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Document 32019O0011
Guideline (EU) 2019/1032 of the European Central Bank of 10 May 2019 amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2019/11)
Indirizzo (UE) 2019/1032 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2019, che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/11)
Indirizzo (UE) 2019/1032 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2019, che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/11)
GU L 167 del 24.6.2019, p. 64–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/64 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1032 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2019
che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/11)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
(2) |
È opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria. |
(3) |
Nell'ottica di un rafforzamento della trasparenza del sistema di garanzie dell'Eurosistema, la definizione di agenzie quali emittenti o garanti di strumenti di debito dovrebbe essere ulteriormente chiarita. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), adottato il 12 dicembre 2017, stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Il sistema di garanzie dell'Eurosistema dovrebbe essere rivisto per tenere conto delle caratteristiche rilevanti (a) degli obblighi di comunicazione stabiliti in tale regolamento in relazione ai dati sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti e (b) delle disposizioni di tale regolamento relative alla registrazione di repertori di dati sulle cartolarizzazioni presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority). |
(5) |
Per verificare la qualità creditizia delle attività concesse in garanzia per le operazioni di finanziamento, l'Eurosistema tiene conto delle informazioni fornite dai sistemi di valutazione creditizia. In questo contesto, dovrebbe cessare l'uso di strumenti di rating di fornitori terzi (third-party rating tool providers, RT) come una delle fonti di valutazione creditizia accettate per ridurre la complessità del sistema di garanzie dell'Eurosistema e contribuire a ridurre la dipendenza dell'Eurosistema da valutazioni esterne della qualità creditizia. |
(6) |
L'Eurosistema accetta in garanzia taluni strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali. I criteri per il riconoscimento di enti quali banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali dovrebbero essere razionalizzati per ridurre la complessità del sistema di garanzie dell'Eurosistema. |
(7) |
L'Eurosistema accetta in garanzia taluni crediti. È necessario modificare i criteri di idoneità di tali crediti per ridurre la complessità e assicurare la coerenza del sistema di garanzie dell'Eurosistema. In particolare, l'Eurosistema cesserà di distinguere tra crediti a tasso variabile dotati di tassi cedolari massimi o minimi introdotti all'emissione o successivamente. Analogamente, l'Eurosistema cesserà di distinguere tra crediti a tasso variabile con tasso di riferimento collegato al rendimento di titoli di stato in base alla scadenza dei titoli di stato. È necessario altresì chiarire che i crediti non sono idonei se il loro flusso di cassa più recente è negativo. Inoltre, è opportuno introdurre una soglia dimensionale minima per l'idoneità dei crediti domestici per armonizzare ulteriormente l'utilizzo di crediti a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. |
(8) |
Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a regole di valutazione e a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In questo contesto, è necessario chiarire che l'Eurosistema assegna un valore alle attività non negoziabili sulla base del capitale nominale in essere di tali attività. |
(9) |
L'Eurosistema accetta in garanzia obbligazioni garantite emesse, dovute o garantite dalla controparte stessa o da qualsiasi altro soggetto con cui questa abbia stretti legami, purché tali obbligazioni garantite soddisfino certi criteri. In questo contesto, l'Eurosistema ha la necessità di chiarire ulteriormente i criteri per l'accettazione in garanzia di tali obbligazioni garantite. |
(10) |
Altre modifiche minori sono necessarie a fini di chiarezza, comprese quelle relative all'importo da garantire in operazioni di immissione di liquidità, al termine per richiedere l'accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle limitazioni geografiche relative ai titoli garantiti da attività e alle attività generatrici di flussi di cassa. |
(11) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:
1. |
L'articolo 2 è modificato come segue:
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2. |
all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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3. |
all'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Una controparte può inviare una richiesta di accesso al rifinanziamento marginale alla propria BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso all'operazione di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata lavorativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale specifica l'ammontare del credito richiesto. La controparte consegna a garanzia attività idonee sufficienti per l'operazione, salvo che tali attività siano state già previamente depositate dalla controparte presso la BCN di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4.»; |
4. |
nell'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di avere accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale, la controparte deve inviare una richiesta alla BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata operativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta deve specificare l'ammontare del deposito.»; |
5. |
all'articolo 59, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. L'Eurosistema pubblica informazioni sui livelli di qualità creditizia sul sito Internet della BCE in forma di scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, compresa la corrispondenza delle valutazioni della qualità creditizia, fornite dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito accettate (External Credit Assessment Institutions, ECAI), ai livelli di qualità creditizia. 5. Nella valutazione dei requisiti di qualità creditizia, l'Eurosistema tiene conto delle informazioni relative a valutazioni della qualità creditizia fornite da sistemi di valutazione creditizia appartenenti a una delle tre fonti previste in conformità al Titolo V della parte quarta.»; |
6. |
all'articolo 69, il paragrafo 2 è soppresso; |
7. |
all'articolo 70 è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis. Per gli strumenti di debito emessi o garantiti da agenzie, l'emittente o il garante sono stabiliti in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.»; |
8. |
all'articolo 73, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Affinché i titoli garantiti da attività risultino idonei, tutte le attività generatrici di flussi di cassa che li garantiscono devono essere omogenee, ossia deve essere possibile segnalarle secondo uno dei modelli a livello di prestito di cui all'allegato VIII compreso tra i seguenti:
