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Document 32019R0278
Council Regulation (EU) 2019/278 of 18 February 2019 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (UE) 2019/278 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (UE) 2019/278 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
ST/5905/2019/INIT
GU L 47 del 19.2.2019, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/278 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. |
(2) |
Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/284, che sopprime il nome di due persone dall'allegato II della decisione 2011/101/PESC. |
(3) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta.
(2) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4
Persone
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
3. |
Chiwenga, Constantine |
4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
5. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) |