Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1834

Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici

C/2019/7534

GU L 279 del 31.10.2019, p. 80–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1834/oj

31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/80


DIRETTIVA (UE) 2019/1834 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, dichiara che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la loro partecipazione al mercato del lavoro comprende una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

(2)

L’attuazione delle direttive in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva 92/29/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post, denominata valutazione REFIT. La valutazione ha esaminato la pertinenza delle direttive, lo stato della ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei vari settori interessati. La valutazione REFIT, richiamata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), conclude, tra l’altro, che è necessario aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria figurante nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE, come anche migliorare la coerenza con gli strumenti internazionali.

(3)

Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti — Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4) la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, esistono margini per aggiornare le norme obsolete e garantire un miglioramento e un ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme sul terreno. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria figurante nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE.

(4)

La direttiva 92/29/CEE stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica per coloro che svolgono un’attività professionale a bordo di una nave. Essa indica la dotazione medica da detenere a bordo e stabilisce l’attribuzione delle responsabilità, oltre ad elementi quali l’informazione, la formazione e il controllo.

(5)

L’allegato II della direttiva 92/29/CEE contiene un elenco non esauriente della dotazione medica da detenere a bordo, tra cui medicinali, attrezzature mediche e antidoti. Le prescrizioni riguardanti la dotazione medica obbligatoria variano in base alla categoria della nave, definita nell’allegato I della stessa direttiva.

(6)

È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 92/29/CEE per tenere conto degli sviluppi scientifici e medici intervenuti dopo la sua adozione, in particolare per quanto riguarda i nuovi medicinali e le nuove attrezzature mediche disponibili, e i medicinali o le attrezzature mediche che non è più indispensabile detenere a bordo. In diversi casi, inoltre, la pratica medica ha dimostrato che è opportuno aggiornare o adattare la formulazione delle voci esistenti nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE, in modo da riflettere più adeguatamente le pratiche attuali.

(7)

Le navi operanti vicino alle coste o prive di cabine, appartenenti alla categoria C, dovrebbero essere oggetto di particolare considerazione in quanto esse sono solitamente di misure ridotte e potrebbero non avere spazio sufficiente per la dotazione medica completa. L’allegato II della direttiva 92/29/CEE dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di prevedere, in circostanze eccezionali, il ricorso ad alternative (per quanto riguarda i medicinali o le attrezzature mediche) per motivi obiettivamente giustificati. Date le specificità delle navi della categoria C, non è indispensabile detenere a bordo determinati articoli e pertanto l’elenco dei medicinali e delle attrezzature mediche per tale categoria dovrebbe essere leggermente ridotto.

(8)

È opportuno modificare l’allegato IV della direttiva 92/29/CEE per tenere conto della modifica dell’allegato II, in quanto l’allegato IV stabilisce uno schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi ed è pertanto strettamente correlato all’allegato II, di cui riproduce i contenuti a fini di controllo.

(9)

È opportuno modificare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per adeguarli agli strumenti internazionali, quali la Guida medica navale internazionale (5), oltre che per mantenere i livelli esistenti di protezione per coloro che svolgono un’attività professionale a bordo di una nave e per tenere conto degli sviluppi scientifici e medici nel settore, che impongono adeguamenti meramente tecnici sul luogo di lavoro.

(10)

Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato sulle misure derivanti dall’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per preservare l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione unionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(11)

Nel documento «Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All» (6) (Parere sulla modernizzazione di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro per garantire a tutti un lavoro più sano e più sicuro) il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di aggiornare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE.

(12)

Nel documento successivo «Opinion on the Technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)» (7) (Parere sugli aggiornamenti tecnici degli allegati della direttiva sull’assistenza medica a bordo), adottato il 31 maggio 2018, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di aggiornare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per tenere conto dei più recenti sviluppi tecnologici e medici nel settore.

