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Document 32019R1589

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/6858

    GU L 248 del 27.9.2019, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1589/oj

    27.9.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 248/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1589 DELLA COMMISSIONE

    del 26 settembre 2019

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive beta-ciflutrin, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb e tiofanato metile sono stati prorogati fino al 31 ottobre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione (3).

    (3)

    Il periodo di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron è stato prorogato fino al 30 novembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione (4).

    (4)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram e piriprossifen sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796.

    (5)

    Il periodo di approvazione della sostanza attiva triflusulfuron scadrà il 31 dicembre 2019.

    (6)

    Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5).

    (7)

    Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

    (8)

    Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


    ALLEGATO

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    1)

    alla riga 40 «Deltametrina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    2)

    alla riga 48 «Beta-ciflutrin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    3)

    alla riga 65 «Flufenacet», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    4)

    alla riga 69 «Fostiazato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    5)

    alla riga 102 «Clorotoluron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    6)

    alla riga 103 «Cipermetrina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    7)

    alla riga 104 «Daminozide», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    8)

    alla riga 105 «Tiofanato metile», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    9)

    alla riga 107 «MCPA», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    10)

    alla riga 108 «MCPB», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    11)

    alla riga 119 «Indoxacarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    12)

    alla riga 160 «Prosulfocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    13)

    alla riga 161 «Fludioxonil», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    14)

    alla riga 162 «Clomazone», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

    15)

    alla riga 169 «Amidosulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    16)

    alla riga 170 «Nicosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    17)

    alla riga 171 «Clofentezina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    18)

    alla riga 172 «Dicamba», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    19)

    alla riga 173 «Difenoconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    20)

    alla riga 174 «Diflubenzurone», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    21)

    alla riga 176 «Lenacil», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    22)

    alla riga 178 «Picloram», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    23)

    alla riga 179 «Piriprossifen», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    24)

    alla riga 180 «Bifenox», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    25)

    alla riga 181 «Diflufenican», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    26)

    alla riga 182 «Fenoxaprop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    27)

    alla riga 183 «Fenpropidin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    28)

    alla riga 186 «Tritosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2020».

    29)

    alla riga 289 «Triflusulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020».


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