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Document 32019R1793
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 of 22 October 2019 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 669/2009, (EU) No 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 and (EU) 2018/1660 (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/7444
GU L 277 del 29.10.2019, p. 89–129
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2024
29.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/89 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2019
relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b) e l’articolo 90, lettera c),
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 inserisce in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare. A tale scopo esso abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e altri atti dell’Unione che disciplinano i controlli ufficiali in specifici settori. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) 2017/625 determinate categorie di animali e merci provenienti da alcuni paesi terzi devono sempre essere presentate ai posti di controllo frontalieri per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell’Unione. L’articolo 47, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 dispone inoltre che le merci oggetto, rispettivamente, di misure che impongono un incremento temporaneo dei controlli ufficiali o di misure di emergenza, siano sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al momento del loro ingresso nell’Unione. |
(3) |
A tale riguardo, a norma del regolamento (UE) 2017/625, determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi dovrebbero essere sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri nei casi in cui la Commissione ha deciso, mediante atti di esecuzione, che tali controlli sono necessari a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano aver luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare. A tal fine la Commissione dovrebbe stabilire l’elenco di dette merci, con l’indicazione dei codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione (4), (di seguito «l’elenco») e aggiornarlo ove necessario per tener conto di eventuali sviluppi al riguardo. |
(4) |
Nella fase attuale l’elenco di cui al considerando 3 dovrebbe essere un elenco aggiornato degli alimenti e dei mangimi di origine non animale indicati nel regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (5), che stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi nei punti di entrata designati dell’Unione sulle importazioni di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi. È pertanto opportuno stabilire nell’allegato I del presente regolamento un elenco degli alimenti e dei mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi che devono essere sottoposti temporaneamente a maggiori controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione, in conformità all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. |
(5) |
La Commissione dovrebbe inoltre stabilire norme sulla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per gli alimenti e i mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi sottoposti temporaneamente a maggiori controlli ufficiali, in conformità all’articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, tenendo conto in particolare del livello di rischio associato al pericolo in questione e della frequenza dei respingimenti alla frontiera. |
(6) |
Il regolamento (UE) 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli articoli da 47 a 64 di tale regolamento prevedono un sistema unico di controlli ufficiali che si applica ai settori contemplati dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 884/2014 (6), (UE) 2015/175 (7), (UE) 2017/186 (8), (UE) 2018/1660 (9) della Commissione e dal regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione. Per questo motivo e dato che le norme comprese in questi regolamenti sono sostanzialmente collegate poiché riguardano tutte l’istituzione di misure supplementari che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi a causa di un rischio individuato e che sono applicate a seconda della gravità del rischio, è opportuno facilitare l’applicazione corretta e completa delle norme pertinenti riunendo in un unico atto le norme concernenti l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali di determinati alimenti e mangimi di origine non animale e le misure di emergenza attualmente previste da tali regolamenti. |
(7) |
Gli alimenti e i mangimi di origine non animale soggetti alle misure di emergenza stabilite nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione presentano ancora un grave rischio per la salute pubblica che non può essere affrontato adeguatamente mediante misure adottate dagli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire nell’allegato II del presente regolamento un elenco di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a misure di emergenza, costituito dagli elenchi aggiornati degli alimenti e dei mangimi di origine non animale figuranti nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione. La portata delle voci dei suddetti elenchi dovrebbe inoltre essere modificata per includere forme di prodotti diverse da quelle che vi sono attualmente indicate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare tutte le voci relative alle arachidi per includere i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide nonché la voce relativa ai peperoni dell’India per includere i peperoni arrostiti (dolci e altri). |
(8) |
