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Document 32019R0335

    Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica

    C/2019/1493

    GU L 60 del 28.2.2019, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/335/oj

    28.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 60/3


    REGOLAMENTO (UE) 2019/335 DELLA COMMISSIONE

    del 27 febbraio 2019

    che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Consejo Regulador del Tequila (di seguito «il richiedente»), organismo di diritto messicano, ha presentato domanda di registrazione della denominazione «Tequila» come indicazione geografica nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, a norma della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La «Tequila» è una bevanda spiritosa tradizionalmente prodotta negli Stati Uniti messicani dalla distillazione del mosto di Agave tequilana F.A.C. Weber (varietà blu).

    (2)

    A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Tequila» presentata dal richiedente.

    (3)

    Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, ai fini della procedura di opposizione la Commissione ha pubblicato i principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

    (4)

    A norma dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (3), entro il termine specificato hanno presentato opposizione alla registrazione della denominazione «Tequila» come indicazione geografica l'Unión Española del Licor della Spagna e Vinum et Spiritus del Belgio. La Commissione ha ritenuto le due opposizioni ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 716/2013. Sono state ricevute anche le opposizioni dell'Unión de Licoristas Cataluña e ulteriori informazioni dell'Unión Española del Licor e di Vinum et Spiritus, che però sono state dichiarate non ammissibili, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, in quanto presentate oltre i termini di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.

    (5)

    Con lettera del 4 aprile 2017 la Commissione ha comunicato al richiedente le due opposizioni dichiarate ammissibili, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro due mesi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013. Il richiedente ha comunicato le proprie osservazioni il 3 giugno 2017, entro il termine stabilito.

    (6)

    A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, con lettere inviate il 31 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso le osservazioni del richiedente ai due opponenti, ai quali sono stati concessi due mesi per presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione. La Commissione ha ricevuto la risposta dell'Unión Española del Licor il 22 settembre 2017.

    (7)

    Le obiezioni dell'Unión Española del Licor e di Vinum et Spiritus si riferiscono ai requisiti obbligatori stabiliti dalla norma ufficiale NOM-006-SCFI-2012 Bebidas alcohólicas – Tequila – Especificaciones (Bevande alcoliche — Tequila — Specifiche) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación il 13 dicembre 2012 (4) (di seguito «la norma ufficiale messicana») menzionati nella scheda tecnica della «Tequila», ossia: a) i requisiti di etichettatura per quanto riguarda le informazioni commerciali e sanitarie e i numeri di riferimento dei produttori autorizzati; b) le restrizioni agli accordi commerciali tra fornitori e imbottigliatori in materia di autorizzazione a utilizzare marchi registrati o altri segni distintivi, che limitano la capacità degli imbottigliatori di rifornirsi del prodotto messicano e che impediscono di commercializzare la «Tequila» dopo l'imbottigliamento a taluni marchi autorizzati, il che ostacola la commercializzazione con il marchio degli operatori senza autorizzazione specifica; c) le norme di autorizzazione degli operatori dell'Unione autorizzati a imbottigliare «Tequila» e le prescrizioni in materia di procedura di imbottigliamento; d) le disposizioni in materia di verifica applicate agli imbottigliatori autorizzati nel territorio dell'Unione e le conseguenze previste dalla norma ufficiale messicana in caso di non rispetto; e) il divieto di commercio di prodotto sfuso della categoria «Tequila» (contenente fino ad un massimo del 49 % di zuccheri riducenti totali provenienti da fonti diverse dall'Agave tequilana F.A.C. Weber, varietà blu) nell'Unione e il divieto di rifornirsi della stessa categoria di prodotto sfuso per il tramite di paesi terzi; f) l'obbligo che la «Tequila» della categoria 100 % di agave sia imbottigliata in impianti gestiti dai produttori autorizzati situati all'interno della zona geografica designata negli Stati Uniti messicani. Gli opponenti sostengono che tali requisiti eludono, e sono incompatibili con, la libertà di scambio e la libera concorrenza negli Stati membri per quanto riguarda la «Tequila», e che in particolare violano l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 110/2008.

