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Document 32019R1607
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1607 of 27 September 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1239 as regards the applicable closing dates for the submission of licence applications
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1607 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riguardo alle date di fine applicabili per la presentazione di domande di titoli
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1607 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riguardo alle date di fine applicabili per la presentazione di domande di titoli
C/2019/6862
GU L 250 del 30.9.2019, p. 56–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 250/56 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1607 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riguardo alle date di fine applicabili per la presentazione di domande di titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (2) stabilisce disposizioni comuni concernenti la domanda e il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Tale regolamento contiene disposizioni sui termini di domanda dei titoli e di richiesta di annullamento. In particolare esso contiene disposizioni per i casi in cui il regolamento medesimo fissa un termine per le procedure, al fine di stabilire la data di inizio e di fine laddove tali date cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo. |
(2) |
Per facilitare la gestione dei contingenti tariffari in tutta l'Unione, è necessario garantire che tutti i contingenti tariffari di prodotti agricoli gestiti tramite titoli siano soggetti alle stesse norme in materia di termini di domanda dei titoli. |
(3) |
È opportuno che i richiedenti possano presentare le domande di titoli a prescindere dai giorni festivi negli Stati membri. Attualmente le date di fine per le domande di titoli che cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo sono fissate in modo diverso a seconda che il termine di domanda sia definito in riferimento a una data determinata o a un periodo di tempo. In quest'ultimo caso l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (3) dispone che se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un sabato, una domenica o un giorno festivo la data di fine per la presentazione della domanda è il giorno lavorativo successivo. Conformemente all'articolo 5 di tale regolamento, se il termine di domanda è definito in riferimento a una data determinata, esso scade l'ultima ora della data di fine. Di conseguenza, in assenza di una disposizione specifica per i casi in cui la data di fine dei termini di domanda definiti in riferimento a una data determinata cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, in siffatti casi le domande dovrebbero essere presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede tale sabato, domenica o giorno festivo. |
(4) |
Al fine di evitare incertezze sulla data di fine pertinente, è opportuno che le date di fine per la presentazione di domande di titoli che cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo siano anticipate in tutti i casi, a prescindere dal fatto che il termine di domanda sia definito in riferimento a una data determinata o a un periodo di tempo. È opportuno inoltre riconoscere agli Stati membri la facoltà di disporre, se lo desiderano, le modalità operative necessarie per consentire la presentazione delle domande di titoli di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Per tali casi, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle domande di titoli, è opportuno stabilire norme per garantire che i richiedenti siano informati di tali modalità. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:
1) |
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma, lettera b), si applica anche laddove la data di fine applicabile è definita in riferimento a una data determinata e tale data cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).
(3) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).