(13)

La Commissione è stata assistita da esperti, in rappresentanza degli Stati membri, che hanno fornito sostegno tecnico e scientifico.

(14)

Conformemente alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (8), adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 8 della direttiva 92/29/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.

(2)  Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it.

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12 final.

(5)  International medical guide for ships: including the ship’s medicine chest (Guida medica navale internazionale, compresa la cassetta di medicinali a bordo), 3a ed., Organizzazione mondiale della sanità, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8).

(6)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.

(7)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 444/18.

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

1)   

L’allegato II della direttiva 92/29/CEE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

Dotazione medica (elenco non esauriente) (*)

[Articolo 1, lettera d)]

(*) Alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono, in circostanze eccezionali, prevedere il ricorso a medicinali o attrezzature mediche alternative per motivi obiettivamente giustificati

I.    MEDICINALI

 

Categorie di navi

 

A

B

C

1. Medicinali cardiovascolari

 

 

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

x

x

 

b) Prodotti contro l’angina pectoris

x

x

x

c) Diuretici

x

x

 

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

x

x

 

e) Antipertensivi

x

x

 

2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

 

 

 

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

x

x

 

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

x

x

 

b) Antiemetici

x

x

 

c) Lassativi

x

 

 

d) Antidiarroici

x

x

x

e) Antiemorroidari

x

x

 

3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

x

x

x

b) Analgesici forti

x

x

 

c) Spasmolitici

x

x

 

4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

x

x

 

b) Neurolettici

x

x

 

c) Antichinetosi

x

x

x

d) Antiepilettici

x

x

 

5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

x

x

 

b) Glucocorticoidi

x

x

 

6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

x

x

 

b) Medicinali antitosse

x

x

 

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

x

x

 

7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

x

x

 

b) Antiparassitari

x

x

 

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

x

x

 

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

x

x

 

8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

x

x

 

9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

 

 

 

— soluzioni antisettiche

x

x

x

— pomate antibiotiche

x

x

 

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

x

x

 

— creme dermatologiche antimicotiche

x

 

 

— preparati antiustione

x

x

x

b) Medicinali per uso oftalmico

 

 

 

— antibiotici e antinfiammatori

x

x

 

— colliri anestetici

x

x

 

— soluzione salina per lavaggio oculare

x

x

x

— colliri miotici ipotonizzanti

x

x

 

c) Medicinali otoiatrici

 

 

 

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

x

x

 

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

 

 

 

— collutori antisettici

x

x

 

e) Anestetici locali

 

 

 

— anestetici locali refrigeranti

x

 

 

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

x

x

 

II.    ATTREZZATURE MEDICHE

 

Categorie di navi

 

A

B

C

1. Attrezzature per la rianimazione

 

 

 

— pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

x

x

 

— apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1)

x

x

 

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

x

x

 

2. Bendaggi e attrezzature per sutura

 

 

 

— lacci emostatici

x

x

x

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

x

x

 

— bende elastiche autoadesive

x

x

x

— bende di garza

x

x

 

— bende di garza tubolare per fasciatura dita

x

 

 

— compresse di garza sterile

x

x

x

— telo sterile per ustioni

x

x

 

— fascia triangolare

x

x

 

— guanti monouso

x

x

x

— bendaggi adesivi

x

x

x

— bendaggi compressivi sterili

x

x

x

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

x

x

x

— suture non riassorbibili con aghi

x

 

 

— compresse di garza medicate

x

x

 

3. Strumenti

 

 

 

— bisturi monouso

x

 

 

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

x

x

 

— forbici

x

x

 

— pinze da dissezione

x

x

 

— pinze emostatiche

x

x

 

— pinze portaaghi

x

 

 

— rasoi monouso

x

 

 

4. Attrezzature per esami e controlli medici

 

 

 

— abbassalingua monouso

x

x

 

— strisce reattive per l’analisi delle urine

x

 

 

— schede di rilevamento della temperatura

x

 

 

