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Document 32019R0482

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione, del 22 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/2171

    GU L 82 del 25.3.2019, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/482/oj

    25.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 82/26


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/482 DELLA COMMISSIONE

    del 22 marzo 2019

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.

    (2)

    Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che intendono misurare. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro, sull'integrità del mercato e sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e delle imprese dell'Unione.

    (3)

    I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporne l'amministrazione.

    (4)

    A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni l'elenco degli indici di riferimento critici.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione (2) ha stabilito l'elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011.

    (6)

    Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, un indice di riferimento può essere inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici se tale indice di riferimento è fondato sui dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro.

    (7)

    Il 10 ottobre 2018 l'autorità polacca competente (Komisja Nadzoru Finansowego, di seguito «KNF») ha informato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito «ESMA») in merito alla propria proposta di riconoscere il tasso interbancario lettera di Varsavia («WIBOR») quale indice di riferimento critico, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, in quanto tale tasso è fondamentale in Polonia e si basa sui dati trasmessi da contributori di dati che sono tutti ubicati in Polonia.

    (8)

    Il WIBOR è un tasso di riferimento basato su una media dei tassi di interesse ai quali le banche operanti sul mercato monetario polacco sono disposte a concedersi a vicenda prestiti non garantiti con scadenze diverse. Al 10 ottobre 2018 il panel WIBOR comprendeva undici banche, tutte situate in Polonia.

    (9)

    Nella valutazione trasmessa all'ESMA, la KNF ha concluso che la cessazione del WIBOR, o la sua elaborazione sulla base di dati o di un panel di contributori di dati non più rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti, potrebbe avere un forte impatto negativo sul funzionamento dei mercati finanziari in Polonia.

    (10)

    Dalla valutazione presentata dalla KNF emerge che il WIBOR è utilizzato come tasso di riferimento nel 60 % del totale dei prestiti accordati alle famiglie in Polonia e nel 70,1 % dei mutui ipotecari in essere. Nei mutui sottoscritti a partire dal 2013, la prevalenza del WIBOR è salita al 98,5 %. Inoltre, il WIBOR è il tasso di riferimento per il pagamento delle cedole per quasi il 26 % del valore nominale totale delle obbligazioni polacche. La KNF ha altresì presentato dati che dimostrano che il WIBOR è utilizzato come tasso di riferimento per i derivati su tassi di interesse OTC per un importo nozionale in essere di 366 miliardi di EUR. Infine, sulla base di un'indagine, la KNF ha concluso che il WIBOR è preso a riferimento in fondi di investimento aventi un valore patrimoniale netto totale di 2,6 miliardi di EUR. Il valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari che fanno riferimento al WIBOR è quindi superiore al prodotto nazionale lordo della Polonia. La valutazione conclude che il WIBOR è di vitale importanza per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato in Polonia e che la sua cessazione o non affidabilità potrebbero avere un notevole impatto negativo sul funzionamento dei mercati finanziari in Polonia, nonché sulle imprese e sui consumatori, poiché è utilizzato per i prestiti, i prodotti di credito al consumo e i fondi di investimento.

    (11)

    L'8 novembre 2018 l'ESMA ha trasmesso alla Commissione il suo parere, nel quale precisa che la KNF ha tenuto conto di tutti gli elementi e i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 e che ha fornito sia dati quantitativi a sostegno del riconoscimento del WIBOR quale indice di riferimento critico, sia una motivazione analitica che evidenzia il ruolo fondamentale del WIBOR nell'economia polacca.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.

    (13)

    Considerata l'importanza cruciale del WIBOR, la sua diffusione e il suo ruolo nell'allocazione del capitale in Polonia, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

    (14)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011

    N.

    Indice di riferimento

    Amministratore

    Ubicazione

    1

    Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)

    European Money Markets Institute (EMMI)

    Bruxelles, Belgio

    2

    Euro Overnight Index Average (EONIA®)

    European Money Markets Institute (EMMI)

    Bruxelles, Belgio

    3

    London Interbank Offered Rate (LIBOR)

    ICE Benchmark Administration (IBA)

    Londra, Regno Unito

    4

    Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR)

    Associazione dei banchieri svedesi (Svenska Bankföreningen)

    Stoccolma, Svezia

    5

    Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR)

    GPW Benchmarks SA.

    Varsavia, Polonia

    »

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