    (8)

    Il richiedente afferma che le obiezioni devono essere respinte in quanto non ammissibili, perché gli opponenti non hanno utilizzato il modello di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 per la presentazione delle opposizioni e perché non hanno dimostrato quali tra le condizioni specifiche per la registrazione fissate dal regolamento (CE) n. 110/2008 non sono soddisfatte. Il richiedente afferma che l'obiettivo principale del sistema di controlli in materia di imbottigliamento, commercializzazione e distribuzione è garantire la tracciabilità e, di conseguenza, l'autenticità della «Tequila». Il richiedente dichiara inoltre che gli operatori che intendono imbottigliare «Tequila» sfusa possono farlo, a condizione di ottenere il certificato di approvazione come imbottigliatore di Tequila e di concludere una convenzione di corresponsabilità per il marchio registrato o per altro segno distintivo.

    (9)

    Inoltre, il richiedente ritiene che nessuna delle osservazioni che mettono in discussione l'applicazione della norma ufficiale messicana costituisca un motivo di opposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008, dato che la denominazione «Tequila» è già vincolante a norma delle disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del Messico, del 27 maggio 1997, sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (di seguito «l'accordo del 1997») (5) che all'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce che nel territorio dell'Unione, la denominazione protetta «Tequila» può essere utilizzata esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti del Messico.

    (10)

    Per quanto riguarda il riferimento da parte del richiedente alla forma delle obiezioni, la Commissione ha dichiarato ammissibili le obiezioni formulate dall'Unión Española del Licor e da Vinum et Spiritus perché conformi alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, dato che nelle obiezioni sono state fornite tutte le informazioni richieste nel modulo «Ricorso in opposizione a un'indicazione geografica», di cui all'allegato III dello stesso regolamento di esecuzione.

    (11)

    Per quanto riguarda l'applicabilità delle regole contenute nella norma ufficiale messicana, trattandosi di regolamentazione di un paese terzo, la Commissione ritiene che esse non abbiano effetto extraterritoriale diretto nell'Unione. Tuttavia, determinate regole della norma ufficiale messicana sono state espressamente menzionate mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» e dichiarate pertanto applicabili ai prodotti destinati all'esportazione. Si tratta delle disposizioni sulla produzione, sull'etichettatura e sull'imbottigliamento della «Tequila» della categoria 100 % di agave, che sono stabilite o menzionate nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Un sistema che consenta agli operatori o alle autorità di un paese terzo di impedire, dopo l'importazione, la distribuzione di un prodotto in tutto il mercato unico secondo modalità incompatibili con i principi del diritto dell'Unione non può essere protetto mediante il regolamento (CE) n. 110/2008.

    (12)

    Per quanto riguarda il riferimento all'accordo del 1997, il quale tutela la «Tequila» nel territorio dell'Unione, si rammenta che l'eventuale protezione a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 segue un regime giuridico distinto, indipendente da quello stabilito dall'accordo del 1997. Dato che il richiedente ha deciso di richiedere la protezione individuale dell'indicazione geografica «Tequila» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 in aggiunta alla protezione in virtù dell'accordo del 1997, occorre precisare che la protezione accordata dai due strumenti si applica secondo le disposizioni di ciascuno di essi.

    (13)

    La Commissione ha esaminato le argomentazioni e gli elementi di prova forniti dagli opponenti e dal richiedente e ha concluso che la denominazione «Tequila» dovrebbe essere registrata come indicazione geografica nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sulla base delle considerazioni che si illustrano di seguito.

