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Document 32019R0330

Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/8376

GU L 59 del 27.2.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/330/oj

27.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/330 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome dell'Unione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativi alla non approvazione - o al non rinnovo dell'approvazione - delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Di conseguenza tali sostanze sono vietate nell'Unione ai fini del loro impiego nella categoria d'uso «pesticidi» e occorre pertanto iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(3)

La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva isoproturon. Di conseguenza, benché l'isoproturon sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per i tipi di prodotto 7 e 10, e possa pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non sia adottata una decisione a norma di tale regolamento, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Ne consegue che il suo impiego nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto iscrivere tale sostanza nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

La sostanza attiva maneb era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Ne consegue che l'uso del maneb nella categoria d'uso «pesticidi» è vietato nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

La sostanza attiva fipronil era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Di conseguenza, benché il fipronil sia stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Pertanto l'impiego del fipronil nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III di tale convenzione; tali sostanze sono ora pertanto soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1, 2, e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, aggiungendo il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta all'elenco di cui alla parte 3, eliminando il carbofurano e il triclorfon dall'elenco di cui alla parte 2 e apportando le modifiche necessarie alla parte 1.

(7)

I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso «pesticidi» a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso «industriale»; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso «industriale», alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Questa modifica, e le modifiche allo status normativo dei composti di tributilstagno, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), apportate dopo l'inserimento dei composti di tributilstagno nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, dovrebbero figurare nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8)

In occasione della sua ottava riunione, svoltasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (6), ha deciso di includere le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione. Al fine di attuare la convenzione di Stoccolma, e considerando che tali sostanze sono già elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), esse dovrebbero essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9)

Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha modificato le norme relative all'esportazione di miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %, e di alcuni composti del mercurio. Tali modifiche dovrebbero essere inserite nelle voci di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %.

(10)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(11)

È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

a)

l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

b)

L'allegato V è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1omaggio 2019 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(8)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

(1)

l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 è modificato come segue:

a)

la voce «carbofuran» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Carbofurano (#)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b)»;

 

b)

la voce «composti di tributilstagno» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

 

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr»;

 

Ossido di tributilstagno

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

Naftenato di tributilstagno (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

c)

la voce «triclorfon» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Triclorfon (#)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b»;

 

d)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Amitrolo (+)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Beta-cipermetrina (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (+)

150315-10-9

144740-54-5

n.p.

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Fipronil (+)

120068-37-3

n.p.

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

Iprodione (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

Isoproturon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

Maneb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

Orthosulfamuron (+)

213464-77-8

n.p.

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Picoxystrobin (+)

117428-22-5

n.p.

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Triasulfuron (+)

82097-50-5

n.p.

ex 2935 90 90

p(1)

b)»;

 

(2)

l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 è modificato come segue:

a)

la voce «carbofuran» è soppressa;

b)

la voce «triclorfon» è soppressa;

c)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

«Amitrolo

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

Beta-cipermetrina

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)

150315-10-9

144740-54-5

n.p.

ex 2935 90 90

p

b

Fipronil

120068-37-3

n.p.

ex 2933 19 90

p

sr

Iprodione

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Isoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

Orthosulfamuron

213464-77-8

n.p.

ex 2933 59 95

p

b

Picoxistrobin

117428-22-5

n.p.

ex 2933 39 99

p

b

Triasulfuron

82097-50-5

n.p.

ex 2935 90 90

p

b)»;

(3)

l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 è modificato come segue:

a)

la voce «composti di tributilstagno» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Codice SA

Sostanza pura (**)

Codice SA

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

ex ex 2931.20

3808.59

Pesticida

Industriale»:

Ossido di tributilstagno

56-35-9

ex ex 2931.20

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

ex ex 2931.20

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

ex ex 2931.20

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

ex ex 2931.20

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

ex ex 2931.20

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

ex ex 2931.20

Naftenato di tributilstagno (#)

85409-17-2

ex ex 2931.20

b)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice SA

Sostanza pura (**)

Codice SA

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Carbofurano

1563-66-2

ex ex 2932.99

3808.91

3808.59

Pesticida

Triclorfon

52-68-6

ex ex 2931.39

3808.91

Pesticida

Paraffine clorurate a catena corta

85535-84-8

ex ex 3824.99

 

Industriale».


ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 649/2012 è così modificato:

(1)

nell'elenco della parte 1 è aggiunta la seguente voce:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)

 

«Paraffine clorurate a catena corta

N. CE 287-476-5

N. CAS: 85535-84-8

Codice NC 3824 99 92 ».

(2)

La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

N.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)

1

Saponi cosmetici contenenti mercurio

Codici NC 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

2

Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso

CAS RN: 7439-97-6

N. CE 231-106-7

Codice NC 2805 40

3

I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio:

Cinabro

Cloruro di mercurio (I) (Cl2Hg2);

Ossido di mercurio (II) (HgO);

Solfuro di mercurio (HgS).

CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

Numeri CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

4

Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico.

Sono compresi:

Solfato di mercurio (I) (Hg2SO4, CAS RN 7783-36-0), tiocianato di mercurio (II), (Hg(SCN)2, CAS RN 592-85-8), ioduro di mercurio (I) (Hg2I2, CAS RN 15385-57-6)

Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 »


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