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Document 32019L1845

    Direttiva Delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/5780

    GU L 283 del 5.11.2019, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/1845/oj

    5.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 283/38


    DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/1845 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 agosto 2019

    che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. L’obbligo non riguarda le applicazioni di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

    (2)

    Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

    (3)

    Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il 29 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda, presentata in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, riguardante un’esenzione da inserire nella lista dell’allegato III della direttiva stessa per l’impiego del DEHP in parti di gomma quali anelli toroidali, sigilli, ammortizzatori di vibrazione, guarnizioni, tubi flessibili, dispositivi di tenuta e tappi per tubi, usate nei sistemi motore, compreso nei tubi di scappamento e nei turbocompressori, e progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori (di seguito «l’esenzione richiesta»).

    (4)

    La valutazione dell’esenzione richiesta ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

    (5)

    Il DEHP è aggiunto alla gomma come plastificante per conferirle flessibilità. I componenti in gomma sono utilizzati come raccordi flessibili tra parti dei sistemi motore e prevengono perdite, sigillano le parti dei motori e proteggono dalle vibrazioni o dallo sporco e dai fluidi durante tutta la vita utile dei motori.

    (6)

    Attualmente non esistono sul mercato alternative prive di DEHP che forniscano un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni in motori che richiedono una lunga vita utile e proprietà specifiche quali la resistenza a qualsiasi materiale di contatto (ad esempio carburante, olio lubrificante, refrigeranti, gas, sporco), alla temperatura e alle vibrazioni.

    (7)

    La sostituzione o l’eliminazione del DHEP per alcune parti in gomma utilizzate nei sistemi motori è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. L’esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

    (8)

    È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.

    (9)

    È opportuno concedere l’esenzione per il periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2020.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    All’allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 43:

    «43

    Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi:

    a)

    il 30 % in peso della gomma per

    (i)

    i rivestimenti delle guarnizioni;

    (ii)

    le guarnizioni di gomma dura; o

    (iii)

    i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore;

    b)

    il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a).

    Ai fini del presente punto, per “contatto prolungato con pelle umana” si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno.

    Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.»


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