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Document 32019R0402

    Regolamento (UE) 2019/402 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19

    C/2019/1888

    GU L 72 del 14.3.2019, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/402/oj

    14.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 72/6


    REGOLAMENTO (UE) 2019/402 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2019

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 7 febbraio 2018 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato «Modifica, riduzione o estinzione del piano (Modifiche allo IAS 19)» nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo delle modifiche è chiarire che, dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano a benefici definiti, l'entità dovrebbe applicare le ipotesi aggiornate dalla rideterminazione della sua passività (attività) netta per benefici definiti per il resto del periodo di riferimento.

    (3)

    A seguito della consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione è giunta alla conclusione che il Principio contabile internazionale IAS 19 Benefici per i dipendenti soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1126/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

    (5)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il Principio contabile internazionale IAS 19 Benefici per i dipendenti, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


    ALLEGATO

    Modifica, riduzione o estinzione del piano

    (Modifiche allo IAS 19)

    Modifiche allo IAS 19 Benefici per i dipendenti

    Sono aggiunti i paragrafi 101 A, 122 A, 123 A e 179 e sono modificati i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. È aggiunto un titolo prima del paragrafo 122 A.

    BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI

    Rilevazione e valutazione

    57.

    La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'entità comporta le seguenti fasi:

    c)

    determinare gli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio:

    i)

    il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 70-74 e paragrafo 122 A);

    Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e utili e perdite al momento dell'estinzione

    99.

    Quando determina il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, o un utile o perdita al momento dell'estinzione, l'entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti utilizzando il fair value (valore equo) corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti (inclusi i tassi d'interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti), riflettendo:

    a)

    i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano prima della modifica, della riduzione o dell'estinzione del piano;

    b)

    i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano.

    101 A

    In caso di modifica, riduzione o estinzione del piano, l'entità deve rilevare e valutare i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, o l'utile o la perdita al momento dell'estinzione, conformemente ai paragrafi 99-101 e 102-112. A tal fine, l'entità non deve considerare l'effetto del massimale di attività. L'entità deve poi determinare l'effetto del massimale di attività dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano e deve rilevare le variazioni dell'effetto conformemente al paragrafo 57, lettera d).

    Componenti del costo dei benefici definiti

    120.

    L'entità deve rilevare le componenti del costo dei benefici definiti, a meno che un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività, nel modo seguente:

    a)

    il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e paragrafo 122 A) nell'utile (perdita) d'esercizio;

    Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti

    122 A

    L'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti utilizzando le ipotesi attuariali elaborate all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le ipotesi attuariali utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

    Interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti

    123.

    L'entità deve determinare gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti moltiplicando la passività (attività) netta per benefici definiti per il tasso di sconto di cui al paragrafo 83.

    123 A

    Per determinare gli interessi netti conformemente al paragrafo 123, l'entità deve utilizzare la passività (attività) netta per benefici definiti e il tasso di sconto determinato all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi netti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando:

    a)

    la passività (attività) netta per benefici definiti determinata conformemente al paragrafo 99, lettera b);

    b)

    il tasso di sconto utilizzato per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

    Nell'applicare il paragrafo 123 A, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni della passività (attività) netta per benefici definiti durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici.

    125.

    Gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano rappresentano una componente del rendimento delle attività a servizio del piano e sono determinati moltiplicando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano per il tasso di sconto di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi attivi per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le attività a servizio del piano utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b). Nell'applicare il paragrafo 125, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni delle attività a servizio del piano durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici. La differenza tra gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano e il rendimento delle attività a servizio del piano è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.

    126.

    Gli interessi sull'effetto del massimale di attività fanno parte della variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività e sono determinati moltiplicando l'effetto del massimale di attività per il tasso di sconto di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare l'effetto del massimale di attività all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi sull'effetto del massimale di attività per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano tenendo conto delle variazioni dell'effetto del massimale di attività determinato conformemente al paragrafo 101 A. La differenza tra gli interessi sull'effetto del massimale di attività e la variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.

    ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

    Rilevazione e valutazione

    156.

    Per altri benefici a lungo termine per i dipendenti, l'entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi nell'utile (perdita) d'esercizio, ad eccezione del caso in cui un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività:

    a)

    il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e il paragrafo 122 A);

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    179.

    Modifica, riduzione o estinzione del piano (modifiche allo IAS 19), pubblicato nel febbraio 2018, ha aggiunto i paragrafi 101 A, 122 A e 123 A e ha modificato i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. L'entità deve applicare tali modifiche alle modifiche, alle riduzioni o alle estinzioni del piano che si verificano alla data di inizio o dopo l'inizio del primo esercizio avente inizio dal 1o gennaio 2019 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

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