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Document 32019R0472

Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

PE/78/2018/REV/1

GU L 83 del 25.3.2019, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj

25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione e, in particolare, l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(2)

In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse, a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre l'MSY determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme della politica comune della pesca (PCP) in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività di pesca.

(5)

Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)

A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il plano pluriennale stabilito dal presente regolamento («piano») dovrebbe contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese a evitare e ridurre le catture indesiderate nonché ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, in particolare sugli habitat vulnerabili e sulle specie protette.

(7)

Il presente regolamento tiene conto dei vincoli associati alle dimensioni dei pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale utilizzati nelle regioni ultraperiferiche.

(8)

Per «migliori pareri scientifici disponibili» si dovrebbero intendere i pareri scientifici accessibili al pubblico che, supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, che siano stati formulati o verificati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione europea o internazionale.

(9)

La Commissione dovrebbe disporre dei migliori pareri scientifici per gli stock rientranti nell'ambito del piano. A tal fine essa conclude appositi protocolli d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri scientifici formulati in particolare dal CIEM o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale dovrebbero basarsi sul piano e dovrebbero indicare, in particolare, gli intervalli FMSY e i valori di riferimento per la biomassa (MSY Btrigger e Blim). Tali valori dovrebbero essere indicati nei pareri scientifici sugli stock interessati e, se del caso, in qualunque altro parere scientifico accessibile al pubblico, per esempio nei pareri in particolare del CIEM o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale riguardanti le attività di pesca multispecifica.

(10)

I regolamenti (CE) n. 811/2004 (5), (CE) n. 2166/2005 (6), (CE) n. 388/2006 (7), (CE) n. 509/2007 (8) e (CE) n. 1300/2008 (9) del Consiglio stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento, rispettivamente, dello stock di nasello settentrionale, degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica, dello stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia, dello stock di sogliola nella Manica occidentale, dello stock di aringa nelle acque a ovest della Scozia e degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. Tali stock e altri stock demersali vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un piano pluriennale unico che tenga conto di tali interazioni tecniche.

(11)

Tale piano pluriennale dovrebbe applicarsi anche agli stock demersali e alle relative attività di pesca nelle acque occidentali, comprese quelle nordoccidentali e quelle sudoccidentali. Tali stock sono specie di pesce tondo, pesce piatto, pesce cartilagineo e scampo (Nephrops norvegicus) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

(12)

Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che nelle acque adiacenti. L'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe quindi essere esteso alle zone situate al di fuori di esse. Per gli stock presenti anche nelle acque occidentali ma sfruttati prevalentemente al di fuori di esse è inoltre necessario stabilire obiettivi specifici e misure di salvaguardia nell'ambito di piani pluriennali relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, ampliando l'ambito di applicazione di tali piani in modo da includervi anche le acque occidentali.

(13)

L'ambito di applicazione geografico del piano dovrebbe basarsi sulla distribuzione geografica degli stock indicata nel parere scientifico più recente fornito in particolare dal CIEM o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale relativamente a tali stock. Future modifiche alla distribuzione geografica degli stock indicata nel piano possono rivelarsi necessarie in futuro qualora si disponga di dati scientifici migliori o in conseguenza di una migrazione degli stock. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano nel caso in cui il parere scientifico fornito in particolare dal CIEM, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, segnali una variazione nella distribuzione geografica degli stock interessati.

(14)

Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione dovrebbe avviare un dialogo con tali paesi al fine di garantire che tali stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

(15)

L'obiettivo del piano dovrebbe consistere nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, al conseguimento e al mantenimento dell'MSY per gli stock bersaglio, all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e alla promozione di un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Dovrebbe essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (a norma della direttiva 2008/56/CE) e con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (11). Dovrebbe altresì specificare nei dettagli le disposizioni relative all'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(16)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e siano conformi agli obiettivi specifici, ai calendari e ai margini stabiliti nei piani pluriennali.

(17)

È opportuno stabilire il tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) corrispondente all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY sotto forma di intervalli di valori che siano compatibili con il conseguimento dell'MSY(FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tener conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati in particolare dal CIEM, segnatamente nei suoi pareri periodici sulle catture, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale. Sulla base del piano gli intervalli dovrebbero essere fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Al limite superiore dell'intervallo si dovrebbe applicare un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim non sia superiore al 5 %. Tale limite superiore dovrebbe inoltre essere conforme alla «norma raccomandata» dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno al quale si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata nel formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.

(18)

Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia superiore per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, in alcuni casi un limite più elevato per detto intervallo. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca.

(19)

Dovrebbe essere possibile per un pertinente consiglio consultivo raccomandare alla Commissione un approccio gestionale inteso a limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca per uno stock particolare di cui al presente regolamento. Dovrebbe essere possibile per il Consiglio tenere conto di tali raccomandazioni nel fissare le possibilità di pesca, a condizione che tali possibilità di pesca rispettino gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia di cui al piano.

