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Document 32019R1983

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1983 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione dell’aiuto dell’Unione

C/2019/8646

GU L 308 del 29.11.2019, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1983/oj

29.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 308/82


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1983 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione dell’aiuto dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2) stabilisce norme riguardanti anche la riassegnazione degli aiuti dell’Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole che abbiano comunicato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa loro spettante. L’importo della ripartizione indicativa che può essere riassegnato a un altro Stato membro è basato sul livello di utilizzo, da parte di quest’ultimo, della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico. Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito del programma destinato alle scuole, è opportuno chiarire ulteriormente le norme per il calcolo degli importi della ripartizione indicativa da riassegnare. Affinché la riassegnazione dell’aiuto dell’Unione si basi sulle informazioni più aggiornate, è opportuno prendere in considerazione, ai fini del calcolo, le dichiarazioni degli Stati membri relative alle spese effettuate fino al 31 dicembre.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’importo delle ripartizioni indicative che può essere riassegnato a un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 è basato sul livello di utilizzo, da parte di tale Stato membro, della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico, rispettivamente, per “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole”. Tenendo in considerazione le dichiarazioni trasmesse alla Commissione per le spese effettuate fino al 31 dicembre dell’anno che precede la presentazione della domanda di aiuto dell’Unione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*1), l’importo della ripartizione definitiva è calcolato come segue:

a)

se l’utilizzo della ripartizione definitiva è inferiore o uguale al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare;

b)

se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 50 %, ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa;

c)

se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata.

Il calcolo di cui al primo comma non si applica agli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma destinato alle scuole o ad una delle sue componenti nei primi due anni di attuazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).


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