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Document 32019R0626

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/14

    GU L 131 del 17.5.2019, p. 31–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0405

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/oj

    17.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 131/31


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/626 DELLA COMMISSIONE

    del 5 marzo 2019

    relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

    sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco redatto dalla Commissione a tale scopo.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

    (3)

    Gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono redatti al fine di garantire la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sarà abrogato con effetto dal 14 dicembre 2019 dal regolamento (UE) 2017/625, e alle prescrizioni in materia di salute degli animali conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (4). Quando è stata ritenuta necessaria la conformità alle prescrizioni in materia sia di salute umana sia di salute degli animali sono stati redatti elenchi comuni relativi a entrambi gli aspetti mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (5), il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (6), il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (7), la decisione 2007/777/CE della Commissione (8), la decisione 2003/779/CE della Commissione (9) ed il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (10).

    (4)

    La decisione 2006/766/CE della Commissione (11), adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, stabilisce elenchi supplementari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca sulla base di considerazioni in materia di sanità pubblica.

    (5)

    Dal momento che il regolamento (CE) n. 854/2004 sarà abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019 e al fine di disporre di un unico atto giuridico che comprenda tutti i paesi terzi o loro regioni che devono figurare in un elenco concernente gli alimenti e la sicurezza alimentare affinché determinati animali e merci da essi provenienti siano autorizzati ad essere introdotti sul mercato dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca elenchi per tali animali e merci.

    (6)

    Dal momento che sono in corso le discussioni relative alle prescrizioni per la redazione di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti di origine animale per motivi di salute animale nel contesto dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), è altresì opportuno fornire elenchi di tali prodotti di origine animale stabilendo riferimenti incrociati con gli elenchi esistenti per motivi di salute animale al fine di evitare la duplicazione degli elenchi. Tali elenchi sono stati redatti sulla base del regolamento (CE) n. 854/2004 e della direttiva 2002/99/CE del Consiglio su richiesta dei paesi terzi interessati. Al fine di figurare in tali elenchi le autorità competenti dei paesi terzi hanno fornito garanzie adeguate, in particolare in merito alla conformità o all'equivalenza alla legislazione alimentare dell'Unione e riguardo all'organizzazione delle autorità competenti dei paesi terzi. Il riesame della conformità a tali condizioni a norma del regolamento (UE) 2017/625 non è quindi necessario.

    (7)

    Ai fini del regolamento (UE) 2017/625 è opportuno mantenere, parallelamente agli elenchi esistenti redatti per motivi di salute animale, elenchi comuni relativi agli alimenti e alla sicurezza alimentare e utilizzare un approccio coordinato includendo negli elenchi i paesi terzi e le loro regioni solo se è stato approvato un piano di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (13), se del caso.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) stabilisce prescrizioni per gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale e prodotti composti. In particolare, prevede che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni provvedano affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.

    (9)

    Il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (15) stabilisce disposizioni transitorie che prevedono deroghe alle condizioni di importazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e si applicano a determinati prodotti di origine animale fino al 31 dicembre 2020.

    (10)

    È quindi necessario redigere elenchi supplementari di paesi terzi o loro regioni prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 per evitare l'interruzione dell'ingresso nell'Unione di partite di tali prodotti di origine animale. In particolare, è opportuno redigere elenchi per grassi animali fusi e ciccioli, carni di rettili, insetti e budelli.

    (11)

    Gli alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da insetti o loro parti, compresi gli insetti vivi, sono soggetti all'autorizzazione per i nuovi alimenti conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È opportuno redigere un elenco per tali gruppi di prodotti.

    (12)

    Prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 è necessario redigere nel presente regolamento un elenco di prodotti di origine animale diversi da quelli per cui sono già stati redatti elenchi specifici, al fine di evitare di compromettere l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale attualmente importati che sono fondamentali per gli operatori del settore alimentare europeo.

    (13)

    Le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 relative a determinati prodotti di origine animale e prodotti composti sono state introdotte poiché tali prodotti rappresentano un rischio ridotto per la salute umana perché ne vengono consumate quantità molto limitate o perché la loro fabbricazione esclude ampiamente rischi per la salute umana. È quindi sproporzionato richiedere ai paesi terzi tutte le prove e le garanzie conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

    (14)

    Gli elenchi dovrebbero essere redatti nel presente regolamento e soppressi dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e dalla decisione 2006/766/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/759 e abrogare la decisione 2006/766/CE.

    (15)

    Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

    (16)

    Gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui, sulla base del loro status zoosanitario, è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di budelli saranno redatti soltanto a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente al regolamento (UE) 2016/429. È opportuno che l'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di budelli destinati al consumo umano si applichi solo a decorrere da quella stessa data. Le disposizioni transitorie che prevedono deroghe relative alle prescrizioni in materia di sanità pubblica per l'ingresso nell'Unione di partite di budelli dovrebbero quindi essere prorogate fino al 20 aprile 2021.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento riguarda gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui le partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)   «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    2)   «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    3)   «carne»: carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    4)   «pollame»: pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    5)   «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    6)   «uova»: uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    7)   «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    8)   «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    9)   «stomachi, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    10)   «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    11)   «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    12)   «latte crudo»: latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    13)   «prodotti lattiero-caseari»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    14)   «colostro»: colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    15)   «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    16)   «cosce di rana»: cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    17)   «lumache»: lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    18)   «grasso animale fuso»: grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    19)   «ciccioli»: ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    20)   «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    21)   «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    22)   «miele»: miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

    23)   «prodotti apicoli»: prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    24)   «carni di rettili»: carni di rettili quali definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2019/625;

    25)   «insetti»: insetti quali definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/625.

    Articolo 3

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati

    Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.

    Articolo 4

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti

    Le partite di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 798/2008 (18).

    Articolo 5

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento

    Le partite di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento destinata al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 119/2009.

    Articolo 6

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne e stomachi, vesciche e intestini trattati diversi dai budelli

    Le partite di prodotti a base di carne e stomachi, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3, lettera b), della decisione 2007/777/CE.

    Le partite di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati destinati al consumo umano sono tuttavia autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE.

    Articolo 7

    Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di budelli

    Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 1 della decisione 2003/779/CE.

    Articolo 8

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati

    Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I. È tuttavia autorizzato l'ingresso nell'Unione anche di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, provenienti da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

    Articolo 9

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca diversi da quelli di cui all'articolo 8

    Le partite di prodotti della pesca diversi da quelli di cui all'articolo 8 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

    Articolo 10

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

    Le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 605/2010.

    Articolo 11

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cosce di rana

    Le partite di cosce di rana destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III.

    Articolo 12

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di lumache, preparate conformemente all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004

    Le partite di lumache, preparate conformemente all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 13

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli

    Le partite di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carne conformemente all'articolo 3, lettera b), punto i), della decisione2007/777/CE.

    Articolo 14

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene

    1.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010, o da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan.

    2.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui sono autorizzate le importazioni di carne di pollame delle rispettive specie come specificato in tale parte di tale allegato, o da Taiwan.

    3.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

    4.   Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

    Articolo 15

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

    1.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.

    2.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui sono autorizzate le importazioni di carne di pollame delle rispettive specie come specificato in tale parte di tale allegato.

    3.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

    4.   Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

    Articolo 16

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

    1.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan.

    2.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o da Taiwan.

    3.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

    4.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

    5.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.

    Articolo 17

    Elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli

    Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna «Paese» dell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (19) e recano una «X» nella colonna «Miele» di tale allegato.

    Articolo 18

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti altamente raffinati

    Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

    1.

    nel caso di materie prime ottenute da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;

    2.

    nel caso di materie prime ottenute da prodotti della pesca, tutti i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;

    3.

    nel caso di materie prime ottenute da pollame, i paesi terzi e/o i territori che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

    Articolo 19

    Elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni di rettili

    Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da Svizzera (20), Botswana, Vietnam, Sud Africa o Zimbabwe.

    Articolo 20

    Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti

    Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di e provenienti da un paese terzo o una sua regione da cui gli insetti sono stati autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (21).

    Articolo 21

    Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale

    Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 20 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

    1.

    nel caso di prodotti ottenuti da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;

    2.

    nel caso di prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o Taiwan;

    3.

    nel caso di prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;

    4.

    nel caso di prodotti ottenuti da leporidi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;

    5.

    nel caso di prodotti ottenuti da specie diverse, i paesi terzi o loro regioni di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo per ciascun prodotto di origine animale.

    Articolo 22

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

    1.

    l'articolo 1 è soppresso;

    2.

    l'allegato I è soppresso.