Al fine di garantire un controllo adeguato dei rischi per la salute pubblica dovrebbero essere inseriti nell’elenco di cui al considerando 7 anche gli alimenti composti che contengono qualsiasi alimento di origine non animale elencato nell’allegato II del presente regolamento a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma dei prodotti elencati, e che sono classificati con i codici NC riportati nell’allegato II. |
(9) |
La Commissione dovrebbe inoltre stabilire norme relative alla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici degli alimenti e dei mangimi sottoposti a misure di emergenza a norma del presente regolamento, in conformità all’articolo 54, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno definire tali norme nel presente regolamento, tenendo conto in particolare del livello di rischio associato al pericolo in questione e della frequenza dei respingimenti alla frontiera. |
(10) |
Le misure che impongono un incremento temporaneo dei controlli ufficiali e le misure di emergenza stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi agli alimenti e ai mangimi destinati all’immissione sul mercato dell’Unione, poiché tali merci rappresentano un rischio dal punto di vista della salute pubblica. |
(11) |
Per quanto riguarda le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all’immissione sul mercato, le partite di natura non commerciale destinate all’uso o al consumo privato nel territorio doganale dell’Unione e le partite destinate a fini scientifici, visto il basso rischio che comportano per la salute pubblica sarebbe sproporzionato imporre l’obbligo di sottoporle a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e di farle accompagnare da un certificato ufficiale o dai risultati del campionamento e delle analisi di laboratorio in conformità al presente regolamento. Tuttavia, al fine di evitare abusi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali partite qualora il loro peso lordo superi un determinato limite di peso. |
(12) |
Le misure che impongono un incremento temporaneo dei controlli ufficiali e le misure di emergenza stabilite dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli alimenti e ai mangimi che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non vengono scaricati e sono destinati al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri, dato che la loro immissione sul mercato dell’Unione è molto limitata. |
(13) |
I livelli massimi delle micotossine, tra cui le aflatossine, sono stabiliti per gli alimenti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (10) e per i mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). I livelli massimi di residui di antiparassitari sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le diossine e i policlorobifenili (PCB) negli alimenti e nei mangimi ha condotto uno studio sulla relazione tra il pentaclorofenolo (PCP) e le diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall’India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar contenente un livello di PCP inferiore al limite massimo di residui (LMR) pari allo 0,01 mg/kg, non contiene livelli inaccettabili di diossine. Il rispetto dell’LMR per il PCP garantisce quindi, in questo specifico caso, anche un livello elevato di protezione della salute umana per quanto riguarda le diossine. |
(14) |
In relazione alle norme di cui al considerando 13, le disposizioni relative al campionamento e alle analisi per il controllo delle micotossine, tra cui le aflatossine, sono stabilite per gli alimenti dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (13) e per i mangimi dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (14). Le disposizioni relative al campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sono stabilite dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione (15). Al fine di garantire l’applicazione di metodi uniformi di campionamento e di analisi di laboratorio nei paesi terzi e negli Stati membri, il campionamento e le analisi degli alimenti e dei mangimi prescritti dal presente regolamento dovrebbero essere eseguiti conformemente alle suddette norme dell’Unione in materia di campionamento e analisi sia negli Stati membri che nei paesi terzi. |
(15) |
Inoltre, al fine di garantire l’applicazione di procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento uniformi per il controllo della Salmonella negli alimenti oggetto del presente regolamento nei paesi terzi e negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento stabilisca tali procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento. |
(16) |
I modelli di certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi sono riportati nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione. Al fine di facilitare l’esecuzione dei controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione è opportuno prevedere un modello di certificato ufficiale unico per l’ingresso nell’Unione degli alimenti e dei mangimi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a norma del presente regolamento. |
(17) |
Tali certificati ufficiali dovrebbero essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico. È quindi opportuno stabilire prescrizioni comuni riguardo al rilascio dei certificati ufficiali in entrambi i casi, oltre alle prescrizioni previste al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625. A tale proposito l’articolo 90, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le disposizioni sull’introduzione, da parte della Commissione, di norme per il rilascio di certificati elettronici e per l’uso di firme elettroniche, anche in relazione ai certificati ufficiali rilasciati in conformità al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni volte a garantire che le prescrizioni per i certificati ufficiali non presentati mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (16), si applichino anche ai certificati ufficiali rilasciati in conformità al presente regolamento. |