— schede sanitarie in caso di evacuazione

x

x

 

— stetoscopio

x

x

 

— sfigmomanometro

x

x

 

— termometro clinico

x

x

 

— termometro per ipotermia

x

x

 

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

x

x

 

5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

 

 

 

— attrezzatura per cateterismo vescicale (adatta per uomini e donne)

x

 

 

— attrezzatura per fleboclisi

x

x

 

— siringhe ed aghi monouso

x

x

 

6. Attrezzature mediche generiche

 

 

 

— dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

x

x

 

— padella

x

 

 

— borsa dell’acqua calda

x

 

 

— pappagallo

x

 

 

— borsa del ghiaccio

x

 

 

7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

 

 

 

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

x

x

 

— collari cervicali per immobilizzare il collo

x

x

 

8. Disinfezione, disinfestazione e profilassi

 

 

 

— composti per disinfettare l’acqua

x

 

 

— insetticidi liquidi

x

 

 

— insetticidi in polvere

x

 

 

III.    ANTIDOTI

1. Medicinali

— a destinazione generica

— cardiovascolari

— per il sistema gastrointestinale

— per il sistema nervoso

— per il sistema respiratorio

— antinfettivi

— per uso esterno

2. Attrezzature mediche

— completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

Nota

Ai fini dell’applicazione puntuale della sezione III, gli Stati membri possono fare riferimento alla «Guida alle cure mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose» (GSMU), inclusa nell’edizione consolidata 1990 del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell’OMI, e successive modifiche.

L’eventuale adattamento della sezione III in applicazione dell’articolo 8 può anche tener conto dello o degli aggiornamenti della GSMU.

»;

2)   

l’allegato IV della direttiva 92/29/CEE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV

Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 3, paragrafo 3]

SEZIONE A

NAVI DELLA CATEGORIA A

I.   Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.   Dotazione medica

 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

0

0

0

b) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

c) Diuretici

0

0

0

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

0

0

0

e) Antipertensivi

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

0

0

0

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

0

0

0

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

0

0

0

b) Antiemetici

0

0

0

c) Lassativi

0

0

0

d) Antidiarroici

0

0

0

e) Antiemorroidari

0

0

0

1.3.Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

b) Analgesici forti

0

0

0

c) Spasmolitici

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

0

0

0

b) Neurolettici

0

0

0

c) Antichinetosi

0

0

0

d) Antiepilettici

0

0

0

1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

0

0

0

b) Glucocorticoidi

0

0

0

1.6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

0

0

0

b) Medicinali antitosse

0

0

0

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

0

0

0

1.7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

0

0

0

b) Antiparassitari

0

0

0

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

0

0

0

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

1.8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

0

0

0

1.9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— pomate antibiotiche

0

0

0

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

0

0

0

— creme dermatologiche antimicotiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— antibiotici e antinfiammatori

0

0

0

— colliri anestetici

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

— colliri miotici ipotonizzanti

0

0

0

c) Medicinali otoiatrici

0

0

0

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

0

0

0

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

0

0

0

— collutori antisettici

0

0

0

e) Anestetici locali

0

0

0

— anestetici locali refrigeranti

0

0

0

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

0

0

0

2. ATTREZZATURE MEDICHE

2.1. Attrezzature per la rianimazione

 

—pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

0

0

0

—apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno  (2)

0

0

0

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

0

0

0

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— bende di garza

0

0

0

— bende di garza tubolare per fasciatura dita

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— telo sterile per ustioni

0

0

0

— fascia triangolare

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

— suture non riassorbibili con aghi

0

0

0

— compresse di garza medicate

0

0

0

2.3. Strumenti

— bisturi monouso

0

0

0

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

0

0

0

— forbici

0

0

0

— pinze da dissezione

0

0

0

— pinze emostatiche

0

0

0

— pinze portaaghi

0

0

0

— rasoi monouso

0

0

0

2.4. Attrezzature per esami e controlli medici

0

0

0

— abbassalingua monouso

0

0

0

— strisce reattive per l’analisi delle urine

0

0

0

— schede di rilevamento della temperatura

0

0

0

— schede sanitarie in caso di evacuazione

0

0

0

— stetoscopio

0

0

0

— sfigmomanometro

0

0

0

— termometro clinico

0

0

0

— termometro per ipotermia

0

0

0

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

2.5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

0

0

0

— attrezzatura per cateterismo vescicale (adatta per uomini e donne)

