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Document 32019R0917

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/917 della Commissione, del 4 giugno 2019, che stabilisce le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti richiesti per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2019/3983

    GU L 146 del 5.6.2019, p. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/917/oj

    5.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 146/100


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/917 DELLA COMMISSIONE

    del 4 giugno 2019

    che stabilisce le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti richiesti per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a f),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di istituire il sistema di interconnessione dei registri fallimentari occorre definire e adottare specifiche e misure tecniche e altri requisiti che garantiscano condizioni uniformi di esecuzione del sistema.

    (2)

    Le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le procedure di insolvenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti che garantiscono condizioni uniformi di esecuzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2015/848 sono stabilite nell'allegato.

    I registri fallimentari sono interconnessi conformemente a tali specifiche e misure tecniche e altri requisiti entro il 30 giugno 2021.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19.


    ALLEGATO

    SPECIFICHE E MISURE TECNICHE E ALTRI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

    1.   Oggetto

    Il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) è un sistema decentrato che connette tra loro i registri fallimentari nazionali e il portale europeo della giustizia elettronica. L'IRI funge da servizio di ricerca centrale in quanto rende accessibili tutte le informazioni obbligatorie in materia di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848, e altri documenti o informazioni inclusi nei registri nazionali.

    2.   Definizioni

    a)   «HyperText Transport Protocol Secure» o «HTTPS»: canali di connessione protetta e di comunicazione criptata;

    b)   «registro fallimentare»: set di dati relativi alle procedure d'insolvenza di un debitore di cui all'articolo 24 del regolamento 2015/848 che devono essere pubblicate nel registro fallimentare elettronico nazionale e messi a disposizione attraverso il punto di accesso elettronico centrale del pubblico (il portale europeo della giustizia elettronica) come disposto dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/848;

    c)   «IR endpoint SM»: la fonte d'informazione del fascicolo fallimentare; in qualità di titolare dell'informazione, l'IR endpoint dello Stato membro è consultato dal portale della giustizia elettronica e fornisce i dati richiesti;

    d)   «numero di registrazione nazionale»: il numero di registro con cui il soggetto giuridico è iscritto nel registro delle imprese o in un registro assimilabile, ovvero il numero di identificazione personale o equivalente per le persone fisiche.

    e)   «non disconoscibilità dell'origine»: le misure che forniscono la prova dell'integrità e la prova dell'origine dei dati attraverso metodi come la certificazione digitale, l'infrastruttura a chiave pubblica e la firma digitale;

    f)   «non disconoscibilità del ricevimento»: le misure che forniscono al mittente la prova che il destinatario previsto ha ricevuto i dati, attraverso metodi come la certificazione digitale, l'infrastruttura a chiave pubblica e la firma digitale;

    g)   «piattaforma»: la parte del sistema di ricerca centrale del portale della giustizia elettronica;

    h)   «registri»: i registri fallimentari di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/848;

    i)   «Simple Object Access Protocol»: secondo gli standard del World Wide Web Consortium, protocollo per la trasmissione di messaggi per lo scambio di informazioni strutturate nell'attuazione dei servizi web in reti di computer;

    j)   «servizio web»: applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete; ha un'interfaccia descritta in un formato elaborabile automaticamente.

    3.   Metodi di comunicazione

    3.1.   Ai fini dell'interconnessione dei registri l'IRI usa metodi di comunicazione elettronica basati sui servizi, come servizi web o altre infrastrutture di servizi digitali riutilizzabili.

    3.2.   La comunicazione fra il portale della giustizia elettronica e la piattaforma, e fra il punto di contatto del registro fallimentare di uno Stato membro e la piattaforma, è una comunicazione univoca (one-to-one). La comunicazione dalla piattaforma ai registri può essere univoca (one-to-one) o molteplice (one-to-many).

    4.   Protocolli di comunicazione

    4.1.   Per la comunicazione fra il portale, la piattaforma, i registri e i punti di accesso opzionali sono usati protocolli Internet di sicurezza, come l'HTTPS.

    4.2.   Per la trasmissione di dati e metadati strutturati sono usati protocolli di comunicazione standard, come il Single Object Access Protocol.

    5.   Norme di sicurezza

    Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso l'IRI, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:

    a)

    misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti (HTTPS);

    b)

    misure atte a garantire l'integrità dei dati durante lo scambio;

    c)

    misure atte a garantire la non disconoscibilità dell'origine del mittente delle informazioni in seno all'IRI e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni;

    d)

    misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica;

    e)

    misure atte a garantire l'autenticazione e l'autorizzazione di ogni utente registrato e misure di verifica dell'identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri in seno all'IRI.

    f)

    misure atte a proteggere da ricerche automatiche, ad esempio utilizzando il modulo captcha, e dalla copia dei registri, ad esempio limitando il numero massimo di risultati ottenuti da ciascun registro.

