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, in modo da promuovere una gestione sana ed efficace del rischio nell’ambito dei rischi di sostenibilità, laddove la struttura della remunerazione non incoraggi un’eccessiva assunzione di rischi in relazione ai rischi di sostenibilità e sia legata alla performance corretta per il rischio.

(23)

Per migliorare la trasparenza e informare gli investitori finali, l’accesso alle informazioni sul modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i pertinenti rischi di sostenibilità – significativi o potenzialmente significativi – rispettivamente nei loro processi decisionali relativi agli investimenti, compresi gli aspetti organizzativi, di gestione del rischio e di governance di tali processi, e nei loro processi di consulenza, dovrebbe essere regolamentato imponendo a tali soggetti di pubblicare informazioni concise in merito a tali politiche sui rispettivi siti web.

(24)

Gli attuali obblighi di informativa stabiliti nel diritto dell’Unione non prevedono l’obbligo di divulgare tutte le informazioni necessarie per informare correttamente gli investitori finali in merito all’impatto correlato alla sostenibilità dei loro investimenti nei prodotti finanziari con caratteristiche ambientali o sociali oppure nei prodotti finanziari che perseguano obiettivi di sostenibilità. È quindi opportuno stabilire obblighi di informativa più specifici e standardizzati riguardo a tali investimenti. Ad esempio, l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità dei prodotti finanziari dovrebbe essere comunicato periodicamente tramite indicatori pertinenti per misurare l’obiettivo di investimento sostenibile prescelto. Qualora sia stato designato un indice appropriato come indice di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere fornite anche per l’indice designato così come per un indice generale di mercato al fine di consentire il raffronto. Qualora rendano disponibili informazioni sull’impatto sociale positivo che rappresenta l’obiettivo di un determinato fondo, sull’esito sociale complessivo realizzato e sui metodi correlati impiegati in conformità del regolamento (UE) n. 346/2013, i gestori di EuSEF potrebbero, se del caso, utilizzare tali informazioni ai fini dell’informativa di cui al presente regolamento.

(25)

La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) impone obblighi di trasparenza riguardo agli aspetti ambientali, sociali e di governo societario nelle relazioni di carattere non finanziario. Tuttavia, la forma e la presentazione richieste, stabilite da tale direttiva, non sono però sempre idonee all’impiego diretto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari nelle loro interazioni con gli investitori finali. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero avere la possibilità di utilizzare le informazioni nelle relazioni sulla gestione e nelle dichiarazioni di carattere non finanziario ai fini del presente regolamento in conformità di tale direttiva, ove appropriato.

(26)

Per assicurare l’affidabilità delle informazioni pubblicate sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari, tali informazioni dovrebbero essere tenute aggiornate ed eventuali riesami o modifiche delle stesse dovrebbero essere spiegati con chiarezza.

(27)

Sebbene il presente regolamento non contempli i regimi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare il presente regolamento a tali schemi al fine di ridurre le asimmetrie delle informazioni in considerazione del fatto che gli Stati membri stanno aprendo in misura sempre maggiore parti della gestione dei regimi pensionistici obbligatori nel quadro dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale ai partecipanti ai mercati finanziari o ad altri soggetti di diritto privato, e che tali schemi sono esposti a rischi di sostenibilità, e potrebbero prendere in considerazione gli effetti negativi per la sostenibilità, promuovere caratteristiche ambientali o sociali o perseguire investimenti sostenibili.

(28)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire a uno Stato membro di adottare o mantenere in vigore disposizioni più severe in merito alla pubblicazione di politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di informative ulteriori destinate agli investitori finali sui rischi di sostenibilità, purché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari interessati abbiano sede nel suo territorio. Cionondimeno, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare l’efficace applicazione del presente regolamento né il conseguimento dei suoi obiettivi.

(29)

A norma della direttiva (UE) 2016/2341, gli EPAP sono già tenuti a applicare le norme in materia di governance e di gestione del rischio alle loro decisioni di investimento e alle valutazioni dei rischi per assicurare la continuità e la regolarità. L’adozione delle decisioni di investimento e la valutazione dei rischi pertinenti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance, dovrebbero garantire la conformità agli interessi degli aderenti e dei beneficiari degli EPAP. L’EIOPA dovrebbe emanare orientamenti per specificare come le decisioni di investimento prese dagli EPAP e la valutazione dei rischi da essi effettuata tengano conto dei rischi ambientali, sociali e di governance a norma di tale direttiva.