(20)

Per gli stock per i quali sono disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli limite di biomassa riproduttiva per gli stock ittici e livelli limite di abbondanza per lo scampo.

(21)

È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate da ogni altra misura adeguata, per esempio da misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 di tale regolamento.

(22)

Dovrebbe essere possibile fissare i TAC per lo scampo in quattro specifiche zone di gestione a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di ciascuna zona di gestione. Tuttavia, ciò non dovrebbe ostare all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

(23)

Al fine di applicare un approccio regionale alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure tecniche nelle acque occidentali per tutti gli stock.

(24)

Il regime di limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale si è dimostrato un efficace strumento di gestione complementare alla fissazione delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno mantenere tale limitazione dello sforzo nell'ambito del piano.

(25)

Qualora la mortalità per pesca ricreativa abbia un impatto significativo su uno stock gestito sulla base dell'MSY, il Consiglio dovrebbe poter fissare limiti non discriminatori per i pescatori dediti alla pesca ricreativa. Nel fissare tali limiti, il Consiglio dovrebbe fare riferimento a criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie e proporzionate per il controllo e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa.

(26)

Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente a norma dell'articolo 18 di tale regolamento.

(27)

È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(28)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza e dell'efficacia dell'applicazione del presente regolamento sulla base di pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato entro il 27 marzo 2024 e, successivamente, ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(29)

Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare o integrare il presente regolamento riguardo agli adeguamenti relativi agli stock disciplinati dal presente regolamento in seguito a cambiamenti nella distribuzione geografica degli stock, alle misure correttive, all'attuazione dell'obbligo di sbarco e ai limiti relativi alla capacità complessiva delle flotte degli Stati membri di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(30)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(31)

L'applicazione di riferimenti dinamici agli intervalli FMSY e ai valori di riferimento per la conservazione assicura che tali parametri, essenziali per stabilire le possibilità di pesca, non diventino obsoleti e che il Consiglio sia sempre in grado di utilizzare i migliori pareri scientifici disponibili. L'approccio, che consiste nel prevedere l'applicazione di riferimenti dinamici ai migliori pareri scientifici disponibili, dovrebbe inoltre essere seguito per la gestione degli stock nel Mar Baltico. È inoltre opportuno specificare che l'obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa nelle zone contemplate dal piano pluriennale per la pesca nel Mar Baltico. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(32)

Dovrebbe essere riesaminata la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nello Skagerrak e nel Kattegat. È inoltre opportuno specificare che l'obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa nelle zone contemplate dal piano pluriennale per la pesca nel Mare del Nord. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(33)

I regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio dovrebbero essere abrogati.

(34)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima della redazione definitiva del piano ne è stato debitamente valutato il probabile impatto economico e sociale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali elencati di seguito, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque a esse adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano tali stock:

1)

pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nelle sottozone CIEM 1, 2, 4, 6-8, 10 e 14 e nelle divisioni 3a, 5a-b, 9a e 12b;

2)

granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b;

3)

spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a e 8b;

4)

spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 6a, 7b e 7 j;

5)

spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

6)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nella divisione CIEM 7a;

7)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle divisioni CIEM 7e-k;

8)

lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 4a e 6a;

9)

lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nella divisione CIEM 6b;

10)

lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 7b-k, 8a-b e 8d;

11)

lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

12)

rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM 7b-k, 8a-b e 8d;

13)

rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

14)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione CIEM 6b;

15)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione CIEM 7a;

16)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle divisioni CIEM 7b-k;

17)

merlano (Merlangius merlangus) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e 7e-k;

18)

merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona CIEM 8 e nella divisione 9a;

19)

nasello (Merluccius) nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7 e nelle divisioni 3a, 8a-b e 8d;

20)

nasello (Merluccius) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

21)

molva azzurra (Molva dypterygia) nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b;

22)

scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale (FU) nella sottozona CIEM 6 e nella divisione 5b:

nel North Minch (FU 11);

nel South Minch (FU 12);

nel Firth of Clyde (FU 13);

nella divisione 6a, al di fuori delle unità funzionali (ovest della Scozia);

23)

scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nella sottozona CIEM 7:

nel Mare d'Irlanda orientale (FU 14);

nel Mare d'Irlanda occidentale (FU 15);

nelle Porcupine banks (FU 16);

negli Aran Grounds (FU 17);

nel Mare d'Irlanda (FU 19);

nel Mar Celtico (FU 20-21);

nel Canale di Bristol (FU 22);

al di fuori delle unità funzionali (Mar Celtico meridionale, sud-ovest dell'Irlanda);

