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Document 32019R0110
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/110 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Allanblackia seed oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/110 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/110 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/292
GU L 23 del 25.1.2019, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/110 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2019
che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. |
(2) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione. |
(4) |
La decisione 2008/559/CE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e a seguito del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») (5), l'immissione sul mercato dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle margarine e nelle creme spalmabili a base di panna. |
(5) |
Il 22 settembre 2014 la società Unilever NV/Unilever PLC ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, una domanda di estensione dell'uso e dei livelli di uso dell'olio di semi di Allanblackia. La domanda chiedeva di estendere l'uso dell'olio di semi di Allanblackia a un'ulteriore categoria di alimenti, in particolare le miscele di oli vegetali e latte, e di aumentare i livelli massimi di uso dell'olio di semi di Allanblackia per le categorie di alimenti già autorizzate con la decisione 2008/559/CE. La domanda chiedeva altresì di modificare le specifiche dell'olio di semi di Allanblackia, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione delle piccole quantità di acidi grassi saturi: da acido laurico, acido miristico e acido palmitico a un unico parametro combinato (C12:0 — C14:0 — C16:0); l'omissione dell'indicazione delle piccole quantità di acido palmitoleico e acido arachidico (ciascuno inferiore all'1 %) e l'inclusione degli acidi grassi polinsaturi; l'omissione dell'indicazione dell'indice di iodio; l'aumento dei limiti massimi di acidi grassi trans (da ≤ 0,5 % a ≤ 1 %); l'aumento dei limiti massimi dell'indice di perossido (≤ 0,8 a ≤ 1,0 meq/kg); l'aumento dei limiti massimi delle sostanze insaponificabili (da ≤ 0,1 % a ≤ 1 %). L'Autorità non ha espresso preoccupazioni per la sicurezza per quanto riguarda le modifiche proposte dei parametri delle specifiche. |
(6) |
Il 13 dicembre 2017 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'estensione degli usi e i livelli massimi di uso proposti per l'olio di semi di Allanblackia nonché la modifica delle specifiche dell'olio di semi di Allanblackia soddisfano i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(7) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283. |
(8) |
La domanda di estensione dell'uso dell'olio di semi di Allanblackia è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283. |
(9) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha consultato l'Autorità in data 25 aprile 2018, invitandola a fornire un parere scientifico effettuando una valutazione dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento. |
(10) |
Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'olio di semi di Allanblackia per usi estesi alle miscele di oli vegetali e latte e alle margarine e creme spalmabili a base di panna fino al 30 % (p/p) (6), come richiesto dal richiedente. Tale parere è in linea con i requisiti previsti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. Le miscele di oli vegetali e latte rientrano nella categoria di alimenti: prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande. |
(11) |
Il parere dell'Autorità presenta motivazioni sufficienti per stabilire che l'olio di semi di Allanblackia, con la specifica modificata, negli usi e ai livelli d'uso proposti è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante la sostanza «olio di semi di Allanblackia» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Decisione 2008/559/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 9.7.2008, pag. 20).
(4) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(5) EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2007. Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads (Sicurezza dell'olio di semi di Allanblackia per l'utilizzo nelle margarine e nelle creme spalmabili a base di panna), EFSA Journal (2007) 580, pagg. 1-10.
(6) EFSA Journal 2018; 16(8):5362.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «Olio di semi di Allanblackia» è sostituita dalla seguente:
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2) |
nella tabella 2 (Specifiche) la voce «Olio di semi di Allanblackia» è sostituita dalla seguente:
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