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Document 32019R0946

Regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

C/2019/2032

GU L 152 del 11.6.2019, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/946/oj

11.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/946 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (1), in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 515/2014 assegna 791 000 000 EUR per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne, previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione.

(2)

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca la ripartizione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'ETIAS è un elemento fondamentale dei sistemi informatici di cui al regolamento (UE) n. 515/2014.

(4)

Il regolamento (UE) 2018/1240 non determina né l'importo totale dei finanziamenti da mobilitare a partire dalla dotazione finanziaria di 791 000 000 EUR prevista dal regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire le spese connesse allo sviluppo dell'ETIAS, né la loro ripartizione per tipo di spesa e per beneficiario. È pertanto necessario determinare tale importo, e la relativa ripartizione tra i vari beneficiari, con un atto delegato della Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.

(5)

Il regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce [all'articolo 6, paragrafo 3 bis] l'importo complessivo di 96,5 milioni di EUR che gli Stati membri devono ricevere per coprire le spese connesse allo sviluppo dell'ETIAS.

(6)

Dall'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 dovrebbe essere resa disponibile un'assegnazione complessiva di 209 904 000 EUR al fine di coprire le spese per lo sviluppo dell'ETIAS di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

(7)

Di tale assegnazione complessiva, un importo di 100 873 000 EUR dovrebbe essere assegnato all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («eu-LISA»). Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute da eu-LISA per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in particolare l'istituzione del sistema centrale, di un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, di un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali, di un sito web pubblico e un'applicazione per dispositivi mobili, di un servizio di posta elettronica, di un servizio di account sicuro, di un portale per i vettori, di un servizio web e di un software che consenta all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare le domande.

(8)

Di tale assegnazione complessiva, un importo di 12 531 000 EUR dovrebbe essere assegnato all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («Frontex»). Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute da Frontex per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS, compresi l'allestimento degli uffici, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale dell'unità centrale.

(9)

Di tale assegnazione complessiva, un importo complessivo di 96 500 000 EUR dovrebbe essere assegnato agli Stati membri che attuano l'ETIAS. Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute dagli Stati membri per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, compresi l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale. Poiché le spese sostenute da ciascuno Stato membro per tali attività sono molto simili, indipendentemente dalle dimensioni del paese, dall'estensione delle sue frontiere esterne, dal numero di valichi di frontiera, dal numero di persone che attraversano le frontiere ecc., tale importo dovrebbe essere assegnato in quote uguali agli Stati membri partecipanti.

(10)

Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno (5). La Danimarca è quindi vincolata dal presente regolamento in virtù del diritto internazionale.

(11)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(13)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9).

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(15)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

(16)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(17)

Considerata la necessità di procedere senza ulteriori indugi all'attuazione pratica del regolamento (UE) 2018/1240, affinché l'ETIAS sia pienamente operativo tre anni dopo l'entrata in vigore di detto regolamento, come programmato, e per consentire in tal modo la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(18)

Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dagli esperti di tutti gli Stati membri, che sono stati consultati a tale fine specifico.

(19)

È quindi opportuno integrare di conseguenza il regolamento (UE) n. 515/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È stanziato un importo complessivo di 209 904 000 EUR a carico del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è prelevato dall'importo di 791 000 000 EUR destinato allo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

1.   L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è utilizzato come segue:

a)

100 873 000 EUR sono assegnati a eu-LISA per coprire le spese sostenute per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240;

b)

12 531 000 EUR sono assegnati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per coprire le spese sostenute per lo sviluppo dell'unità centrale ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240;

c)

96 500 000 EUR sono assegnati agli Stati membri per coprire le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è assegnato in quote uguali tra gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(5)  Il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

(6)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(7)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


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