    Articolo 23

    Abrogazione

    La decisione 2006/766/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione 2006/766/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 24

    Disposizioni transitorie

    Fino al 20 aprile 2021 gli Stati membri continuano a consentire l'ingresso nel loro territorio di partite di budelli di cui all'articolo 7 provenienti da paesi terzi o loro regioni autorizzati all'importazione di tali partite nell'Unione conformemente all'articolo 1 della decisione 2003/779/CE.

    Articolo 25

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

    (4)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

    (6)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

    (8)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

    (9)  Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38).

    (10)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

    (11)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

    (12)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (13)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

    (14)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (15)  Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).

    (16)  Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

    (17)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (18)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

    (19)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

    (20)  Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

    (21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).


    ALLEGATO I

    ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI, REFRIGERATI, CONGELATI O TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO  (1)

    CODICE ISO DEL PAESE

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    OSSERVAZIONI

    AU

    Australia

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera (2)

     

    CL

    Cile

     

    GL

    Groenlandia

     

    JM

    Giamaica

    Unicamente gasteropodi marini.

    JP

    Giappone

    Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

    KR

    Corea del Sud

    Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

    MA

    Marocco

    I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello di cui all'allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile dal metodo del saggio biologico.

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    PE

    Perù

    Unicamente Pectinidae (pettinidi) eviscerati d'acquacoltura.

    TH

    Thailandia

    Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

     

    US

    Stati Uniti d'America

    Stato di Washington e Massachusetts

    UY

    Uruguay

     

    VN

    Vietnam

    Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.


    (1)  Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (2)  Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


    ALLEGATO II

    ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I

    CODICE ISO DEL PAESE

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    RESTRIZIONI

    AE

    Emirati arabi uniti

     

    AG

    Antigua e Barbuda

    Unicamente astici vivi.

    AL

    Albania

     

    AM

    Armenia

    Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d'allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d'allevamento congelati.

    AO

    Angola

     

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    AZ

    Azerbaigian

    Unicamente caviale.

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    BD

    Bangladesh

     

    BJ

    Benin

     

    BN

    Brunei

    Unicamente prodotti dell'acquacoltura.

    BR

    Brasile

     

    BQ

    Bonaire, Sint Eustatius, Saba

     

    BS

    Bahamas

     

    BY

    Bielorussia

     

    BZ

    Belize

     

    CA

    Canada

     

    CG

    Congo

    Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

    CH

    Svizzera (1)

     

    CI

    Costa d'Avorio

     

    CL

    Cile

     

    CN

    Cina

     

    CO

    Colombia

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    CV

    Capo Verde

     

    CW

    Curaçao

     

    DZ

    Algeria

     

    EC

    Ecuador

     

    EG

    Egitto

     

    ER

    Eritrea

     

    FJ

    Figi

     

    FK

    Isole Falkland

     

    GA

    Gabon

     

    GD

    Grenada

     

    GE

    Georgia

     

    GH

    Ghana

     

    GL

    Groenlandia

     

    GM

    Gambia

     

    GN

    Guinea

    Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).

    GT

    Guatemala

     

    GY

    Guyana

     

    HK

    Hong Kong

     

    HN

    Honduras

     

    ID

    Indonesia

     

    IL

    Israele

     

    IN

    India

     

    IR

    Iran

     

    JM

    Giamaica

     

    JP

    Giappone

     

    KE

    Kenya

     

    KI

    Repubblica di Kiribati

     

    KR

    Corea del Sud

     

    KZ

    Kazakhstan

     

    LK

    Sri Lanka

     

    MA

    Marocco

     

    MD

    Repubblica di Moldova

    Unicamente caviale.

    ME

    Montenegro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    MM

    Myanmar/Birmania

     

    MR

    Mauritania

     

    MU

    Maurizio

     

    MV

    Maldive

     

    MX

    Messico

     

    MY

    Malaysia

     

    MZ

    Mozambico

     

    NA

    Namibia

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

    NG

    Nigeria

     

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    OM

    Oman

     

    PA

    Panama

     

    PE

    Perù

     

    PF

    Polinesia francese

     

    PG

    Papua Nuova Guinea

     

    PH

    Filippine

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

    PK

    Pakistan

     

    RS

    Serbia

    Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

     

    RU

    Russia

     

    SA

    Arabia Saudita

     

    SB

    Isole Salomone

     

    SC

    Seychelles

     

    SG

    Singapore

     

    SH

    Sant'Elena

    Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.

     

    Tristan da Cunha

    Escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione.

