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Document 32019R0098

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/98 della Commissione, del 21 gennaio 2019, recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1° marzo al 30 settembre 2019

C/2019/601

GU L 20 del 23.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/98/oj

23.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/98 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2019

recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1o marzo al 30 settembre 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è compreso fra il 1o marzo e il 30 settembre.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 dispone che le limitazioni quantitative per l'acquisto di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono stabilite a zero tonnellate per l'anno 2019.

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 una procedura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere deve essere pertanto aperta all'inizio del periodo di intervento pubblico nel 2019.

(4)

Il titolo II, capitolo II, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 stabilisce le norme per l'acquisto mediante procedura di gara.

(5)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, occorre fissare il termine entro il quale gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili.

(6)

Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura della gara

Dal 1o marzo al 30 settembre 2019 è aperta una procedura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento, subordinatamente alle condizioni di cui al titolo II, capitolo II, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e al presente regolamento.

Articolo 2

Presentazione delle offerte

1.   Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. In agosto tuttavia, il termine di presentazione delle offerte è fissato al quarto martedì del mese alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).

Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

2.   Le offerte sono presentate agli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri (6).

Articolo 3

Comunicazione alla Commissione

La comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è effettuata entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

(6)  Gli indirizzi degli organismi pagatori sono pubblicati sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_it.htm


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