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Document 32019R0035

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/35 della Commissione, dell'8 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/8825

    GU L 9 del 11.1.2019, p. 77–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/35/oj

    11.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 9/77


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/35 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 gennaio 2019

    che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata designati («PED») nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

    (2)

    A norma del regolamento (CE) n. 669/2009 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulle partite di mangimi e alimenti elencati nel suo allegato I, comprendente i dettagli di ogni partita, il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi e i risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009. Alcuni Stati membri, su base volontaria, registrano i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009 nel sistema esperto per il controllo degli scambi TRACES (Trade Control and Expert System), istituito dalle decisioni della Commissione 2003/24/CE (3) e 2004/292/CE (4), e forniscono così a quest'ultima i dettagli di ogni partita, il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi e i risultati dei controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 669/2009. L'obbligo di presentazione di una relazione dovrebbe quindi essere ritenuto soddisfatto nei casi in cui gli Stati membri registrano in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009 durante il periodo stabilito in tale regolamento.

    (3)

    L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009 stabilisce un periodo transitorio durante il quale i requisiti minimi per i PED possono essere soddisfatti progressivamente e i controlli di identità e fisici possono essere effettuati in punti di controllo diversi dai PED. Il suddetto periodo transitorio è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione (5) fino al 14 agosto 2019, in attesa dell'esito del riesame delle disposizioni applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale. Tale riesame ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Detto regolamento prescrive l'adozione di atti delegati recanti norme che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e fisici sulle partite di merci soggette temporaneamente a controlli ufficiali accresciuti possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Poiché tali norme si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno estendere il periodo transitorio fino al giorno che precede tale data.

    (4)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco di cui all'allegato I di detto regolamento sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

    (5)

    La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), le informazioni sui controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

    (6)

    Le pertinenti fonti di informazione segnalano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare in relazione alle partite di melanzane originarie della Repubblica dominicana, fagioli del Kenya e peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'Uganda, a causa della possibile contaminazione da residui di antiparassitari. Le pertinenti fonti di informazione segnalano inoltre la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali in relazione alle partite di pepe nero originario del Brasile, peperoni dolci della Cina e semi di sesamo dell'Etiopia, a causa della possibile contaminazione da Salmonella. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

    (7)

    Dovrebbero inoltre essere soppresse le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa agli ananassi originari del Benin dovrebbe pertanto essere soppressa.

    (8)

    È inoltre opportuno aumentare la frequenza dei controlli di identità e fisici sui prodotti per i quali le fonti di informazione pertinenti indicano un grado di non conformità ai pertinenti requisiti della normativa dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative ai peperoni dolci e ai peperoni (diversi dai peperoni dolci) originari dell'Egitto, ai peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'India e del Pakistan, ai peperoni (dolci o diversi dai peperoni dolci) dello Sri Lanka e alle nocciole della Georgia dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

    (9)

    La definizione della voce relativa alle nocciole della Georgia dovrebbe essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare la voce esistente relativa alle nocciole della Georgia per includervi farine, semolini e polveri di nocciole e nocciole, altrimenti preparate o conservate.

    (10)

    Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 4:

    «4.   Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ritenuti soddisfatti nei casi in cui gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del presente regolamento durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.»;

    2)

    all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Fino al 13 dicembre 2019, qualora un punto di entrata designato non disponga delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, prima che le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, a condizione che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.»;

    3)

    l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

    (3)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

    (4)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 55).

    (6)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

    Mangimi e alimenti

    (uso previsto)

    Codice NC (1)

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Bolivia (BO)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    (Mangimi e alimenti)

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Pepe nero (Piper)

    (Alimenti — non tritati né polverizzati)

    ex 0904 11 00

    10

    Brasile (BR)

    Salmonella (2)

    20

    Bacche di Goji/wolfberry (Lycium barbarum L.)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

    ex 0813 40 95 ;

    ex 0810 90 75

    10

    10

    Cina (CN)

    Residui di antiparassitari (3)  (4)

    10

    Peperoni dolci (Capsicum annuum)

    (Alimenti - tritati o polverizzati)

    ex 0904 22 00

    11

    Cina (CN)

    Salmonella (2)

    20

    Tè, anche aromatizzato

    (Alimenti)

    0902

     

    Cina (CN)

    Residui di antiparassitari (3)  (5)

    10

    Melanzane

    (Solanum melongena)

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    0709 30 00

     

    Repubblica dominicana (DO)

    Residui di antiparassitari (3)

    20

    Peperoni dolci (Capsicum annuum)

    0709 60 10 ;

    0710 80 51

     

    Repubblica dominicana (DO)

    Residui di antiparassitari (3)  (6)

    20

    Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

    ex 0709 60 99 ;

    ex 0710 80 59

    20

    20

    Fagioli asparago

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0708 20 00 ;

    ex 0710 22 00

    10

    10

    Peperoni dolci (Capsicum annuum)

    0709 60 10 ;

    0710 80 51

     

    Egitto (EG)

    Residui di antiparassitari (3)  (7)

    20

    Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    ex 0710 80 59

    20

    20

    Semi di sesamo

    (Alimenti - freschi o refrigerati)

    1207 40 90

     

    Etiopia (ET)

    Salmonella (2)

    50

    Nocciole con guscio

    0802 21 00

     

    Georgia (GE)

    Aflatossine

    50

    Nocciole sgusciate

    0802 22 00

    Farine, semolini e polveri di nocciole

    ex 1106 30 90

    40

    Nocciole, altrimenti preparate o conservate

    (Alimenti)

    ex 2008 19 19 ;

    ex 2008 19 95 ;

    ex 2008 19 99

    30

    20

    30

    Olio di palma

    (Alimenti)