(18) |
Nel sistema elettronico TRACES, istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione (17), sono inclusi modelli di certificati per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell’Unione e per consentire una comunicazione elettronica tra le autorità competenti che aiuti a evitare eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli in relazione ai certificati ufficiali. Dal 2003 la tecnologia informatica si è evoluta notevolmente e il sistema TRACES è stato modificato per migliorare la qualità, l’elaborazione e lo scambio sicuro dei dati. A norma dell’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625. Il modello di certificato ufficiale figurante nel presente regolamento dovrebbe pertanto essere adeguato all’IMSOC. |
(19) |
L’articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. Al fine di evitare usi impropri e abusi, è importante definire i casi in cui può essere rilasciato un certificato ufficiale di sostituzione e le prescrizioni che detto certificato deve soddisfare. Tali casi sono stati indicati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione in relazione ai certificati ufficiali rilasciati conformemente a tale regolamento. Al fine di garantire un approccio coerente è opportuno stabilire che, nel caso di un rilascio di certificati sostitutivi, i certificati ufficiali rilasciati a norma del presente regolamento siano sostituiti conformemente alle procedure per i certificati di sostituzione previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione. |
(20) |
È opportuno definire disposizioni per verificare periodicamente se sono necessarie modifiche degli elenchi riportati negli allegati I e II del presente regolamento nonché modifiche della frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità, ad esempio i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati alla Commissione dagli Stati membri, le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi, le informazioni ottenute attraverso i controlli effettuati dalla Commissione nei paesi terzi e le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri e tra la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(21) |
Le norme che devono essere stabilite dalla Commissione in conformità all’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono sostanzialmente collegate, poiché tutte riguardano le prescrizioni sui controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione su determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione, e quindi dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. Al fine di facilitare l’applicazione corretta e completa di tali norme, è opportuno riunirle in un unico atto. |
(22) |
Le norme che devono essere stabilite dalla Commissione in conformità all’articolo 54, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 nonché all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002 sono sostanzialmente collegate, poiché tutte riguardano le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di merci soggette a misure di emergenza a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002, e quindi dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. Al fine di facilitare l’applicazione corretta e completa di tali norme, è opportuno riunirle in un unico atto. |
(23) |
A fini di semplificazione e razionalizzazione, le norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 e (UE) 2018/1660 della Commissione sono consolidate nel presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare detti regolamenti e sostituirli con il presente regolamento. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) |
nell’allegato I, l’elenco degli alimenti e dei mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione, che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato, in conformità all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; |
b) |
le condizioni speciali di ingresso nell’Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:
|
c) |
le norme sulla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; |
d) |
le norme sui metodi da usare per il campionamento e le analisi di laboratorio per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, in conformità all’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; |
e) |
le norme concernenti il modello di certificato ufficiale che deve accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo e le prescrizioni relative a tale certificato ufficiale, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002; |
f) |
le norme per il rilascio dei certificati ufficiali di sostituzione che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, in conformità all’articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. |
2. Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinati all’immissione sul mercato dell’Unione.
3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a meno che il loro peso lordo non sia superiore a 30 kg:
a) |
le partite di alimenti e mangimi inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all’immissione sul mercato; |
b) |
le partite di alimenti e mangimi che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinati al consumo o all’uso personale; |
c) |
le partite non commerciali di alimenti e mangimi spediti a persone fisiche che non sono destinati all’immissione sul mercato; |
d) |
le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici. |
4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri.