    6.   Dati oggetto dello scambio tra i registri e l'IRI

    6.1.   Il set comune di dati aventi stessa struttura e dello stesso tipo per tutti i registri negli Stati membri è denominato «registro fallimentare di base».

    Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare il registro fallimentare di base con informazioni specifiche. I dati del registro fallimentare sono modellati sulla base della specifica stabilita per l'interfaccia.

    6.2.   Lo scambio di informazioni include i messaggi necessari ai fini dell'avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.

    7.   Struttura del formato standard di messaggio

    Lo scambio di informazioni fra i registri, la piattaforma e il portale si basa su metodi standard di strutturazione dei dati e si effettua tramite un formato standard di messaggio, come XML.

    8.   Dati necessari alla piattaforma

    8.1.   I requisiti di interoperabilità impongono che i servizi prestati da ciascun registro siano unificati e presentino la stessa interfaccia di modo che l'applicazione chiamante (il portale della giustizia elettronica) debba interagire con un unico tipo di interfaccia che espone un set comune di dati. Tale approccio esige che gli Stati membri allineino la struttura interna dei dati per conformarsi alle specifiche di interfaccia stabilite dalla Commissione.

    8.2.   Affinché la piattaforma possa svolgere le sue funzioni devono essere forniti i seguenti tipi di dati:

    a)

    dati che permettano l'identificazione dei sistemi che sono connessi alla piattaforma; può trattarsi di URL che identificano ciascun sistema in seno all'IRI;

    b)

    qualsiasi altro dato operativo necessario affinché la piattaforma garantisca un funzionamento corretto ed efficiente del servizio di ricerca e l'interoperabilità dei registri; questi dati possono includere elenchi di codici, dati di riferimento, glossari e traduzioni di tali metadati, così come dati relativi alla registrazione e alle relazioni.

    8.3.   I dati e i metadati gestiti dalla piattaforma sono trattati e conservati conformemente alle norme di sicurezza di cui al punto 5 del presente allegato.

    9.   Modalità di funzionamento del sistema e servizi informatizzati forniti dalla piattaforma

    9.1.   Per la diffusione e lo scambio di informazioni, il sistema si basa sulle seguenti modalità tecniche di funzionamento:

    a)

    per la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente, la piattaforma fornisce elementi relativi ai dati di riferimento, come elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari;

    b)

    se del caso i termini dei thesaurus e dei glossari sono tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE; ove possibile, saranno usate norme riconosciute e messaggi standardizzati.

    9.2.   La Commissione comunicherà agli Stati membri i dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sull'applicazione dei servizi informatizzati forniti dalla piattaforma.

    10.   Criteri di ricerca

    10.1.   Per lanciare una ricerca tramite l'IRI occorre selezionare almeno un paese.

    10.2.   Il portale fornisce i seguenti criteri armonizzati di ricerca:

    a)

    nome,

    b)

    numero di registrazione nazionale.

    Questi due criteri possono essere usati in alternativa o in aggiunta.

    10.3.   Altri criteri di ricerca possono essere disponibili sul portale.

    11.   Modalità di pagamento

    11.1.   Per gli atti e le indicazioni per i quali gli Stati membri prevedono tributi e che sono messi a disposizione sul Portale europeo della giustizia elettronica attraverso l'IRI, il sistema consentirà agli utenti di pagare online con modalità ampiamente diffuse come le carte di credito e di debito.

    11.2.   Il sistema può anche prevedere metodi di pagamento online alternativi, come bonifici bancari o portafogli virtuali (depositi).

    12.   Disponibilità dei servizi

    12.1.   Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata.

    12.2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue:

    (a)

    con un anticipo di cinque giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a quattro ore;

    (b)

    con un anticipo di dieci giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 12 ore;

    (c)

    con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un'attività di manutenzione dell'infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità fino a sei giorni all'anno.

    Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative (19:00 h — 8:00 h CET).

    12.3.   Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l'ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui sopra al punto 12.2, lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi durante tale orario fisso gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità.

    12.4.   Gli Stati membri che incontrino un guasto tecnico imprevisto informano immediatamente la Commissione dell'indisponibilità del loro sistema e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

    12.5.   In caso di modifiche che possano pregiudicare il collegamento con la piattaforma centrale, lo Stato membro deve informare preventivamente la Commissione non appena sono disponibili dati tecnici sufficienti relativi alla modifica.

    12.6.   In caso di un guasto imprevisto della piattaforma centrale o del portale, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

    13.   Regole di trascrizione e di traslitterazione

    L'implementazione del sistema in ciascuno Stato membro supporta le norme nazionali di trascrizione, romanizzazione e traslitterazione per i caratteri speciali, l'input di ricerca e i risultati ottenuti.


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