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Document 32019R0149

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'aceto come sostanza di base (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/609

GU L 27 del 31.1.2019, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/149/oj

31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/149 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'aceto come sostanza di base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione (2) ha approvato l'aceto come sostanza di base per gli usi in qualità di fungicida e battericida e lo ha inserito nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(2)

Nel novembre del 2016 Charbonneaux-Brabant SA ha presentato alla Commissione una domanda di estensione dell'uso dell'aceto come erbicida in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 4 agosto 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'estensione dell'uso fitosanitario dell'aceto come erbicida (4). Il 23 ottobre 2018 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il 12 dicembre 2018 ha presentato il progetto del presente regolamento.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che l'aceto può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda l'uso come erbicida esaminato e specificato nel rapporto di riesame. L'uso dell'aceto come erbicida dovrebbe pertanto essere consentito. Poiché è permesso un nuovo uso dell'aceto, è inoltre accettabile consentirne altri possibili usi, come indicato nell'ultima versione del rapporto di riesame per l'aceto. È pertanto opportuno revocare l'attuale restrizione che ne autorizza l'uso solo come fungicida e battericida.

(5)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario rispettare alcune condizioni d'uso.

(6)

I regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar for extension of use in plant protection as a herbicide (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base aceto per l'uso fitosanitario come erbicida). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017: EN-1281, 42 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1281.


ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108, il testo della quinta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.».


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella tabella della parte C, alla riga numero 5, voce «Aceto», il testo della sesta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.».


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