5. In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), l’onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario della partita.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «partita» si intende la partita quale definita all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625; |
b) |
per «immissione sul mercato» si intende l’immissione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002. |
2. Ai fini degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e dell’allegato IV, tuttavia, per «partita» si intende:
a) |
una «partita» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 e un «lotto» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009, in relazione agli alimenti e mangimi elencati all’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine; |
b) |
una «partita» di cui all’allegato della direttiva 2002/63/CE, in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati all’allegato II a causa del rischio di contaminazione da antiparassitari e pentaclorofenolo. |
Articolo 3
Campionamento e analisi
Il campionamento e le analisi che le autorità competenti devono effettuare ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo menzionati all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, come parte dei controlli fisici delle partite di alimenti e mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), o nei paesi terzi, al fine di ottenere i risultati delle analisi che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), come stabilito nel presente regolamento, sono eseguiti conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) |
per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 401/2006; |
b) |
per i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009; |
c) |
per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari, il campionamento è eseguito in conformità alla direttiva 2002/63/CE; |
d) |
per la gomma di guar elencata nell’allegato II a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, il campionamento ai fini dell’analisi del pentaclorofenolo è effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE e il campionamento e le analisi per il controllo delle diossine nei mangimi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009; |
e) |
per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa del rischio di presenza di Salmonella, il campionamento e le analisi per il controllo della Salmonella sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento indicati nell’allegato III; |
f) |
i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II, sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e). |
Articolo 4
Immissione in libera pratica
Le autorità doganali consentono l’immissione in libera pratica delle partite di alimenti e mangimi elencati negli allegati I e II unicamente dietro presentazione di un documento sanitario comune di entrata (DSCE) debitamente compilato, come previsto all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
SEZIONE 2
INCREMENTO TEMPORANEO DEI CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI E AI PUNTI DI CONTROLLO SU DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI
Articolo 5
Elenco di alimenti e mangimi di origine non animale
1. Le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato I sono sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al loro ingresso nell’Unione e ai punti di controllo.
2. L’identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell’allegato I.
Articolo 6
Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici
1. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato I, con la frequenza indicata in tale allegato.
2. La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell’allegato I è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.
SEZIONE 3
CONDIZIONI SPECIALI DI INGRESSO NELL’UNIONE PER DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI DA PAESI TERZI
Articolo 7
Ingresso nell’Unione
1. Le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II possono entrare nell’Unione solo alle condizioni stabilite nella presente sezione.
2. L’identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell’allegato II.
3. Le partite di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al loro ingresso nell’Unione e ai punti di controllo.
Articolo 8
Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici
1. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II con la frequenza indicata in tale allegato.
2. La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell’allegato II è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.
3. Gli alimenti composti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano solo in una voce dell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale indicata nell’allegato II, tabella 1, per tale voce.
4. Gli alimenti composti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano in varie voci per lo stesso rischio nell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale massima indicata nell’allegato II, tabella 1, per tali voci.
Articolo 9
Codice di identificazione
1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è contrassegnata da un codice di identificazione.
2. Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine e se l’imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, non è necessario che il codice di identificazione della partita sia menzionato separatamente su ogni singolo piccolo imballaggio, purché venga menzionato almeno sull’imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.
Articolo 10
Risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo
1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti sulla partita dalle autorità competenti del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.
2. In base ai risultati di cui al paragrafo 1, le autorità competenti accertano:
a) |
la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine; |
b) |
la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari; |
c) |
che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP), per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine; |
d) |
l’assenza di Salmonella in 25 g, per le partite di alimenti elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione microbiologica da Salmonella. |
3. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine è accompagnata da una relazione di analisi conforme alle prescrizioni stabilite nell’allegato II.
La relazione di analisi comprende i risultati delle analisi di cui al paragrafo 1.
4. I risultati del campionamento e delle analisi di cui al paragrafo 1 recano il codice di identificazione della partita cui si riferiscono, menzionato all’articolo 9, paragrafo 1.
5. Le analisi di cui al paragrafo 1 sono eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.
Articolo 11
Certificato ufficiale
1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell’allegato IV («certificato ufficiale»).
2. Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:
a) |
è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine; |
b) |
reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all’articolo 9, paragrafo 1; |
c) |
è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente del paese terzo che rilascia il certificato; |
d) |
è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1. |
3. Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, dall’autorità competente del paese terzo che rilascia il certificato deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC stabilite all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
4. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
5. Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 è compilato in base alle note figuranti nell’allegato IV.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Aggiornamenti degli allegati
La Commissione riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati I e II, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.
Articolo 13
Abrogazione
1. I regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019.
2. I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 si intendono fatti al presente regolamento.
3. I riferimenti al «punto di entrata designato ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «punto di entrata designato» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti a un «posto di controllo frontaliero» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 38, del regolamento (UE) 2017/625.
4. I riferimenti al «documento comune di entrata (DCE) di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009», al «documento comune di entrata (DCE) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «documento comune di entrata (DCE)» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 sono intesi come riferimenti al «documento sanitario comune di entrata (DSCE)» di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.
5. I riferimenti alla definizione figurante all’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 669/2009 in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti alla definizione di «partita» figurante all’articolo 3, paragrafo 37, del regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 14
Periodo di transizione
1. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione previsti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 884/2014, all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/175, all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/186 e all’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1660 continuano ad applicarsi fino al 31 gennaio 2020.
Tali obblighi relativi alla presentazione di una relazione riguardano il periodo fino al 31 dicembre 2019.
2. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti se gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità ai regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 durante il periodo di riferimento stabilito nelle disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II, accompagnate dai certificati pertinenti rilasciati prima del 14 febbraio 2020 in conformità alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 (UE) e (UE) 2018/1660 rispettivamente in vigore il 13 dicembre 2019, sono autorizzate a entrare nell’Unione fino al 13 giugno 2020.
Articolo 15
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all’importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall’India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (GU L 30 del 6.2.2015, pag. 10).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/186 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce condizioni specifiche applicabili all’introduzione nell’Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 24).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1660 della Commissione, del 7 novembre 2018, che impone condizioni particolari per l’importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 (GU L 278 dell’8.11.2018, pag. 7).
(10) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(11) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).
(12) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
(14) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
(15) Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
(17) Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).
ALLEGATO I
Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti temporaneamente a un livello accresciuto di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo
Alimenti e mangimi (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e di identità (%) |
||||
|
|
|
Bolivia (BO) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10 |
Brasile (BR) |
Salmonella (2) |
20 |
||||
|
|
70 10 |
Cina (CN) |
20 |
|||||
|
|
11 |
Cina (CN) |
Salmonella (2bis) |
20 |
||||
|
|
|
Cina (CN) |
20 |
|||||
|
|
|
Repubblica dominicana (DO) |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
|
|
|
Repubblica dominicana (DO) |
50 |
|||||
|
|
70 20 |
|
|
|
||||
|
|
70 10 |
|
|
|
||||
|
|
|
Egitto (EG) |
20 |
|||||
|
|
70 20 |
|
|
|
||||
|
|
|
Etiopia (ET) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
|
|
Georgia (GE) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
40 |
|
|
|
||||
|
|
70 20 30 |
|
|
|
||||
|
|
|
Ghana (GH) |
Coloranti Sudan (9) |
50 |
||||
|
|
90 |
|
|
|
||||
|
|
70 30 |
India (IN) |
10 |
|||||
|
|
70 20 |
India (IN) |
20 |
|||||
|
|
|
Kenya (KE) |
Residui di antiparassitari (3) |
5 |
||||
|
|
20 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
|
|
70 10 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
|
|
11; 19 |
Libano (LB) |
Rodammina B |
50 |
||||
|
|
93 |
Libano (LB) |
Rodammina B |
50 |
||||
|
|
|
Sri Lanka (LK) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
70 11; 19 79 |
|
|
|
|||||
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
20 |
Malaysia (MY) |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
|
|
|
Nigeria (GN) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
|
70 20 |
Pakistan (PK) |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
|
|
70 10 |
Serbia (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
|
|
|
Sudan (SD) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
|
70 10 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
Senegal (SN) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
11; 19 |
Siria (SY) |
Rodammina B |
50 |
||||
|
|
93 |
Siria (SY) |
Rodammina B |
50 |
||||
|
|
70 20 |
Thailandia (TH) |
10 |
|||||
|
|
|
Turchia (TR) |
Solfiti (15) |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Turchia (TR) |
Ocratossina A |
5 |
||||
|
|
|
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari (3) |
10 |
||||
|
|
30 |
Turchia (TR) |
10 |
|||||
|
|
|
Turchia (TR) |
10 |
|||||
|
|
20 |
Turchia (TR) |
Cianuro |
50 |
||||
|
|
70 20 |
Uganda (UG) |
Residui di antiparassitari (3) |
20 |
||||
|
|
|
Uganda (UG) |
Salmonella (2) |
50 |
||||
|
|
|
Stati Uniti (US) |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Stati Uniti (US) |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
70 20 |
|
|
|
||||
|
|
|
Uzbekistan (UZ) |
Solfiti (15) |
50 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
72 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|
|
|
||||
|
|
30 |
|
|
|
||||
|
|
40 |
|
|
|
||||
|
|
70 30 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
|
70 20 |
Vietnam (VN) |
50 |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(2) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.
