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Document 32019R0446

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/1992

    GU L 77 del 20.3.2019, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/446/oj

    20.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 77/67


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/446 DELLA COMMISSIONE

    del 19 marzo 2019

    che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    I prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici se sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti. Conformemente all'azione 12 del Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (2), la Commissione ha elaborato un sistema di certificazione elettronica per le importazioni di prodotti biologici, attraverso un modulo integrato nel sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System) istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (3). Per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione elettronica è opportuno utilizzare il sigillo elettronico qualificato in TRACES per la vidimazione dei certificati di ispezione ai fini del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (4).

    (2)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

    (3)

    In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente di tale paese è cambiato. Sono inoltre cambiati i nomi degli organismi di controllo «Australian Certified Organic Pty. Ltd» e «NASAA Certified Organic (NCO)».

    (4)

    Secondo le informazioni fornite dal Cile, «ARGENCERT» non è riconosciuto dalle autorità cilene come organismo di controllo e, pertanto, dovrebbe essere soppresso dall'elenco. Il nome «BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA» è cambiato.

    (5)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

    (6)

    «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» ha notificato alla Commissione il cambiamento del proprio indirizzo.

    (7)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB Srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A al Benin, alla Costa d'Avorio e al Togo, per la categoria di prodotti D al Vietnam e per le categorie di prodotti D ed E alle Seychelles e ad Hong Kong.

    (8)

    La Commissione ha svolto indagini su presunte irregolarità in relazione a varie partite di prodotti provenienti dal Kazakhstan, dalla Moldova, dalla Russia, dalla Turchia e dagli Emirati Arabi Uniti che erano stati certificati come biologici da «Control Union Certifications». «Control Union Certifications» non ha fornito risposte tempestive e definitive alle varie richieste di informazioni inoltrate dalla Commissione. Non ha peraltro dimostrato la tracciabilità e la qualificazione di tali prodotti come biologici. Ha inoltre rilasciato un certificato di ispezione per i prodotti che, in precedenza, erano stati declassati a prodotti convenzionali dalle autorità competenti di uno Stato membro a causa di residui di pesticidi. La Commissione ha pertanto deciso di revocare il riconoscimento di «Control Union Certifications» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 per tutte le categorie di prodotti relativamente al Kazakhstan, alla Moldova, alla Russia, alla Turchia e agli Emirati arabi uniti. Di conseguenza, è opportuno sopprimere, per «Control Union Certifications», il testo riguardante tali paesi dall'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (9)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D al Kosovo.

    (10)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di cambiare il proprio indirizzo.

    (11)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IBD Certificações Ltda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D al Cile, all'Ecuador e al Perù.

    (12)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Russia e per la categoria di prodotti E all'Argentina.

    (13)

    «Organska Kontrola» e «Quality Assurance International» hanno notificato alla Commissione il cambiamento dei loro indirizzi.

    (14)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 (5), fa erroneamente riferimento a «Letis S.A.» quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti B relativamente al Belize, al Brasile, alla Colombia, alla Costa Rica, alla Repubblica dominicana, al Guatemala, all'Honduras, a Panama e ad El Salvador. È necessario correggere tale errore.

    (15)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/39, fa inoltre erroneamente riferimento ad «Organic Control System» quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti E relativamente alla Repubblica di Macedonia del Nord. È necessario correggere tale errore.

    (16)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (17)

    La cancellazione del riconoscimento di «Letis S.A» per la categoria di prodotti B relativamente al Belize, al Brasile, alla Colombia, alla Costa Rica, alla Repubblica dominicana, al Guatemala, all'Honduras, a Panama e ad El Salvador e la cancellazione del riconoscimento di «Organic Control System» per la categoria di prodotti E relativamente alla Repubblica di Macedonia del Nord dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/39.

    (18)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:

    (1)

    all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

    (*1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

    (2)

    l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

    (3)

    l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    I punti 7 e 8 dell'allegato II si applicano a decorrere dal 31 gennaio 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  COM(2014) 179 final.

    (3)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 106).


    ALLEGATO I

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    (1)

    il testo relativo all'Australia è così modificato:

    a)

    al punto 4, l'indirizzo Internet è sostituito dal seguente: «http://www.agriculture.gov.au/»;

    b)

    al punto 5, le righe corrispondenti ai numeri di codice AU-BIO-001 e AU-BIO-004 sono sostituite dalle seguenti:

    «AU-BIO-001

    ACO Certification Ltd

    www.aco.net.au

    AU-BIO-004

    NASAA Certified Organic

    www.nasaa.com.au»

    (2)

    nel testo relativo al Cile, il punto 5 è così modificato:

    a)

    la riga corrispondente al numero di codice CL-BIO-004 è soppressa;

    b)

    la riga corrispondente al numero di codice CL-BIO-010 è sostituita dalla seguente:

    «CL-BIO-010

    BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

    https://www.bioaudita.cl»


    ALLEGATO II

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:

    (1)

    nel testo relativo a «Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd», il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Indirizzo: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turchia»;

    (2)

    nel testo relativo a «CCPB Srl», al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

    «BJ-BIO-102

    Benin

    x

    CI-BIO-102

    Costa d'Avorio

    x

    HK-BIO-102

    Hong Kong

    x

    x

    SC-BIO-102

    Seychelles

    x

    x

    TG-BIO-102

    Togo

    x

    VN-BIO-102

    Vietnam

    x

    —»

    (3)

    nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3 le righe seguenti sono soppresse:

    «AE-BIO-149

    Emirati arabi uniti

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    KZ-BIO-149

    Kazakhstan

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    MD-BIO-149

    Moldova

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    RU-BIO-149

    Russia

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    TR-BIO-149

    Turchia

    x

    x

    x

    x

    x

    (4)

    nel testo relativo a «Ecocert SA», al punto 3 la riga seguente è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

    «XK-BIO-154

    Kosovo

    x

    —»

    (5)

    nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Indirizzo: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Stati Uniti»;

    (6)

    nel testo relativo a «IBD Certificações Ltda», al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

    «CO-BIO-122

    Colombia

    x

    x

    EC-BIO-122

    Ecuador

    x

    x

    PE-BIO-122

    Perù

    x

    x

    —»

    (7)

    nel testo relativo a «Letis S.A», al punto 3, nelle righe riguardanti il Belize, il Brasile, la Colombia, la Costa Rica, la Repubblica dominicana, il Guatemala, l'Honduras, Panama ed El Salvador, è soppressa la crocetta nella colonna B;

    (8)

    nel testo relativo ad «Organic Control System», al punto 3, nella riga riguardante la Repubblica di Macedonia del Nord, è soppressa la crocetta nella colonna E;

    (9)

    nel testo relativo ad «Organización Internacional Agropecuaria», il punto 3 è così modificato:

    a)

    la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

    «RU-BIO-110

    Russia

    x

    x

    —»

    b)

    nella riga riguardante l'Argentina è aggiunta una crocetta nella colonna E;

    (10)

    nel testo relativo a «Organska Kontrola», il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Indirizzo: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina»;

    (11)

    nel testo relativo a «Quality Assurance International», il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Indirizzo: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, Stati Uniti».

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