0

0

0

— attrezzatura per fleboclisi

0

0

0

— siringhe ed aghi monouso

0

0

0

2.6. Attrezzature mediche generiche

0

0

0

—dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

0

0

0

— padella

0

0

0

— borsa dell’acqua calda

0

0

0

— pappagallo

0

0

0

— borsa del ghiaccio

0

0

0

2.7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

0

0

0

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

0

0

0

— collari cervicali per immobilizzare il collo

0

0

0

2.8. Disinfezione, disinfestazione e profilassi

0

0

0

— composti per disinfettare l’acqua

0

0

0

— insetticidi liquidi

0

0

0

— insetticidi in polvere

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

SEZIONE B

NAVI DELLA CATEGORIA B

I.   Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.   Dotazione medica

 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

0

0

0

b) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

c) Diuretici

0

0

0

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

0

0

0

e) Antipertensivi

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

0

0

0

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

0

0

0

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

0

0

0

b) Antiemetici

0

0

0

c) Antidiarroici

0

0

0

d) Antiemorroidari

0

0

0

1.3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

b) Analgesici forti

0

0

0

c) Spasmolitici

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

0

0

0

b) Neurolettici

0

0

0

c) Antichinetosi

0

0

0

d) Antiepilettici

0

0

0

1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

0

0

0

b) Glucocorticoidi

0

0

0

1.6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

0

0

0

b) Medicinali antitosse

0

0

0

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

0

0

0

1.7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

0

0

0

b) Antiparassitari

0

0

0

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

0

0

0

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

1.8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

0

0

0

1.9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— pomate antibiotiche

0

0

0

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— antibiotici e antinfiammatori

0

0

0

— colliri anestetici

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

— colliri miotici ipotonizzanti

0

0

0

c) Medicinali otoiatrici

0

0

0

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

0

0

0

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

0

0

0

— collutori antisettici

0

0

0

e) Anestetici locali

0

0

0

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

0

0

0

2.ATTREZZATURE MEDICHE

2.1 Attrezzature per la rianimazione

 

—pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

0

0

0

—apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1)

0

0

0

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

0

0

0

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— bende di garza

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— telo sterile per ustioni

0

0

0

— fascia triangolare

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

— compresse di garza medicate

0

0

0

2.3. Strumenti

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

0

0

0

— forbici

0

0

0

— pinze da dissezione

0

0

0

— pinze emostatiche

0

0

0

2.4. Attrezzature per esami e controlli medici

0

0

0

— abbassalingua monouso

0

0

0

— schede sanitarie in caso di evacuazione

0

0

0

— stetoscopio

0

0

0

— sfigmomanometro

0

0

0

— termometro clinico

0

0

0

— termometro per ipotermia

0

0

0

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

2.5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

0

0

0

— attrezzatura per fleboclisi

0

0

0

— siringhe ed aghi monouso

0

0

0

2.6. Attrezzature mediche generiche

0

0

0

—dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

0

0

0

2.7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

0

0

0

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

0

0

0

— collari cervicali per immobilizzare il collo

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

SEZIONE C

NAVI DELLA CATEGORIA C

I.   Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.   Dotazione medica

 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1.MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Antidiarroici

0

0

0

1.3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

c) Antichinetosi

0

0

0

1.5. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

2. ATTREZZATURE MEDICHE

2.1. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

»

(1)  (1) Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

(2)  Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

(3)  Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.


Top