(2bis) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b), del presente regolamento.
(3) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(4) Residui di amitraz.
(5) Residui di nicotina.
(6) Residui di tolfenpyrad.
(7) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p,p’ e o,p’), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma di metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).
(8) Residui di dicofol (somma degli isomeri p,p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
(9) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan II (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).
(10) Residui di diafentiuron.
(11) Residui di carbofuran.
(12) Residui di fentoato.
(13) Residui di clorbufam.
(14) Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.
(15) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
(16) Residui di procloraz.
(17) Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.
(18) «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(19) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale» quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(20) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
ALLEGATO II
Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche
1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Alimenti e mangimi (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e di identità (%) |
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Argentina (AR) |
Aflatossine |
5 |
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Azerbaigian (AZ) |
Aflatossine |
20 |
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70 70 70 |
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70 40 05; 06 33 23 |
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15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 30 20 30 |
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40 |
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70 30 30 20 30 |
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20 |
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Brasile (BR) |
Aflatossine |
50 |
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70 20 20 20 |
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Brasile (BR) |
Aflatossine |
10 |
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Cina (CN) |
Aflatossine |
20 |
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Egitto (EG) |
Aflatossine |
20 |
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Etiopia (ET) |
Aflatossine |
50 |
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Ghana (GH) |
Aflatossine |
50 |
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Gambia (GM) |
Aflatossine |
50 |
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Indonesia (ID) |
Aflatossine |
20 |
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10 |
India (IN) |
Salmonella (2) |
10 |
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India (IN) |
Aflatossine |
20 |
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11; 19 20 79 |
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India (IN) |
Aflatossine |
20 |
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10 |
India (IN) |
20 |
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India (IN) |
Aflatossine |
10 |
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10 |
India (IN) |
Pentaclorofenolo e diossine (5) |
5 |
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India (IN) |
Salmonella (6) |
20 |
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Iran (IR) |
Aflatossine |
50 |
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70 60 60 |
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70 30 03; 04 32 22 |
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20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |
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50 |
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ex 1207 70 00 ; ex 1208 90 00 ; ex 2008 99 99 |
70 10 50 |
Nigeria (NG) |
Aflatossine |
50 |
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Sudan (SD) |
Aflatossine |
50 |
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Turchia (TR) |
Aflatossine |
20 |
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50 |
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70 20 01; 02 31 21 |
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11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 60 95 60 |
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60 |
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Turchia (TR) |
Aflatossine |
5 |
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70 70 70 |
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70 40 05; 06 33 23 |
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15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 30 20 30 |
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|
40 |
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70 30 30 20 30 |
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20 |
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Turchia (TR) |
Aflatossine |
50 |
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70 60 60 |
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70 30 |
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03; 04 32 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |
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50 |
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11, 19 |
Turchia (TR) |
20 |
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10 |
Vietnam (VN) |
10 |
2. Alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Alimenti composti contenenti uno dei prodotti elencati nella tabella 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in una quantità superiore al 20 % di un singolo prodotto o come somma di vari prodotti elencati |
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Codice NC (1) |
Descrizione (7) |
ex 1704 90 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero |
ex 1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
ex 1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(2) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.
