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Document 32019R0260

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/260 della Commissione, del 14 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i volumi delle correnti tradizionali di scambio tra alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione e il Regno Unito

C/2019/866

GU L 44 del 15.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/260/oj

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/260 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i volumi delle correnti tradizionali di scambio tra alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione e il Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione (2) si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, gli operatori possono esportare, nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale, e spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 228/2013. Il trasformatore che intenda esportare o spedire tali prodotti nelle suddette condizioni può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. L'elenco dei paesi terzi verso i quali tali prodotti possono essere esportati è riportato nell'allegato VI del suddetto regolamento.

(4)

Al fine di evitare eventuali perturbazioni delle correnti tradizionali di scambio tra le regioni ultraperiferiche interessate e il Regno Unito, i volumi dei prodotti trasformati pertinenti che sono attualmente spediti da Madera e dalle isole Canarie al Regno Unito in qualità di Stato membro dovrebbero essere indicate come esportazioni verso paesi terzi negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. Inoltre, occorre fare riferimento al Regno Unito come paese terzo nell'allegato VI dello stesso regolamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

(6)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 (3), la cessazione dell'applicazione degli atti fissati ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati III, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato III, la tabella per Madera è modificata come segue:

a)

le righe corrispondenti alle voci 1905 e 2009 e alle sottovoci 2202 10 e 2202 90 sono sostituite dalle seguenti:

«1905

116 100

400

2009

*13 480

*20

2202 10

2202 90

752 100

42 900 »

b)

la riga corrispondente alla voce 2208 è sostituita dalla seguente:

«2208

*24 800

*31 200 »

2)

nella tabella dell'allegato IV, la riga corrispondente alla voce 1704 90 è sostituita dalla seguente:

«1704 90

417 500

229 000 »

3)

nell'allegato VI, il testo riguardante le Azzorre e Madera è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre e da Madera

Angola, Canada, Capo Verde, Guinea-Bissau, Marocco, Mozambico, Sud Africa, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Venezuela».


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