    (14)

    Per quanto riguarda i requisiti menzionati al considerando (7), lettera a), l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 prevede che gli Stati membri possano stabilire norme aggiuntive più severe di quelle previste dall'allegato II dello stesso regolamento in materia di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la normativa dell'Unione. L'articolo 6, paragrafo 1, va applicato mutatis mutandis alle norme fissate dalle autorità di paesi terzi. Dalla norma ufficiale messicana e dalla sezione 9 dei principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» risulta che gli Stati Uniti messicani prevedono norme più severe per l'etichettatura di tutti i prodotti a base di «Tequila» in aggiunta alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 110/2008. Le norme in questione riguardano le informazioni commerciali e sanitarie e il numero di riferimento, il nome e l'indirizzo che identificano il produttore autorizzato o l'imbottigliatore. Tali requisiti non sono incompatibili con le norme dell'Unione in materia di etichettatura e, in particolare, con quelle contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il requisito che gli operatori siano identificati da un numero di riferimento o dal nome e indirizzo è giustificato da motivi di trasparenza e di tracciabilità e non costituisce un obbligo irragionevole. Per questi motivi, la Commissione ritiene che i motivi di opposizione per quanto concerne i requisiti di etichettatura siano infondati e debbano essere respinti.

    (15)

    Le restrizioni agli accordi commerciali tra fornitori e imbottigliatori menzionate al considerando (7), lettera b), e le norme sull'autorizzazione degli imbottigliatori nell'Unione e le procedure per le autorizzazioni menzionate al considerando (7), lettera c), sono giustificate alla luce della necessità di garantire la tracciabilità e la prevenzione delle frodi. Le norme si applicano espressamente all'etichettatura dei prodotti destinati all'esportazione, come indicato nella sezione 9, secondo paragrafo, dei principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui si fa riferimento all'uso del termine «Tequila» e dei marchi registrati o altro segno distintivo a norma della convenzione di corresponsabilità registrata presso l'IMPI (Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial). La Commissione ritiene che tali norme e convenzioni, nella misura in cui si applicano all'uso del termine «Tequila» all'interno dell'Unione, siano proporzionate e che i motivi di opposizione siano infondati e debbano essere respinti.

    (16)

    Per quanto riguarda le disposizioni in materia di verifica applicate agli imbottigliatori autorizzati nel territorio dell'Unione e le conseguenze previste dalla norma ufficiale messicana in caso di non rispetto, menzionate al considerando (7), lettera d), l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce disposizioni per la verifica del rispetto dei requisiti anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, che per la «Tequila» destinata alla vendita al consumatore include le attività di imbottigliamento, e impone specificamente che per il prodotto originario di un paese terzo la verifica sia effettuata dalle autorità pubbliche del paese terzo o da uno o più organismi di certificazione del prodotto. La Commissione osserva che la procedura di verifica e i provvedimenti in caso di non rispetto sono giustificati in ragione della necessità di assicurare la tracciabilità e di prevenire adulterazioni e altre frodi, difficili da individuare per tale prodotto. Nella misura in cui la norma ufficiale messicana prevede la verifica del rispetto dei requisiti della scheda tecnica anteriormente all'immissione della «Tequila» sul mercato dell'Unione per la vendita al consumatore, le sue disposizioni sono conformi all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008. Per questi motivi, la Commissione ritiene che i motivi di opposizione per quanto riguarda le disposizioni in materia di verifica siano infondati e debbano essere respinti.

    (17)

    Per quanto riguarda l'asserito divieto di commercio all'interno dell'Unione di prodotto sfuso della categoria «Tequila», menzionato al considerando (7), lettera e), la Commissione osserva che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» riporta solo la norma specifica che vieta il commercio di prodotto sfuso della categoria 100 % di agave, mentre non vi è alcun riferimento al divieto di commercio all'interno del mercato unico di prodotto sfuso della categoria «Tequila» dopo l'importazione nell'Unione.

    (18)

    Per quanto riguarda l'asserito divieto di rifornirsi di prodotto sfuso della categoria «Tequila» da paesi terzi risultante dall'obbligo di concludere una convenzione di corresponsabilità registrata presso l'IMPI per la fornitura di prodotto sfuso e in considerazione della necessità di garantire la tracciabilità e la prevenzione delle frodi, la Commissione ritiene giustificato esigere che l'acquisto di prodotto sfuso al di fuori dell'Unione possa essere effettuato solo presso i produttori del paese di origine. Per questi motivi, la Commissione ritiene che i motivi di opposizione per quanto concerne le restrizioni sul prodotto sfuso siano infondati e debbano essere respinti.

