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Document 32019R0320
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/320 of 12 December 2018 supplementing of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices
Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili
Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili
C/2018/8383
GU L 55 del 25.2.2019, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/320 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2018
che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente a quanto indicato nel considerando 14 della direttiva 2014/53/UE, le apparecchiature radio possono essere fondamentali quando si tratta di fornire accesso ai servizi di emergenza. Se del caso, le apparecchiature radio dovrebbero essere progettate in modo da supportare le caratteristiche necessarie per l'accesso a tali servizi. |
(2) |
Il sistema realizzato nell'ambito del programma Galileo sulla base del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS»), interamente posseduto e controllato dall'Unione, che fornisce servizi di posizionamento estremamente precisi per scopi civili. Il sistema Galileo può essere utilizzato in combinazione con altri GNSS. |
(3) |
La strategia spaziale per l'Europa (3), adottata nel 2016, annuncia misure che introducono l'impiego di servizi di posizionamento e di navigazione di Galileo per i telefoni cellulari. |
(4) |
Nelle conclusioni del 5 dicembre 2017 (4), il Consiglio sostiene lo sviluppo di un forte mercato a valle per le applicazioni e i servizi spaziali e sottolinea che si dovrebbero adottare misure adeguate, se del caso anche di tipo regolamentare, al fine di raggiungere la piena compatibilità con i programmi Galileo quale norma per i dispositivi venduti nell'UE e incoraggiare la diffusione di dispositivi compatibili con Galileo sul mercato globale. |
(5) |
La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede l'adozione di un numero di emergenza unico europeo («112») in tutta l'Unione e obbliga gli Stati membri a garantire che le imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica per effettuare chiamate verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale mettano le informazioni sulla localizzazione del chiamante a disposizione delle autorità che gestiscono le chiamate di emergenza almeno verso il numero di emergenza unico europeo «112». |
(6) |
I telefoni cellulari con capacità di calcolo avanzate («dispositivi mobili») costituiscono la categoria di apparecchiature radio di telecomunicazione più utilizzata nell'Unione per effettuare chiamate al numero di emergenza unico europeo «112». |
(7) |
Il livello di accuratezza della localizzazione delle apparecchiature radio che accedono ai servizi di emergenza svolge un ruolo fondamentale nel garantire che l'accesso a tali servizi sia efficace. Attualmente la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili è determinata usando il Cell-ID, che si basa sulla zona di copertura del ripetitore per telefonia mobile cui è agganciato il dispositivo mobile. La zona di copertura del ripetitore varia da 100 metri a diversi kilometri. In alcuni casi, soprattutto nelle aree montane, nelle città e in presenza di grandi edifici, ciò può portare a errori significativi di posizionamento del chiamante nelle situazioni di emergenza. |
(8) |
La localizzazione del chiamante basata su Cell-ID integrato con informazioni del Wi-Fi e del GNSS è molto più accurata e consente di effettuare operazioni di salvataggio più veloci ed efficienti, oltre che di ottimizzare le risorse. |
(9) |
Le soluzioni di localizzazione del chiamante basate sul posizionamento GNSS sono già state implementate in otto Stati membri e in alcuni paesi terzi. |
(10) |
Per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) già prevede che i ricevitori di tali sistemi siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo e EGNOS. |
(11) |
Per le ragioni esposte i dispositivi mobili dovrebbero rientrare anche nella categoria delle apparecchiature radio che supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE. I nuovi dispositivi mobili dovrebbero essere in grado di fornire accesso alle informazioni di localizzazione Wi-Fi e GNSS nelle comunicazioni di emergenza e le funzioni di posizionamento dovrebbero essere compatibili e in grado di interagire con i servizi forniti da Galileo. |
(12) |
La direttiva 2014/53/UE si limita a formulare i requisiti essenziali. Al fine di agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti, essa prevede una presunzione di conformità delle apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate volontarie adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate per tali requisiti. |
(13) |
Al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) è stato richiesto di redigere, a sostegno dell'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE, norme armonizzate per le apparecchiature radio (M/536) (8). |
(14) |
Gli operatori economici dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per procedere ai necessari adeguamenti dei dispositivi mobili che intendono immettere sul mercato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un impedimento per gli operatori economici a conformarsi al medesimo a partire dalla data della sua entrata in vigore. |
(15) |
La Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori delle misure stabilite nel presente regolamento e ha consultato il gruppo di esperti per la politica spaziale nelle riunioni del 14 novembre 2017 e del 14 marzo 2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE si applicano ai telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati.
2. Il rispetto del paragrafo 1 è garantito mediante l'adozione di soluzioni tecniche per la ricezione e l'elaborazione dei dati del Wi-Fi e dei sistemi globali di navigazione satellitare compatibili e interoperabili con almeno il sistema Galileo di cui al regolamento (UE) n. 1285/2013, e per rendere tali dati disponibili per la trasmissione nelle comunicazioni di emergenza.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 marzo 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
(2) Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia spaziale per l'Europa, COM(2016) 705 final.
(4) Conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, «La valutazione intermedia dei programmi Galileo ed EGNOS e delle prestazioni dell'agenzia del GNSS europeo», 15435/17.
(5) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(6) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
(7) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(8) Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2015) 5376 final].