24)

scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e:

nella parte settentrionale e centrale del Golfo di Biscaglia (FU 23-24);

25)

scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nella zona Copace 34.1.1:

nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nella Galizia occidentale e nel Portogallo settentrionale (FU 26-27);

nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nel Portogallo sudoccidentale e meridionale (FU 28-29);

nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nel Portogallo, sudoccidentale e meridionale (FU 30-29);

26)

occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 9;

27)

passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione CIEM 7d;

28)

passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione CIEM 7e;

29)

merluzzo giallo (Pollachius) nelle sottozone CIEM 6 e 7;

30)

sogliola (Solea solea) nelle sottozone CIEM 5, 12 e 14 e nella divisione 6b;

31)

sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7d;

32)

sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7e;

33)

sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7f e 7 g;

34)

sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7 h, 7 j e 7k;

35)

sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

36)

sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8c e 9a.

Qualora i pareri scientifici, in particolare quelli a cura del CIEM o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate nel primo comma del presente paragrafo in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 4 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

2.   La Commissione può presentare una proposta di modifica dell'elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base di pareri scientifici, ritenga necessaria tale modifica.

3.   Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli articoli 4 e 7 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

4.   Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati al paragrafo 1. Tuttavia, qualora per tali stock siano stabiliti intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa nell'ambito di altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano detti intervalli e dette misure.

5.   Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6.   Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 9, misure tecniche applicabili nelle acque occidentali relativamente a qualunque stock.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (16) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (17), si applicano le seguenti definizioni:

1)   «acque occidentali»: le acque nordoccidentali [sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente le acque dell'Unione della divisione 5b), 6 e 7] e le acque sudoccidentali [sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque intorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)];

2)   «intervallo FMSY»: un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), con un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. A esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5 %;

3)   «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY;

4)   «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

5)   «valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

6)   «intervallo FMSY inferiore»: un intervallo contenente valori compresi tra l'MSY Flower e il valore FMSY;

7)   «intervallo FMSY superiore»: un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY Fupper;

8)   «Blim»: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

9)   «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock – o, nel caso dello scampo, dell'abbondanza – fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

CAPO II

OBIETTIVI GENERALI

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

2.   Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, evitando e riducendo per quanto possibile le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

3.   Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. È coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

4.   Il piano, in particolare, mira a:

a)

garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE;

b)

contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione; e

c)

contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE, in particolare per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat vulnerabili e sulle specie protette.

5.   Le misure previste nell'ambito del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili. Nel caso in cui i dati fossero insufficienti, deve essere conseguito un livello comparabile di conservazione degli stock interessati.

CAPO III

OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2.   Gli intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o a un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

3.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per un dato stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger:

a)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c)

per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

6.   Laddove non sia possibile determinare gli intervalli FMSY per uno stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in ragione dell'assenza di informazioni scientifiche adeguate, tale stock è gestito conformemente all'articolo 5 fintantoché gli intervalli FMSY non saranno disponibili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

7.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.

Articolo 5

Gestione degli stock di catture accessorie

1.   Per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, le misure di gestione, incluse se del caso le possibilità di pesca, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sono in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.   In assenza di informazioni scientifiche adeguate, gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono gestiti applicando l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento.

3.   A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca.

Articolo 6

Limitazione delle fluttuazioni delle possibilità di pesca

Un pertinente consiglio consultivo può raccomandare alla Commissione un approccio gestionale inteso a limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca per uno stock particolare di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Il Consiglio può tenere conto di tali raccomandazioni nel fissare le possibilità di pesca, a condizione che dette opportunità di pesca rispettino gli articoli 4 e 8.

CAPO IV

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 7

Valori di riferimento per la conservazione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale:

a)

MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 8

Misure di salvaguardia

1.   Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

2.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull'unità funzionale considerati e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)

le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le misure di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

4.   La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock,nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza è al di sotto dei livelli di cui all'articolo 7.

CAPO V

MISURE TECNICHE

Articolo 9

Misure tecniche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le seguenti misure tecniche:

a)

l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

b)

l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

c)

le limitazioni o i divieti concernenti l'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

d)

la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 10

Possibilità di pesca

1.   Al momento dell'assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dai pescherecci che partecipano alle attività di pesca multispecifica.

2.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.   Fatto salvo l'articolo 8, il TAC per gli stock di scampo nelle acque occidentali può essere stabilito per le zone di gestione corrispondenti a ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, punti da 22 a 25. In tali casi, il TAC per una zona di gestione può corrispondere alla somma dei limiti di cattura di tali unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

Articolo 11

Pesca ricreativa

1.   Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il Consiglio può stabilire limiti applicabili in modo non discriminatorio ai pescatori ricreativi.

