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Document 32019R1735

Regolamento (UE) 2019/1735 del Consiglio del 17 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

ST/12575/2019/INIT

GU L 265 del 18.10.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1735/oj

18.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1735 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.

(2)

La decisione 2013/798/PESC del Consiglio prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(3)

Il 12 settembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2488 (2019) che modifica le deroghe relative all'embargo sulle armi, compresa la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione. Il Consiglio ha adottato la decisione 2019/1737/PESC (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare la risoluzione 2488 (2019).

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(5)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

(6)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

relativi a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

In deroga all'articolo 2, a condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni, i divieti disposti in tale articolo non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto concerne il Consiglio, la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I;

b)

per quanto concerne l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell'allegato I;

c)

per quanto concerne la Commissione:

i)

l'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate conformemente al presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche elencate, alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per la preparazione dell'allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rapzpresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2019/1737 del Consiglio, del 17 ottobre 2019, recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (cfr. pag. 7. della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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