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Document 32019R1257
Commission Regulation (EU) 2019/1257 of 23 July 2019 correcting the Bulgarian language version of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/1257 della Commissione, del 23 luglio 2019, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/1257 della Commissione, del 23 luglio 2019, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/5333
GU L 196 del 24.7.2019, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1257 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2019
che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009 contiene un errore nella tabella dell'allegato III, voce 12, colonna i), prima frase, introdotto con il regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione (2), per quanto riguarda le modalità d'impiego e le avvertenze relative alle sostanze. |
(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 34).