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Document 32019R0474

Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

PE/80/2018/REV/1

GU L 83 del 25.3.2019, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/474/oj

25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/38


REGOLAMENTO (UE) 2019/474 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce il codice doganale dell'Unione («codice») e stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

(2)

Il comune italiano di Campione d'Italia, un'exclave italiana in territorio elvetico, e le acque nazionali del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, tali territori dovrebbero essere inclusi nel regime generale delle accise pur continuando a essere esclusi dal sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Al fine di garantire l'applicazione coerente e contemporanea di tali modifiche, l'inclusione di detti territori nel territorio doganale dell'Unione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2020.

(3)

Il codice dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che il titolare di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) può fruire di tale decisione per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa, se la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione doganale o che le condizioni stabilite per adottare tali decisioni non sono state, o non sono più, soddisfatte.

(4)

La custodia temporanea dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle formalità doganali disciplinate dalla disposizione del codice che stabilisce l'estinzione di un'obbligazione doganale sorta in seguito ad inadempienza, ove l'inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime in questione, non abbia costituito un tentativo di frode, e la situazione sia stata successivamente regolarizzata. Ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale in tali casi, la custodia temporanea non dovrebbe essere trattata diversamente da un regime doganale. È opportuno modificare anche la delega di potere alla Commissione volta a integrare la disposizione del codice al fine di includervi la custodia temporanea.

(5)

Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di entrata per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione sommaria di entrata dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 200 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

(6)

Al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare una corretta analisi del rischio e gli opportuni controlli basati sul rischio, è necessario garantire che gli operatori economici forniscano loro i dati pre-arrivo e le informazioni relative alle merci non provenienti dall'Unione in forma di dichiarazione sommaria di entrata. Laddove non sia stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione e non vi sia stato un esonero dall'obbligo di presentarla, gli operatori economici dovrebbero presentare i dati e le informazioni di norma inclusi nelle dichiarazioni sommarie di entrata nelle loro dichiarazioni in dogana o nelle dichiarazioni di custodia temporanea. A tali fini, la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea anziché una dichiarazione sommaria di entrata, dovrebbe essere disponibile solo se consentito dalle autorità doganali cui sono presentate le merci. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state presentate in dogana, tale dichiarazione dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate in dogana.

(7)

Dovrebbe essere contemplata l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci riparate o modificate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo in un paese o in un territorio con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, al fine di garantire che l'Unione rispetti gli accordi internazionali in questo senso. Visto che l'ambito di applicazione di tale esenzione è limitato all'importazione dei prodotti che sono stati effettivamente riparati o modificati nel paese o nel territorio interessato, essa non dovrebbe essere estesa all'importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti, o di prodotti sostitutivi nell'ambito del sistema degli scambi standard. L'esenzione dai dazi all'importazione non dovrebbe pertanto essere applicata a tali merci e prodotti.

(8)

Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione per il fatto che le merci in questione non sono state fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione o la notifica dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione o della notifica anziché entro 150 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire nel territorio doganale dell'Unione.

(9)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di consentire all'unione doganale di funzionare efficacemente e di attuare la politica commerciale comune, è necessario e opportuno porre rimedio a numerose questioni tecniche individuate nell'attuazione del codice dalla sua entrata in vigore, inserire due territori di uno Stato membro nell'ambito di applicazione del territorio doganale dell'Unione e allineare il codice con accordi internazionali non in vigore al momento della sua adozione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 952/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, il dodicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,»;

2)

all'articolo 34, paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9.   Laddove una decisione ITV o IVO cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, oppure è revocata a norma dei paragrafi 5, 7 oppure 8, la decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.»;

3)

all'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;»;

4)

l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Articolo 126

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 284, al fine di stabilire l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, e di integrare l'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i).»;

5)

all'articolo 129, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a)

su richiesta del dichiarante; o

b)

dopo che siano trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

6)

all'articolo 139, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una delle persone di cui all'articolo 127, paragrafo 4, presenta immediatamente, fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 6, tale dichiarazione oppure, se consentito dalle autorità doganali, presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea che la sostituisca, tranne qualora l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione sia oggetto di esonero. Qualora in tali circostanze sia presentata una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, la dichiarazione deve contenere almeno le indicazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di entrata.»;

7)

all'articolo 146, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a)

su richiesta del dichiarante; o

b)

dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 260 bis

Merci riparate o alterate nell'ambito di accordi internazionali

1.   L'esenzione totale dai dazi all'importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:

a)

tali merci sono state riparate o modificate in un paese o in un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, e

b)

le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione stabilite nell'accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all'articolo 223 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 261 e 262.»;

9)

all'articolo 272, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a)

su richiesta del dichiarante; o

b)

dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

10)

all'articolo 275, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale notifica in uno dei casi seguenti:

a)

su richiesta del dichiarante; o

b)

dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 39.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


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