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Document 32019R0401
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/401 of 19 December 2018 amending Regulation (EU) No 389/2013 establishing a Union Registry (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/401 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/401 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/8871
GU L 72 del 14.3.2019, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2019
14.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/401 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE. |
(2) |
Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano in tale sistema non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del TUE, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se sia consentito l'utilizzo delle quote da parte di uno Stato membro nei confronti del quale esistono obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi. |
(3) |
Il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («l'accordo di recesso»), come convenuto a livello di negoziatori il 14 novembre 2018, istituisce un periodo transitorio e garantisce che gli operatori del Regno Unito adempiano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE per quanto attiene alle loro emissioni nel 2019 e nel 2020. In caso di entrata in vigore dell'accordo di recesso, non è più necessario limitare l'utilizzo delle quote rilasciate da detto Stato membro in tali anni. |
(4) |
Pertanto dal giorno successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di entrambe le parti dell'accordo di recesso sono depositati presso il segretario generale del Consiglio non si dovrebbe procedere all'indicazione delle quote. |
(5) |
Dovrebbero essere messe in atto opportune misure tecniche per assicurare l'efficacia del presente regolamento al momento della sua applicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 389/2013 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Dal giorno successivo a quello in cui sono stati depositati entrambi gli strumenti di ratifica relativi all'accordo di recesso, le quote create per il 2019 e il 2020 non sono identificate con un codice paese se è richiesta la conformità con la direttiva 2003/87/CE per le emissioni che avvengono in detti anni a norma di un accordo che stabilisce le modalità per il recesso di tale Stato membro dall'Unione europea.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER