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Document 32019R0462

Regolamento delegato (UE) 2019/462 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/793

GU L 80 del 22.3.2019, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/462/oj

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/462 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.

(2)

Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali.

(3)

L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione (2) dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 ad altre banche centrali di paesi terzi.

(4)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(5)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(6)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra non beneficerà più dell'esenzione esistente, a meno che sia inclusa nell'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate.

(7)

Alla luce delle informazioni ottenute dal Regno Unito, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca d'Inghilterra. La relazione (3) è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale del Regno Unito l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, la Banca d'Inghilterra dovrebbe essere inclusa nell'elenco delle banche centrali esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799.

(8)

Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC incaricati dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'osservanza dei requisiti di trasparenza delle negoziazioni inclusi nell'elenco di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).

(3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale del Regno Unito («Banca d'Inghilterra») a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 69].


ALLEGATO

«ALLEGATO 1

1.

Australia:

Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

2.

Brasile:

Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

3.

Canada:

Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

4.

Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

5.

India:

Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

6.

Giappone:

Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

7.

Messico:

Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

8.

Repubblica di Corea:

Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

9.

Singapore:

Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

10.

Svizzera:

Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

11.

Turchia:

Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

12.

Regno Unito:

Banca d'Inghilterra (Bank of England);

13.

Stati Uniti d'America:

Banca centrale federale (Federal Reserve System);

Banca dei regolamenti internazionali.

»

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