    1511 10 90 ;

    1511 90 11 ;

     

    Ghana (GH)

    Coloranti Sudan (8)

    50

    ex 1511 90 19 ;

    1511 90 99

    90

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Gambia (GM)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    (Mangimi e alimenti)

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Gombi (Okra)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 99 90 ;

    ex 0710 80 95

    20

    30

    India (IN)

    Residui di antiparassitari (3)  (9)

    10

    Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    ex 0710 80 59

    20

    20

    India (IN)

    Residui di antiparassitari (3)  (10)

    20

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    0708 20

     

    Kenya (KE)

    Residui di antiparassitari (3)

    5

    Sedano da taglio (Apium graveolens)

    (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

    ex 0709 40 00

    20

    Cambogia (KH)

    Residui di antiparassitari (3)  (11)

    50

    Fagioli asparago

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

    (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

    ex 0708 20 00 ;

    ex 0710 22 00

    10

    10

    Cambogia (KH)

    Residui di antiparassitari (3)  (12)

    50

    Rape (Brassica rapa spp. Rapa)

    (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)

    ex 2001 90 97

    11 ; 19

    Libano (LB)

    Rodammina B

    50

    Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

    (Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

    ex 2008 99 99 ;

    79

    Sri Lanka (LK)

    Aflatossine

    50

    0904 21 10 ;

     

    ex 0904 21 90 ;

    ex 0904 22 00

    20

    11 ; 19

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Madagascar (MG)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    (Mangimi e alimenti)

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Semi di sesamo

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    1207 40 90

     

    Nigeria (NG)

    Salmonella (2)

    50

    Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    ex 0710 80 59

    20

    20

    Pakistan (PK)

    Residui di antiparassitari (3)

    20

    Lamponi

    (Alimenti - congelati)

    0811 20 31 ;

     

    Serbia (RS)

    Norovirus

    10

    ex 0811 20 11 ;

    ex 0811 20 19

    10

    10

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Sudan (SD)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    (Mangimi e alimenti)

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Semi di sesamo

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    1207 40 90

     

    Sudan (SD)

    Salmonella (2)

    50

    Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

    (Alimenti)

    ex 1207 70 00 ;

    ex 1106 30 90 ;

    ex 2008 99 99

    10

    30

    50

    Sierra Leone (SL)

    Aflatossine

    50

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Senegal (SN)

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    (Mangimi e alimenti)

    2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    Rape (Brassica rapa spp. Rapa)

    (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)

    ex 2001 90 97

    11 ; 19

    Siria (SY)

    Rodammina B

    50

    Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    ex 0710 80 59

    20

    20

    Thailandia (TH)

    Residui di antiparassitari (3)  (13)

    10

    Albicocche secche

    0813 10 00

     

    Turchia (TR)

    Solfiti (15)

    20

    Albicocche, altrimenti preparate o conservate (14)

    (Alimenti)

    2008 50 61

    Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento)

    (Alimenti)

    0806 20

     

    Turchia (TR)

    Ocratossina A

    5

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

    0805 50 10

     

    Turchia (TR)

    Residui di antiparassitari (3)

    10

    Melagrane

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    ex 0810 90 75

    30

    Turchia (TR)

    Residui di antiparassitari (3)  (16)

    10

    Peperoni dolci (Capsicum annuum)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    0709 60 10 ;

    0710 80 51

     

    Turchia (TR)

    Residui di antiparassitari (3)  (17)

    10

    Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99

    ex 0710 80 59

    20

    20

    Uganda (UG)

    Residui di antiparassitari (3)

    20

    Semi di sesamo

    (Alimenti - freschi o refrigerati)

    1207 40 90

     

    Uganda (UG)

    Salmonella (2)

    50

    Pistacchi con guscio

    0802 51 00

     

    Stati Uniti (US)

    Aflatossine

    10

    Pistacchi sgusciati

    0802 52 00

    Pistacchi tostati

    (Alimenti)

    ex 2008 19 13 ;

    ex 2008 19 93

    20

    20

    Albicocche secche

    0813 10 00

     

    Uzbekistan(UZ)

    Solfiti (15)

    50

    Albicocche, altrimenti preparate o conservate (14)

    (Alimenti)

    2008 50 61

    Foglie di coriandolo

    ex 0709 99 90

    72

    Vietnam (VN)

    Residui di antiparassitari (3)  (18)

    50

    Basilico (sacro, comune)

    ex 1211 90 86

    20

    Menta

    ex 1211 90 86

    30

    Prezzemolo

    (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

    ex 0709 99 90

    40

    Gombi (Okra)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 99 90

    ex 0710 80 95

    20

    30

    Vietnam (VN)

    Residui di antiparassitari (3)  (18)

    50

    Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

    (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

    ex 0709 60 99 ;

    ex 0710 80 59

    20

    20

    Vietnam (VN)

    Residui di antiparassitari (3)  (18)

    50

    »

    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

    (2)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.

    (3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

    (4)  Residui di amitraz.

    (5)  Residui di tolfenpyrad.

    (6)  Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

    (7)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

    (8)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red; o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

    (9)  Residui di diafentiuron.

    (10)  Residui di carbofuran.

    (11)  Residui di fentoato.

    (12)  Residui di clorbufam.

    (13)  Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

    (14)  Controlli fisici e di identità possono essere effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

    (15)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

    (16)  Residui di procloraz.

    (17)  Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

    (18)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.


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