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Document 32019R0324

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/324 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/1406

GU L 57 del 26.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/324/oj

26.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/324 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bifenthrin dal 31 luglio 2019 al 31 luglio 2021.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio dal 31 agosto 2019 al 31 agosto 2020.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva carbossina dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2023.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021.

(6)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio sono state presentate in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (6). Tuttavia per il residuo d'estrazione della polvere di pepe e il silicato di sodio e alluminio non sono stati presentati fascicoli supplementari a sostegno del rinnovo conformemente all'articolo 6 di tale regolamento. Per le sostanze bifenthrin, carbossina e FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) i richiedenti hanno confermato di non sostenere più il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive.

(7)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, (UE) 2018/1266 e (UE) 2018/184, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio scadano alle date in cui sarebbero scadute in assenza della proroga.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 81).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 10).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

alla riga 239, Residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER), sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 agosto 2019»;

b)

alla riga 253, Silicato di sodio e alluminio, sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 agosto 2019»;

c)

alla riga 308, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2020»;

d)

alla riga 337, Carbossina, sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 maggio 2021»;

2)

nella parte B, alla riga 23, Bifenthrin, sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 luglio 2019».


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