(30)

All’ABE, all’EIOPA e all’ESMA (collettivamente le «AEV»), dovrebbe essere richiesto di sviluppare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità in materia di clima e gli altri effetti negativi connessi all’ambiente, le problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, come pure di specificare la presentazione e il contenuto delle informazioni per quanto riguarda la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile da comunicare nei documenti precontrattuali, nelle relazioni annuali e sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti n. 1093/2010, n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(31)

Alle AEV dovrebbe essere richiesto di sviluppare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di esecuzione per stabilire la presentazione standard delle informazioni circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle comunicazioni di marketing. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di esecuzione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e in conformità dell’articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(32)

Poiché in linea di principio le relazioni annuali riassumono i risultati commerciali per interi anni di calendario, le disposizioni del presente regolamento sugli obblighi di trasparenza nelle suddette relazioni non dovrebbero applicarsi fino al 1o gennaio 2022.

(33)

Le norme in materia di informativa contenute nel presente regolamento dovrebbero integrare le disposizioni delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341 e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013, (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238.

(34)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri per gli investitori finali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della necessità di stabilire obblighi di informativa uniformi a livello dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«partecipante ai mercati finanziari»:

a)

un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);

b)

un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

c)

un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);

d)

un creatore di un prodotto pensionistico;

e)

un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);

f)

un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);

g)

un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;

h)

un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;

i)

una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure

j)

un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

2)

«impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’articolo 18 della direttiva 2009/138/CE;

3)

«prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»:

a)

un prodotto di investimento assicurativo quale definito all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); oppure

b)

un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;

4)

«gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

5)

«impresa di investimento»: un’impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;

6)

«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;

7)

«ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l’articolo 5 di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale;

8)

«prodotto pensionistico»:

a)

un prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure

b)

un prodotto pensionistico individuale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

9)

«prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238;

10)

«società di gestione di OICVM»:

a)

una società di gestione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; oppure

b)

una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE che non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi di tale direttiva per la sua gestione;

11)

«consulente finanziario»:

a)

un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;

b)

un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;

c)

un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;

d)

un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;

e)

un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure

f)

una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

12)

«prodotto finanziario»:

a)

un portafoglio gestito conformemente al punto 6) del presente articolo;

b)

un fondo di investimento alternativo (FIA);

c)

un IBIP;

d)

un prodotto pensionistico;

e)

uno schema pensionistico;

f)

un OICVM; oppure

g)

un PEPP;

13)

«fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

14)

«schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all’articolo 6, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341;

15)

«organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;

16)

«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;

17)

«investimento sostenibile»: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

18)

«investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE;

19)

«investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;

20)

«intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97;

21)

«consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;

22)

«rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;

23)

«fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/760;

24)

«fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Articolo 3

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

1.   I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

2.   I consulenti finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni.

Articolo 4

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto

1.   I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a)

ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure

b)

ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

2.   I partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1, lettera a), almeno quanto segue:

a)

informazioni sulle loro politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;

b)

una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;

c)

brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell’articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, ove applicabile;

d)

un riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta d’impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi.

3.   In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal 30 giugno 2021, i partecipanti ai mercati finanziari che alla data di chiusura del bilancio hanno superato il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario pubblicano e aggiornano sui propri siti web una dichiarazione relativa alle loro politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Tale dichiarazione comprende almeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, a decorrere dal 30 giugno 2021, i partecipanti ai mercati finanziari che sono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE che alla data di chiusura del bilancio del gruppo ha superato, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario pubblicano e aggiornano sui propri siti web una dichiarazione relativa alle loro politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Tale dichiarazione comprende almeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

5.   I consulenti finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a)

informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure

b)

informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

6.   Entro il 30 dicembre 2020, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo circa gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Le AEV chiedono, ove pertinente, il contributo dell’Agenzia europea dell’ambiente e del Centro comune di ricerca della Commissione europea.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

7.   Entro il 30 dicembre 2021, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità

1.   I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web.

2.   L’informativa di cui al paragrafo 1 è inclusa nelle politiche di remunerazione che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono istituire e aggiornare conformemente alla legislazione settoriale, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341.

Articolo 6

Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità

1.   I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:

a)

in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e

b)

i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.

Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

2.   I consulenti finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:

a)

in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e

b)

il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.

Se i consulenti finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:

a)

per i GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;

b)

per le imprese di assicurazione, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE o, ove opportuno, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;

c)

per gli EPAP, nelle informazioni da fornire di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/2341;

d)

per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013;

e)

per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013;

f)

per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto in tempo utile prima che un investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto relativo a un prodotto pensionistico;

g)

per le società di gestione degli OICVM, nel prospetto di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;

h)

per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;

i)

per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;

j)

per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;

k)

per i GEFIA che gestiscono ELTIF, nel prospetto di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/760;

l)

per i fornitori di PEPP, nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1238.

Articolo 7

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario

1.   Entro il 30 dicembre 2022, per ciascun prodotto finanziario, qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o l’articolo 4, paragrafo 3 o 4, l’informativa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, include quanto segue:

a)

una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;

b)

una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 11, paragrafo 2.

