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Document 32019R1867

    Regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione del 28 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di finanziamenti a tasso forfettario

    C/2019/6203

    GU L 289 del 8.11.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1867/oj

    8.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 289/6


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1867 DELLA COMMISSIONE

    del 28 agosto 2019

    che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di finanziamenti a tasso forfettario

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 5 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di semplificare l’uso dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), del Fondo sociale europeo («FSE»), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR») e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP») e di ridurre gli oneri amministrativi e il rischio di errore, è opportuno stabilire un tasso forfettario per il rimborso, a uno o più beneficiari, dei costi delle operazioni sostenute nell’ambito dell’assistenza tecnica, senza necessità di giustificare tale tasso. Sono inclusi i casi in cui l’autorità di gestione, l’organismo pagatore o un altro organismo attuano operazioni di assistenza tecnica.

    (2)

    Il livello dell’importo forfettario si basa sui massimali e sull’effettiva dotazione per l’assistenza tecnica dei programmi, nonché sui dati di assorbimento dei precedenti periodi di programmazione. L’uso del metodo di rimborso forfettario non incide sulla dotazione finanziaria assegnata all’assistenza tecnica nei programmi adottati. Tale metodo può essere utilizzato altresì in programmi sostenuti da più fondi, anche se la priorità relativa all’assistenza tecnica riceve sostegno da un fondo diverso da quello che fornisce il sostegno per priorità diverse dall’assistenza tecnica nell’ambito dello stesso programma.

    (3)

    Al fine di agevolare la gestione finanziaria nell’ambito delle attuali modalità di programmazione, è inoltre opportuno precisare che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP la base dell’applicazione del tasso è la spesa ammissibile nell’ambito degli assi prioritari diversi dall’asse prioritario dell’assistenza tecnica del programma per il quale viene impiegato detto metodo di rimborso forfettario. Tale tasso forfettario non può pertanto essere utilizzato nel caso di un programma che copre esclusivamente l’assistenza tecnica. Inoltre per i suddetti fondi non è necessario modificare il programma quando si fa ricorso a tale metodo di rimborso forfettario.

    (4)

    È necessario specificare che la base per l’applicazione del tasso forfettario è costituita dalla spesa ammissibile per la quale l’autorità di gestione o l’organismo di controllo competente ha completato le verifiche di gestione o, nel caso del FEASR, i controlli amministrativi pertinenti.

    (5)

    Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento quando gli Stati membri si avvalgono di questa opzione, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di verifiche di gestione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Analogamente, per il FEASR, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a partire dall’inizio dell’esercizio finanziario agricolo, come previsto all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a decorrere dal 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Al fine di garantire una sana gestione finanziaria, gli Stati membri devono assicurarsi che gli importi rimborsati sotto forma di finanziamento a tasso forfettario siano calcolati sulla base delle spese dei progetti di assistenza diversa da quella tecnica, dichiarate legittime e regolari.

    (6)

    Il meccanismo di finanziamento a tasso forfettario può essere usato solo in esercizi contabili che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati chiusi. Al fine di consentire i controlli della base di calcolo del finanziamento a tasso forfettario di cui agli articoli 9 e 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il meccanismo di finanziamento a tasso forfettario per il FEADR può essere usato unicamente per spese relative all’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o a un esercizio finanziario agricolo successivo.

    (7)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, in modo che sia possibile farvi ricorso in tempo utile durante l’esercizio contabile in corso e, nel caso del FEASR durante l’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento istituisce finanziamenti a tasso forfettario per il rimborso da parte dell’autorità di gestione dei costi delle operazioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario relativo all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma.

    2.   Nel caso del FEASR, il presente regolamento istituisce un finanziamento a tasso forfettario per il rimborso, da parte dell’organismo pagatore o di un altro organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei costi delle operazioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma. Nel caso in cui un organismo pagatore o un altro organismo effettui direttamente operazioni di assistenza tecnica, il rimborso del costo di tali operazioni può essere stabilito anche sulla base di tale finanziamento a tasso forfettario.

    Articolo 2

    Finanziamento a tasso forfettario

    1.   L’importo totale da rimborsare per le operazioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario relativo all’assistenza tecnica in un programma può essere calcolato come tasso forfettario degli importi di spesa delle operazioni nell’ambito degli assi prioritari del programma diversi dall’asse relativo all’assistenza tecnica. Nel caso del FEASR, l’assistenza tecnica può essere calcolata come tasso forfettario degli importi di spesa delle operazioni nell’ambito delle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    2.   Tale tasso forfettario è fissato al 4 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione o dal FEASR e al 6 % per i programmi sostenuti dal FEAMP. Per i programmi sostenuti dal FESR nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea il tasso forfettario è fissato al 6 %. L’importo calcolato può essere rimborsato a un unico beneficiario o può essere suddiviso per effettuare rimborsi a più beneficiari.

    3.   Solo le spese che sono state oggetto di verifiche di gestione a norma dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario a decorrere dall’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2019 o da un esercizio contabile successivo. Nel caso del FEASR, possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario solo le spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 a decorrere dall’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo.

    4.   Qualora venga impiegato, il tasso forfettario si applica esclusivamente fino alla fine del periodo di ammissibilità per il rimborso dei costi di assistenza tecnica e, per il FEASR, nel corso del pertinente esercizio finanziario agricolo.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2019

    Per la Commissione

    Il president

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


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