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9. |
l'articolo 74 è modificato come segue:
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10. |
l'articolo 78 è modificato come segue:
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11. |
l'articolo 81 bis è modificato come segue:
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12. |
l'articolo 90 è sostituito dal seguente: «Articolo 90 Capitale e cedole dei crediti Per risultare idonei, i crediti devono soddisfare i seguenti requisiti:
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13. |
l'articolo 93 è sostituito dal seguente: «Articolo 93 Ammontare minimo dei crediti Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 25 000 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia dimensionale minima pari a 500 000 EUR.»; |
14. |
all'articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I debitori e i garanti di crediti idonei devono essere società non finanziarie, enti del settore pubblico, (escluse le società finanziarie pubbliche), banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali.»; |
15. |
l'articolo 100 è sostituito dal seguente: «Articolo 100 Verifica delle procedure usate per presentare i crediti Le BCN, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano una tantum l'appropriatezza delle procedure con cui la controparte presenta all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure, può essere effettuata una nuova verifica una tantum di tali procedure.»; |
16. |
all'articolo 107 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I DECC hanno un capitale fisso e incondizionato e una struttura cedolare che soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 63. Il pool di garanzie contiene solo crediti per i quali sia disponibile:
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17. |
l'articolo 107 sexies è modificato come segue:
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18. |
all'articolo 114, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Se il garante non è un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale, prima che l'attività negoziabile o il credito assistiti dalla garanzia possano essere considerati idonei è presentata alla BCN interessata, in una forma e contenuto ritenuti accettabili dall'Eurosistema, una dichiarazione legale che confermi la validità giuridica, l'efficacia vincolante e l'opponibilità della garanzia. La dichiarazione legale di conferma deve essere predisposta da soggetti indipendenti dalla controparte, dall'emittente/debitore e dal garante e giuridicamente qualificati a fornire tale conferma ai sensi della normativa applicabile, ad esempio, avvocati esercenti la professione presso uno studio legale o operanti in un'istituzione accademica riconosciuta o un ente pubblico. La dichiarazione legale specifica inoltre che non si tratta di una garanzia personale, e che è azionabile unicamente dal detentore dell'attività negoziabile o dal creditore del credito. Se il garante è stabilito in una giurisdizione diversa da quella della legge che regola la garanzia, la dichiarazione legale deve altresì confermare che la garanzia è valida ed opponibile in base alla legislazione del paese dove è stabilito il garante. Per le attività negoziabili, la dichiarazione legale deve essere presentata dalla controparte, per la verifica, alla BCN che segnala l'attività garantita per l'inclusione nella lista delle attività idonee. Per i crediti, la dichiarazione deve essere presentata dalla controparte che intende mobilizzare il credito, per la verifica, alla BCN della giurisdizione la cui legge regola il credito. Il requisito dell'opponibilità è soggetto a tutte le leggi in materia di insolvenza e fallimento, ai principi generali di equità e ad altre norme e principi similari applicabili al garante e che producano effetti in generale sui diritti dei creditori nei confronti del garante.»; |
19. |
all'articolo 119, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le informazioni sulla qualità creditizia sulle quali l'Eurosistema basa la valutazione dell'idoneità delle attività idonee a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere fornite da sistemi di valutazione del credito che appartengano a una delle seguenti tre fonti:
2. Nell'ambito di ciascuna delle fonti di valutazione del credito elencate al paragrafo 1 può esservi una serie di sistemi di valutazione della qualità creditizia. I sistemi di valutazione della qualità creditizia devono soddisfare i criteri di accettazione di cui al presente titolo. Un elenco dei sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati, cioè l'elenco di ECAI e ICAS accettati è pubblicato sul sito Internet della BCE.»; |
20. |
l'articolo 124 è soppresso; |
21. |
l'articolo 125 è soppresso; |
22. |
l'articolo 135 è sostituito dal seguente: «Articolo 135 Regole di valutazione delle attività non negoziabili Alle attività non negoziabili è assegnato dall'Eurosistema un valore corrispondente al capitale nominale in essere di tali attività negoziabili.»; |
23. |
all'articolo 138, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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24. |
all'articolo 141, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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25. |
gli allegati VI, VIII e IX ter sono modificati in conformità al testo contenuto nell'allegato I del presente Indirizzo; |
26. |
il testo di cui all'allegato II del presente indirizzo è inserito come nuovo allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 5 agosto 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 21 giugno 2019.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
ALLEGATO I
Gli allegati VI, VIII e IX ter del regolamento (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati come segue:
1. |
l'allegato VI è modificato come segue:
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2. |
L'allegato VIII è modificato come segue:
|
3. |
l'allegato IX ter è modificato come segue:
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ALLEGATO II
«ALLEGATO XII bis
Un ente considerato un'agenzia ai sensi del punto 2) dell'articolo 2 del presente indirizzo deve soddisfare i seguenti criteri quantitativi affinché le sue attività negoziabili idonee possano essere classificate nella categoria II degli scarti di garanzia di cui alla tavola 1 dell'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):
a) |
la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse dall'agenzia sia almeno di 10 miliardi di euro nel periodo di riferimento; e |
b) |
la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee con valore nominale in essere di almeno 500 milioni di EUR emesse dall'agenzia nel periodo di riferimento corrisponda a una quota pari o superiore al 50 % della media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse da tale agenzia nel periodo di riferimento. |
Il rispetto di tali criteri quantitativi è valutato su base annuale calcolando, ogni anno, la relativa media su un periodo di riferimento di un anno con inizio il 1o agosto dell'anno precedente e fine il 31 luglio dell'anno in corso.