(3) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(4) Residui di acefato.
(5) La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi.
La relazione di analisi indica:
a) |
i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la spedizione, se diverso dal paese di origine; |
b) |
l’incertezza di misura del risultato dell’analisi; |
c) |
il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e |
d) |
il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi. |
L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sul sito web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.
(6) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.
(7) La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori spiegazioni sulla portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.
(8) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
(9) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
ALLEGATO III
(1) Procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento di cui all’articolo 3, lettera e)
1. |
Procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento per il controllo della presenza di Salmonella negli alimenti
|
(1) Si utilizza la versione più recente del metodo di analisi di riferimento o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità al protocollo indicato nella norma EN ISO 16140-2.
(2) Si utilizza la versione più recente del metodo di analisi di riferimento o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità al protocollo indicato nella norma EN ISO 16140-2.
ALLEGATO IV
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI
PAESE
Certificato ufficiale per l’esportazione nell’UE
Parte 1: Informazioni relative alla partita spedita
I.1 Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Tel.
I.2. N. di riferimento del certificato
I.2. N. di riferimento IMSOC
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.
I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Codice postale
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
I.13. Luogo di carico
I.14. Data e ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Veicolo stradale
Identificazione:
Nave
Vagone ferroviario
Altro
I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE
I.17. Documenti di accompagnamento
Rapporto di laboratorio
N.
Data di rilascio:
Altro
Tipo
N.
I.18. Temperatura di trasporto
ambiente
di refrigerazione
di congelamento
I.19. Numero del contenitore/sigillo
I.20. Merce certificata per
Consumo umano
Alimenti per animali
I.21.
I.22.
Per il mercato interno:
I.23. Numero totale di colli
I.24. Quantità
Numero totale
Peso netto totale (kg)
Peso lordo totale (kg)
I.25. Designazione delle merci
N. codice e titolo NC
Specie (nome scientifico)
Consumatore finale Numero di colli
Peso netto Lotto n. Tipo di imballaggio
PAESE
Certificato per l’ingresso di alimenti e mangimi nell’Unione
Parte II: Certificazione
II. Informazioni sanitarie
II.a N. di riferimento del certificato
II.b. N. di riferimento IMSOC
II.1. Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e dichiara che:
(1)
[II.1.1. ☐ gli alimenti della partita sopraindicata con il codice di identificazione… [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793] sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare:
la produzione primaria di tali prodotti alimentari e le operazioni associate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004;
(1) (2) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:
sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e
provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;]
(1) oppure
[II.1.2. ☐ i mangimi della partita sopraindicata con il codice di identificazione… [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793] sono stati prodotti in conformità ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE n. 183/2005, in particolare:
la produzione primaria di tali mangimi e le operazioni associate elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 sono conformi ai requisiti stabiliti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005;
(1) (2) e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse:
sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 e
provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 183/2005.]
e
II.2. Il sottoscritto, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660, dichiara che:
(3)
[II.2.1. ☐ Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da micotossine
dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità al:
☐ regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 e il livello di contaminazione totale da aflatossine per gli alimenti
☐ regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 per i mangimi;
il… (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data),
nel laboratorio ….. (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 (il presente regolamento).
I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione sui livelli massimi di residui di aflatossine.]
(3) oppure
[II.2.2. ☐ Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari
dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data) nel laboratorio …. (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (il presente regolamento).
I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell’Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.]
(3) oppure
[II.2.3. ☐ Certificazione per la gomma di guar elencata nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine
dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il… (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data), nel laboratorio….. (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 (il presente regolamento).
I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano che le merci non contengono una quantità superiore a 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).]