    (19)

    Per quanto riguarda l'obiezione secondo la quale l'obbligo di imbottigliamento all'interno della zona geografica delimitata della «Tequila» della categoria 100 % di agave, menzionato al considerando (7), lettera f), non sarebbe conforme alla normativa dell'Unione, occorre sottolineare che, a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, le restrizioni relative all'imbottigliamento di una bevanda spiritosa all'interno della zona geografica delimitata devono essere giustificate nella scheda tecnica, in quanto costituiscono una potenziale restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi all'interno del mercato unico. La normativa dell'Unione non si applica per determinare se il paese terzo possa imporre restrizioni all'imbottigliamento all'interno del suo territorio, ma si applica per prevenire le restrizioni al ricondizionamento o all'imbottigliamento del prodotto sfuso all'interno dell'Unione in caso di importazione del prodotto nell'Unione dal paese terzo. Tali restrizioni possono essere consentite solo se necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica (7).

    (20)

    Nella sezione 7 dei principali requisiti della scheda tecnica il richiedente afferma che lo scopo della restrizione in materia di imbottigliamento è preservare la maggiore complessità organolettica, la quale sarebbe compromessa dal trasporto sfuso, vista l'assenza di altri zuccheri aggiunti diversi da quelli ottenuti dall'Agave tequilana F.A.C Weber (varietà blu). Il richiedente afferma inoltre che un'altra ragione della restrizione in materia di imbottigliamento è preservare la reputazione della «Tequila» della categoria 100 % di agave, reputazione che si basa, essenzialmente, su caratteristiche particolari e, più in generale, sulla qualità del prodotto, la quale, a sua volta, deriva dalle conoscenze dei produttori autorizzati locali e che potrebbe essere compromessa dal rischio di adulterazioni e altre frodi difficili da individuare. L'obbligo in questione deve essere considerato compatibile con la normativa dell'Unione, nonostante il suo effetto restrittivo, se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la notevole reputazione di cui gode incontestabilmente tra i clienti la denominazione messicana «Tequila». Dalle informazioni contenute nella scheda tecnica si evince che la restrizione in materia di imbottigliamento riguarda una sola categoria, e non rappresenta un ostacolo all'importazione nell'Unione di prodotto sfuso della categoria «Tequila» (contenente fino al 49 % di zuccheri provenienti da fonti diverse dalle materie prime), alla quale la restrizione non si applica. L'ambito territoriale della restrizione abbraccia la zona geografica delimitata della «Tequila», che è limitata a cinque Stati messicani. Gli elementi di prova forniti dal richiedente dimostrano che la restrizione è giustificata come misura proporzionata e adeguata per salvaguardare la composizione del prodotto e la sua reputazione tra i consumatori. Inoltre, non sono state indicate misure alternative meno restrittive atte a conseguire un livello adeguato di verifica. Pertanto, la necessaria giustificazione della restrizione concernente l'imbottigliamento obbligatorio della «Tequila» della categoria 100 % di agave è compatibile con l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.

    (21)

    Per questi motivi, la Commissione ritiene che i motivi addotti nell'opposizione alla registrazione dell'indicazione geografica «Tequila» nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 relativi all'obbligo di imbottigliamento all'interno della zona geografica delimitata che si applica alla «Tequila» della categoria 100 % di agave sono infondati e devono essere respinti.

    (22)

    Per questi motivi e a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ritiene che la domanda di registrazione della denominazione «Tequila» come indicazione geografica soddisfa le condizioni stabilite nello stesso regolamento. La denominazione «Tequila» dovrebbe quindi essere protetta e registrata come indicazione geografica nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.

    (23)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.

    (24)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria «Altre bevande spiritose» è aggiunta la seguente voce:

     

    «Tequila

    Stati Uniti messicani»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (2)  GU C 255 del 14.7.2016, pag. 5.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).

    (4)  NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas — Tequila — Especificaciones pubblicata nel Diario Oficial de la Federación del 13 dicembre 2012.

    (5)  GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15. L'accordo del 1997 è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 936/2009 della Commissione (GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 5).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

    (7)  Considerando (6) del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.


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