    Unicamente astici (freschi o congelati).

    SN

    Senegal

     

    SR

    Suriname

     

    SV

    El Salvador

     

    SX

    Sint Maarten

     

    TG

    Togo

     

    TH

    Thailandia

     

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

     

    TW

    Taiwan

     

    TZ

    Tanzania

     

    UA

    Ucraina

     

    UG

    Uganda

     

    US

    Stati Uniti d'America

     

    UY

    Uruguay

     

    VE

    Venezuela

     

    VN

    Vietnam

     

    YE

    Yemen

     

    ZA

    Sud Africa

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    (1)  Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


    ALLEGATO III

    ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA E LUMACHE, PREPARATE CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO III, SEZIONE XI, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, DESTINATE AL CONSUMO UMANO

    CODICE ISO DEL PAESE

    PAESE TERZO O SUE REGIONI

    RESTRIZIONI

    AE

    Emirati arabi uniti

     

    AL

    Albania

     

    AO

    Angola

     

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    AZ

    Azerbaigian

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    BD

    Bangladesh

     

    BJ

    Benin

     

    BR

    Brasile

     

    BQ

    Bonaire, Sint Eustatius, Saba

     

    BS

    Bahamas

     

    BY

    Bielorussia

     

    BZ

    Belize

     

    CA

    Canada

     

    CH

    Svizzera (1)

     

    CI

    Costa d'Avorio

     

    CL

    Cile

     

    CN

    Cina

     

    CO

    Colombia

     

    CR

    Costa Rica

     

    CU

    Cuba

     

    CV

    Capo Verde

     

    CW

    Curaçao

     

    DZ

    Algeria

     

    EC

    Ecuador

     

    EG

    Egitto

     

    ER

    Eritrea

     

    FJ

    Figi

     

    FK

    Isole Falkland

     

    GA

    Gabon

     

    GD

    Grenada

     

    GE

    Georgia

     

    GH

    Ghana

     

    GL

    Groenlandia

     

    GM

    Gambia

     

    GT

    Guatemala

     

    GY

    Guyana

     

    HK

    Hong Kong

     

    HN

    Honduras

     

    ID

    Indonesia

     

    IL

    Israele

     

    IN

    India

     

    IR

    Iran

     

    JM

    Giamaica

     

    JP

    Giappone

     

    KE

    Kenya

     

    KI

    Repubblica di Kiribati

     

    KR

    Corea del Sud

     

    KZ

    Kazakhstan

     

    LK

    Sri Lanka

     

    MA

    Marocco

     

    MD

    Repubblica di Moldova

    Unicamente lumache.

    ME

    Montenegro

     

    MG

    Madagascar

     

    MK

    Macedonia del Nord

     

    MM

    Myanmar/Birmania

     

    MR

    Mauritania

     

    MU

    Maurizio

     

    MV

    Maldive

     

    MX

    Messico

     

    MY

    Malaysia

     

    MZ

    Mozambico

     

    NA

    Namibia

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

    NG

    Nigeria

     

    NI

    Nicaragua

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    OM

    Oman

     

    PA

    Panama

     

    PE

    Perù

     

    PF

    Polinesia francese

     

    PG

    Papua Nuova Guinea

     

    PH

    Filippine

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

    PK

    Pakistan

     

    RS

    Serbia

    Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

     

    RU

    Russia

     

    SA

    Arabia Saudita

     

    SB

    Isole Salomone

     

    SC

    Seychelles

     

    SG

    Singapore

     

    SH

    Sant'Elena

    Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.

     

    SN

    Senegal

     

    SR

    Suriname

     

    SV

    El Salvador

     

    SX

    Sint Maarten

     

    SY

    Siria

    Unicamente lumache.

    TG

    Togo

     

    TH

    Thailandia

     

    TN

    Tunisia

     

    TR

    Turchia

     

    TW

    Taiwan

     

    TZ

    Tanzania

     

    UA

    Ucraina

     

    UG

    Uganda

     

    US

    Stati Uniti d'America

     

    UY

    Uruguay

     

    VE

    Venezuela

     

    VN

    Vietnam

     

    YE

    Yemen

     

    ZA

    Sud Africa

     

    ZW

    Zimbabwe

     


    (1)  Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


    ALLEGATO IV

    TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 23

    Decisione 2006/766/CE

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 8

    Articolo 2

    Articolo 9

    Articolo 3

    Articolo 4

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato II


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