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Document 32019R0565

    Regolamento delegato (UE) 2019/565 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/2533

    GU L 99 del 10.4.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/565/oj

    10.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 99/6


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/565 DELLA COMMISSIONE

    del 28 marzo 2019

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione (2) modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (3), il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (4) e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (5) per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti. A norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/396, il medesimo regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

    (3)

    Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 30 giugno 2019, al fine di completare la ratifica dell'accordo di recesso (6). Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva. In caso contrario, il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 12 aprile 2019. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2019/396 non si applicherà.

    (4)

    Restano tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/396, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, i rischi per il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione persisteranno in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo dopo il periodo di proroga. Si prevede che tali rischi rimarranno nel prossimo futuro.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

    (7)

    È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ma non ha effettuato una consultazione pubblica aperta, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per la medesima ragione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

    Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

    1)

    all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 11 aprile 2019;

    b)

    i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

    2)

    all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

    a)

    50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

    b)

    tre anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato.»

    Articolo 2

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

    Il regolamento delegato (UE) 2016/592 è così modificato:

    1)

    all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 11 aprile 2019;

    b)

    i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

    2)

    all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di cinque anni e tre mesi.»

    Articolo 3

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

    Il regolamento delegato (UE) 2016/1178 è così modificato:

    1)

    all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 11 aprile 2019;

    b)

    i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

    2)

    all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

    a)

    15 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;

    b)

    3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I.»

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

    Tuttavia, il presente regolamento non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

    a)

    un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo;

    b)

    è stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea oltre il 31 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 11).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

    (6)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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