(3) oppure
[II.2.4. ☐ Certificazione per gli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato II del regolamento di secuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del ischio di contaminazione microbiologica
dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione
il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data),
nel laboratorio….. (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (il presente regolamento).
I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano l’assenza di Salmonella in 25 g.
II.3. Il presente certificato è stato rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasciasse la sfera di controllo dell’autorità di rilascio competente.
II.4. Il presente certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data dei risultati delle ultime analisi di laboratorio.
Note
Cfr. le note sulla compilazione del presente allegato.
Parte II
(1) Cancellare o barrare le voci non pertinenti (ad esempio, se alimenti o mangimi).
(2) Si applica solo nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse.
(3) Cancellare o barrare le voci non pertinenti nel caso in cui questo punto non sia scelto per fornire la certificazione.
La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
Certificatore:
Nome e cognome (in stampatello):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro
NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI
Aspetti generali
Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).
Ove indicati, i codici «ISO» si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo a un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2 (1).
Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.
Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie.
Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.
Qualora il certificato venga presentato con il sistema IMSOC si applica quanto segue:
— |
le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale; |
— |
le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative; |
— |
se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all’articolo 90, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625. |
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
Paese: |
Nome del paese terzo che rilascia il certificato. |
Casella I.1. |
Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo. |
Casella I.2. |
N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall’autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC. |
Casella I.2.a. |
N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato con il sistema IMSOC. |
Casella I.3. |
Autorità centrale competente: nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. |
Casella I.4. |
Autorità locale competente: se del caso, nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. |
Casella I.5. |
Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro. |
Casella I.6. |
Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell’Unione europea che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliero ed effettua le dichiarazioni necessarie presso le autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Questa casella è facoltativa. |
Casella I.7. |
Paese di origine: nome e codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, coltivate o raccolte. |
Casella I.8. |
Non pertinente. |
Casella I.9. |
Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell’Unione europea di destinazione dei prodotti. |
Casella I.10. |
Non pertinente. |
Casella I.11. |
Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione europea. |
Casella I.12. |
Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa. Per l’immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso. |
Casella I.13. |
Luogo di carico: non pertinente. |
Casella I.14. |
Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale). |
Casella I.15. |
Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione. Modalità di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per «altro» si intendono le modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2). Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio. In caso di traghetto, indicare l’identificazione del veicolo stradale, il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista. |
Casella I.16. |
Posto di controllo frontaliero di entrata nell’UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di entrata e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC. |
Casella I.17. |
Documenti di accompagnamento: Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio un documento commerciale (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada). |
Casella I.18. |
Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria. |
Casella I.19. |
Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti. Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore. Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato. |
Casella I.20. |
Merce certificata per: indicare l’uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell’Unione europea. Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano. Alimenti per animali: riguarda unicamente i prodotti destinati all’alimentazione degli animali. |
Casella I.21. |
Non pertinente. |
Casella I.22. |
Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione europea. |
Casella I.23. |
Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. |
Casella I.24. |
Quantità: Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio. Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto. |
Casella I.25. |
Descrizione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato (codice SA) e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti. Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e il consumatore finale (se i prodotti sono imballati per il consumatore finale). Specie: nome scientifico o quale definita in base alla legislazione dell’Unione europea. Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (4) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico). |
Parte II: Certificazione
Questa parte deve essere compilata da un certificatore autorizzato a firmare il certificato ufficiale dall’autorità competente del paese terzo, come stabilito all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625.
Casella II. |
Informazioni sanitarie: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni sanitarie dell’Unione europea relative alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altri atti legislativi dell’Unione europea, come quelli relativi alla certificazione. Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto corrispondente alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata. Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato. Nel caso di certificati presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato. |
Casella II.a. |
N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2. |
Casella II.b. |
N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a. Obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC. |
Certificatore: |
Funzionario dell’autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell’autorità competente e la data della firma. |
(1) L’elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all’indirizzo: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.
(2) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Ultima versione: revisione 9, allegati V e VI pubblicati su: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.