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Document 32019R0498

    Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

    PE/36/2019/REV/1

    GU L 85I del 27.3.2019, p. 25–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/498/oj

    27.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    LI 85/25


    REGOLAMENTO (UE) 2019/498 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 marzo 2019

    che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

    (2)

    L'accordo di recesso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 19 febbraio 2019 (2) contiene disposizioni relative all'applicazione al Regno Unito di alcune norme del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Qualora l'accordo di recesso entri in vigore, la politica comune della pesca (PCP) si applicherà nei confronti del Regno Unito durante il periodo di transizione, come previsto dall'accordo, cessando di essere applicabile al termine di tale periodo.

    (3)

    Quando la PCP cesserà di essere applicabile al Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali e zona economica esclusiva adiacente) non faranno più parte delle acque dell'Unione. Di conseguenza, in caso di assenza di un accordo di recesso, i pescherecci dell'Unione e del Regno Unito rischiano di non potere sfruttare pienamente le possibilità di pesca stabilite per il 2019.

    (4)

    Per garantire la sostenibilità della pesca e tenendo conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno mantenere, per un periodo di tempo limitato dopo che la PCP avrà cessato di essere applicabile al Regno Unito in quanto Stato membro, la possibilità di un regime che garantisca pieno accesso reciproco dei pescherecci dell'Unione e del Regno Unito alle acque della controparte. Lo scopo del presente regolamento è di creare il quadro giuridico appropriato per tale accesso reciproco.

    (5)

    L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.

    (6)

    Le possibilità di pesca per il 2019 sono state concordate ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/124 (3) e (UE) 2018/2025 del Consiglio (4), anche da parte del Regno Unito, nel periodo in cui il Regno Unito era membro dell'Unione. Tali possibilità di pesca sono state stabilite nel pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 61 e 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi e la stabilità all'interno delle acque dell'Unione e delle acque del Regno Unito, è opportuno che le assegnazioni e le quote dei contingenti concordate per gli Stati membri e il Regno Unito restino disponibili conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (7)

    Considerando la consolidata tradizione di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione e viceversa, è opportuno che l'Unione istituisca un meccanismo per il rilascio di autorizzazioni che consentano, per un periodo di tempo limitato, ai pescherecci del Regno Unito di accedere alle acque dell'Unione affinché possano pescare le quote dei contingenti loro assegnate a norma dei regolamenti (UE) 2019/124 e (UE) 2018/2025, alle stesse condizioni che si applicano ai pescherecci dell'Unione. Tali autorizzazioni di pesca dovrebbero essere concesse soltanto se e nella misura in cui il Regno Unito continuerà a rilasciare le autorizzazioni che permettono ai pescherecci dell'Unione di sfruttare le possibilità di pesca ad esse assegnate conformemente ai pertinenti regolamenti che disciplinano le possibilità di pesca.

    (8)

    Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) definisce le norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca destinate alle navi che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo e ai pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione.

    (9)

    Il regolamento (UE) 2017/2403 stabilisce disposizioni applicabili alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di pesca, prevede che lo Stato membro di bandiera possa concedere autorizzazioni dirette, e stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni. Considerato il numero di pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle acque del Regno Unito, tali condizioni e procedure potrebbero comportare notevoli ritardi e un aumento degli oneri amministrativi se non fosse concluso un accordo di recesso o un accordo di pesca. È pertanto necessario prevedere condizioni e procedure specifiche per facilitare il rilascio, da parte del Regno Unito ai pescherecci dell'Unione, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque del Regno Unito.

    (10)

    È necessario derogare alle norme che si applicano ai pescherecci di paesi terzi e stabilire condizioni e procedure specifiche che consentano il rilascio, da parte dell'Unione ai pescherecci del Regno Unito, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque dell'Unione.

    (11)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 autorizza gli Stati membri a procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate. Ogni anno, tra gli Stati membri e il Regno Unito avvengono circa 1 000 scambi di contingenti. Fatta salva la competenza esclusiva dell'Unione, è necessario disporre, a decorrere dal momento in cui i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito, di un sistema flessibile che consenta all'Unione di effettuare scambi di contingenti con il Regno Unito. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di avviare discussioni con il Regno Unito ed eventualmente presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. La Commissione dovrebbe rimanere responsabile dell'esecuzione di detto trasferimento o scambio di contingenti. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti dovrebbero essere considerate contingenti assegnati, o detratti, dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.

    (13)

    Considerata la necessità di fornire, prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, un quadro giuridico volto a impedire l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione e dei pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione, che potrebbe avvenire il 30 marzo 2019, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

    (14)

    È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito non sia entrato in vigore entro tale data. Esso dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2019.

    (15)

    Al fine di consentire agli operatori dell'Unione e del Regno Unito di continuare a pescare in base alle possibilità di pesca loro assegnate, le autorizzazioni di pesca per attività di pesca nelle acque dell'Unione dovrebbero essere concesse ai pescherecci del Regno Unito soltanto se e nella misura in cui la Commissione abbia appurato che il Regno Unito concede i diritti di accesso dei pescherecci dell'Unione per svolgere operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito, su una base di reciprocità,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche al regolamento (UE) 2017/2403

    Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:

    1)

    al titolo II, capo II, è aggiunta la sezione seguente:

    «Sezione 4

    Operazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito

    Articolo 18 bis

    Ambito di applicazione

    In deroga alla sezione 3, la presente sezione si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.