Se le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, includono quantificazioni dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tali informazioni possono basarsi sulle disposizioni delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7.

2.   Qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l’articolo 4 paragrafo 1, lettera b), l’informativa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, include per ciascun prodotto finanziario una dichiarazione attestante che il partecipante ai mercati finanziari non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e una spiegazione motivata al riguardo.

Articolo 8

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale

1.   Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono quanto segue:

a)

informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;

b)

qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.

2.   Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali

1.   Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sono accompagnate:

a)

da informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo;

b)

da una spiegazione che indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato.

2.   Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e non è stato designato alcun indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono la spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo.

3.   Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono l’obiettivo di un’esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se non è disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), le informazioni di cui all’articolo 6 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi.

4.   Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per gli indici di riferimento di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.

5.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web

1.   Per ciascun prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti:

a)

la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell’obiettivo di investimento sostenibile;

b)

le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;

c)

le informazioni di cui agli articoli 8 e 9;

d)

le informazioni di cui all’articolo 11.

Le informazioni da comunicare a norma del primo comma sono chiare, concise e comprensibili per gli investitori. Sono pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web.

2.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e i requisiti della presentazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e degli obiettivi di cui al paragrafo 1 nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o socialie degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche

1.   Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:

a)

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;

b)

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3:

i)

l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure

ii)

se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell’indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:

a)

per i GEFIA nella relazione annuale di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE;

b)

per le imprese di assicurazione, ogni anno per iscritto in conformità dell’articolo 185, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE;

c)

per gli EPAP, nella relazione annuale di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2016/2341;

d)

per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella relazione annuale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 345/2013;

e)

per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella relazione annuale di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 346/2013;

f)

per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto nella relazione annuale o in una relazione presentata in conformità del diritto nazionale;

g)

per le società di gestione degli OICVM, nella relazione annuale di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;

h)

per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;

i)

per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;

j)

per i fornitori di PEPP, nel prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1238.

3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione di cui all’articolo 19 della direttiva 2013/34/UE o le informazioni contenute nelle dichiarazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 19 bis della predetta direttiva, se del caso.

4.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e obiettivi nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 12

Riesame delle informazioni comunicate

1.   I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell’articolo 3, dell’articolo 5 o dell’articolo 10, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata.

2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai consulenti finanziari per quanto riguarda le informazioni pubblicate in conformità degli articoli 3 e 5.

Articolo 13

Comunicazioni di marketing

1.   Fatta salva la normativa settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 e il regolamento (UE) n. 1286/2014, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del presente regolamento.

2.   Le AEV possono elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la presentazione standard delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate conformemente alla legislazione settoriale, in particolare la legislazione settoriale indicata all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento e conformemente alla direttiva 2013/36/UE, controllino il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e dei consulenti finanziari dei requisiti imposti dal presente regolamento. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi

1.   Gli EPAP pubblicano e mantengono le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, lettera f) della direttiva (UE) 2016/2341.

2.   Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 5, all’articolo 5, all’articolo 6, e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 23 della direttiva (UE) 2016/97.

Articolo 16

Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009

1.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. In tali casi, i creatori di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 1, del presente regolamento comprendono i creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale e di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 8 del presente regolamento. In tal caso, la definizione di prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, punto 8, del presente regolamento si intende comprensiva dei prodotti pensionistici indicati alla prima frase.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 1.

Articolo 17

Deroghe

1.   Il presente regolamento non si applica agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP né alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e che sono imprese a tutti gli effetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le persone fisiche o i lavoratori autonomi, a condizione che occupino meno di tre persone.

2.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 2.

Articolo 18

Relazioni

Le AEV fanno il punto sull’entità delle informative volontarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Entro il 10 settembre 2022, e successivamente ogni anno, le AEV presentano alla Commissione una relazione sulle migliori prassi e formulano raccomandazioni in materia di norme di comunicazione volontaria. Tale relazione annuale esamina le implicazioni delle pratiche relative al dovere di diligenza sull’informativa a norma del presente regolamento e fornisce orientamenti al riguardo. Detta relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 19

Valutazione

1.   Entro il 30 dicembre 2022, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento, e in particolare:

a)

valuta se il riferimento al numero medio di dipendenti di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, debba essere mantenuto, sostituito o accompagnato da altri criteri, ed esamina i benefici e la proporzionalità del relativo onere amministrativo;

b)

valuta se il funzionamento del presente regolamento non sia inibito dalla mancanza di dati o dalla loro qualità non ottimale, anche per quanto riguarda gli indicatori relativi agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità da parte delle imprese che beneficiano degli investimenti.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 marzo 2021.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019 e l’articolo 11, paragrafi da 1 a 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 97.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.

(3)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(5)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(9)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(10)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(11)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

(13)  Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198, 25.7.2019, p. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(16)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(17)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(18)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(19)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).


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