2.   Al momento della fissazione dei limiti di cui al paragrafo 1, il Consiglio si basa su criteri trasparenti e obiettivi, inclusi criteri di tipo ambientale, sociale ed economico,. I criteri da utilizzare possono riguardare, in particolare, l'impatto della pesca ricreativa sull'ambiente, l'importanza sociale di dette attività e il loro contributo all'economia nei territori costieri.

3.   Se del caso, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e proporzionate per il controllo e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi della pesca ricreativa.

Articolo 12

Limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale

1.   I totali ammissibili di catture (TAC) per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) nell'ambito del piano sono accompagnati da una limitazione dello sforzo di pesca.

2.   Nel fissare le possibilità di pesca, il Consiglio decide su base annua circa il numero massimo di giorni in mare per le navi presenti nella Manica occidentale, che utilizzano sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e per le navi della Manica occidentale che utilizzano reti fisse aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 220 mm.

3.   Il numero massimo di giorni in mare di cui al paragrafo 2 è adattato proporzionalmente all'adattamento della mortalità per pesca corrispondente alla variazione dei TAC.

CAPO VII

DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 13

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali

1.   Per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

CAPO VII

ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 14

Autorizzazioni di pesca e limiti massimi di capacità

1.   Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per i pescherecci battenti la propria bandiera e che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni, gli Stati membri possono limitare anche la capacità totale dei pescherecci in questione che utilizzano un attrezzo specifico.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 integrando il presente regolamento, al fine di fissare limiti della capacità totale delle flotte degli Stati membri interessati, per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3.   Ogni Stato membro predispone e mantiene aggiornato un elenco dei pescherecci titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO IX

GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE

Articolo 15

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi

1.   Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare a quello indicato all'articolo 2, paragrafo 2, e del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

2.   Nell'ambito della gestione congiunta degli stock con paesi terzi, l'Unione può procedere a scambi di possibilità di pesca con tali paesi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO X

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 16

Cooperazione regionale

1.   L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 9 e 13 e all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni per le acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni per le acque sudoccidentali. Tali Stati membri possono anche presentare insieme raccomandazioni comuni per l'insieme di tali acque. Tali raccomandazioni sono presentate conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro il 27 marzo 2020 e, successivamente, 12 mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Gli Stati membri interessati possono altresì presentare tali raccomandazioni ove necessario, in particolare in caso di un cambiamento della situazione di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento, o per far fronte a situazioni di emergenza identificate dal parere scientifico più recente. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 9 e 13 e all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPITOLO XI

VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 17

Valutazione del piano

Entro il 27 marzo 2024 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock ai quali si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 marzo 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, degli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XII

SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Articolo 19

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPO XIII

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) 2016/1139 E (UE) 2018/973

Articolo 20

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «stock pelagici»: gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) ad h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

2)   «intervallo FMSY»: un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. A esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5 %;

3)   «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY;

4)   «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

5)   «valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali attuali, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

6)   «intervallo FMSY inferiore»: un intervallo contenente valori compresi tra l'MSY Flower e il valore FMSY;

7)   «intervallo FMSY superiore»: un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY Fupper;

8)   «Blim»: il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

9)   «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

10)   «Stati membri interessati»: gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2.   Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

3.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger:

a)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c)

per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

6.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.»;

3)

al capo III, dopo l'articolo 4, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Valori di riferimento per la conservazione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale:

a)

MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.»;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Misure di salvaguardia

1.   Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

2.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)

le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le misure di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

4.   La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock è al di sotto dei livelli di cui all'articolo 4 bis.»;

5)

all'articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti per i pescatori ricreativi.»;

6)

gli allegati I e II sono soppressi.

Articolo 21

Modifiche del regolamento (UE) 2018/973

Il regolamento (UE) 2018/973 è così modificato:

1)

All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, le taglie minime di riferimento per la conservazione dello scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione CIEM 3a sono fissate a 105 mm.

Il presente paragrafo si applica fino alla data in cui l'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 cessa di applicarsi.»;

2)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque unionali del Mare del nord

1.   Per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti alla pesca ricreativa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.».

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Abrogazioni

1.   Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a)

il regolamento (CE) n. 811/2004;

b)

il regolamento (CE) n. 2166/2005;

c)

il regolamento (CE) n. 388/2006;

d)

il regolamento (CE) n. 509/2007;

e)

il regolamento (CE) n. 1300/2008.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 171.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5)  Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(7)  Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

(9)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

(10)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(11)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo dell'Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pagg. 1-50).

(17)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono abrogare il conferimento di poteri per adottare misure tecniche mediante atti delegati a norma dell'articolo 8 del presente regolamento, quando adotteranno un nuovo regolamento su misure tecniche, che include un conferimento di poteri che copre le stesse misure.


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