    Articolo 18 ter

    Definizioni

    Ai fini della presente sezione, per “acque del Regno Unito” si intendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito, ai sensi del diritto internazionale.

    Articolo 18 quater

    Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito

    1.   Lo Stato membro di bandiera che ha verificato che le condizioni stabilite all'articolo 5 sono soddisfatte trasmette alla Commissione la corrispondente domanda o il corrispondente elenco di domande di autorizzazione da parte del Regno Unito.

    2.   Ogni domanda o elenco di domande contiene le informazioni richieste dal Regno Unito per il rilascio dell'autorizzazione, nel formato richiesto, conformemente a quanto comunicato dal Regno Unito alla Commissione.

    3.   La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni e il formato di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione necessario per verificare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.   A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3, la Commissione inoltra senza indugio la domanda al Regno Unito.

    5.   Non appena il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di rilasciare o di rifiutare un'autorizzazione a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera.

    6.   Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca relativa ad operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito soltanto dopo essere stato informato della decisione del Regno Unito di rilasciare l'autorizzazione al peschereccio dell'Unione di cui trattasi.

    7.   Le operazioni di pesca non cominciano fino a quando sia lo Stato membro di bandiera che il Regno Unito non abbiano rilasciato un'autorizzazione di pesca.

    8.   Se il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

    9.   Se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro di bandiera la decisione di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

    Articolo 18 quinquies

    Sorveglianza

    La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito per operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.»;

    2)

    è inserito il titolo seguente:

    «TITOLO III bis

    OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DEL REGNO UNITO NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Articolo 38 bis

    Ambito di applicazione

    In deroga al titolo III, il presente titolo si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione.

    Articolo 38 ter

    Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito

    I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell'Unione conformemente alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) 2019/124 (*1) e (UE) 2018/2025 (*2) del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca.

    Articolo 38 quater

    Principi generali

    1.   Un peschereccio del Regno Unito conduce operazioni di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.

    2.   La Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca ai pescherecci del Regno Unito se:

    a)

    il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità del Regno Unito;

    b)

    il peschereccio è iscritto dal Regno Unito in un registro della flotta accessibile alla Commissione;

    c)

    il peschereccio e le eventuali navi d'appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell'IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell'Unione;

    d)

    il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento INN;

    e)

    il Regno Unito non è iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza possibilità di pesca non sostenibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;

    f)

    il Regno Unito dispone di possibilità di pesca.

    3.   Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le norme che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca in cui opera.

    Articolo 38 quinquies

    Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca

    1.   Il Regno Unito trasmette alla Commissione la domanda o l'elenco delle domande di autorizzazione per i propri pescherecci.

    2.   La Commissione può chiedere al Regno Unito i complementi di informazione necessari per verificare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 38 quater, paragrafo 2.

    3.   Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 quater, paragrafo 2, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca e informarne senza indugio il Regno Unito e gli Stati membri interessati.

    Articolo 38 sexies

    Gestione delle autorizzazioni di pesca

    1.   Se una delle condizioni di cui all'articolo 38 quater, paragrafo 2, non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell'autorizzazione, e ne informa il Regno Unito e gli Stati membri interessati.

    2.   La Commissione può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione o sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio del Regno Unito nei casi seguenti:

    a)

    qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione;

    b)

    qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine;

    c)

    qualora ciò sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN;

    d)

    qualora la Commissione lo ritenga opportuno sulla base dei risultati derivanti dalla sua attività di sorveglianza a norma dell'articolo 18 quinquies;

    e)

    qualora il Regno Unito rifiuti, sospenda o revochi indebitamente l'autorizzazione per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle acque del Regno Unito.

    3.   La Commissione informa immediatamente il Regno Unito nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l'autorizzazione in conformità del paragrafo 2.

    Articolo 38 septies

    Chiusura delle operazioni di pesca

    1.   Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il Regno Unito e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, la Commissione chiede al Regno Unito di comunicarle le misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.

    2.   A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del Regno Unito si ritengono sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a condurre tali operazioni di pesca.

    3.   Le autorizzazioni di pesca si considerano revocate se la sospensione delle autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

    Articolo 38 octies

    Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione

    Se constata che il Regno Unito ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l'ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.

    Articolo 38 nonies

    Controllo ed esecuzione

    1.   Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le norme in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca in cui essa opera.

    2.   Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che i pescherecci dell'Unione sono tenuti a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.

    3.   La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.

    4.   Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione trasmette alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.

    5.   Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci del Regno Unito, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.

    Articolo 38 decies

    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.   Uno Stato membro può avviare discussioni informali con il Regno Unito ed eventualmente presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.   Previa notifica alla Commissione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione può procedere al corrispondente trasferimento o scambio di contingenti.

    3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.   Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto. Tale assegnazione o detrazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.».

    (*1)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1)."

    (*2)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7)."

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 dicembre 2019.

    Tuttavia, il presente regolamento non si applica se, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. CIAMBA


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

    (2)  GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1.

    (3)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


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