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Document 32019R0288

    Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

    PE/3/2019/REV/1

    GU L 53 del 22.2.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32021R2115

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/288/oj

    22.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 53/14


    REGOLAMENTO (UE) 2019/288 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 febbraio 2019

    che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) costituisce attualmente il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale. Esso prevede un sostegno alle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane. Tenendo conto della proroga al 2019 del termine per la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane prevista dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della riduzione del periodo di adeguamento per gli agricoltori che non saranno più ammissibili alle indennità, le indennità transitorie decrescenti erogate solo a partire dal 2019 non dovrebbero eccedere inizialmente l'80 % dei pagamenti medi fissati nel periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.

    (2)

    Per fornire assistenza agli Stati membri e ai portatori di interessi per la tempestiva preparazione della futura politica agricola comune (PAC) e per assicurare un'agevole transizione al prossimo periodo di programmazione, si dovrebbe chiarire che è possibile finanziare attività connesse alla preparazione della futura PAC mediante l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce attualmente il quadro giuridico per i pagamenti diretti. Sebbene la maggior parte delle disposizioni ivi contenute si possano applicare finché il regolamento rimane in vigore, altre disposizioni si riferiscono esplicitamente agli anni civili dal 2015 al 2019, coperti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Per alcune altre disposizioni non è stata espressamente prevista l'applicabilità oltre l'anno civile 2019. A giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento volto a sostituire il regolamento (UE) n. 1307/2013, ma soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2021. È pertanto opportuno procedere ad alcuni adeguamenti tecnici del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di una sua agevole applicazione nell'anno civile 2020.

    (4)

    L'obbligo stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di ridurre l'importo di pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR continua ad applicarsi finché il regolamento è in vigore. Tuttavia tale articolo stabilisce soltanto un obbligo di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda la loro decisione e il prodotto stimato di tale riduzione per gli anni dal 2015 al 2019. Al fine di garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero notificare anche le proprie decisioni concernenti l'anno 2020 e il prodotto stimato della riduzione per tale anno.

    (5)

    La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. Ai sensi dell'attuale articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere possibile anche per l'anno civile 2020, corrispondente all'esercizio finanziario 2021.

    (6)

    A seguito della modifica dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativamente all'anno civile 2020, è opportuno adeguare i riferimenti a tale articolo nel contesto dell'obbligo degli Stati membri di praticare una riduzione o un aumento lineari del valore dei diritti all'aiuto a seguito delle fluttuazioni del massimale nazionale annuo risultante dalle comunicazioni da essi trasmesse sull'applicazione della flessibilità tra i pilastri.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

    (8)

    Al fine di fornire senza indugio agli Stati membri la necessaria flessibilità e di garantire la continuità della politica di sviluppo rurale negli ultimi anni del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

    (9)

    Al fine di fornire senza indugio agli Stati membri la necessaria flessibilità e di garantire la continuità della politica di sviluppo rurale negli ultimi anni del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o marzo 2019,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

    Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

    (1)

    all'articolo 31, paragrafo 5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

    «In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.»;

    (2)

    all'articolo 51, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

    «Il FEASR può finanziare attività volte a preparare l'attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione.».

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

    Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

    (1)

    all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

    (2)

    all'articolo 11, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

    «Per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 31 dicembre 2019.»;

    (3)

    l'articolo 14 è così modificato:

    (a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2020 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.»;

    (b)

    al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, TFEUE. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.»;

    (4)

    all'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.».

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 13 febbraio 2019

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. CIAMBA


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2019.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    (3)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


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