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Document 32019L1153
Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA
Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
PE/64/2019/REV/1
GU L 186 del 11.7.2019, p. 122–137
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2024
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/122 |
DIRETTIVA (UE) 2019/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario agevolare l’uso di informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi. |
(2) |
Per assicurare una maggiore sicurezza, migliorare il perseguimento dei reati finanziari, contrastare il riciclaggio e prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l’Unione è necessario migliorare l’accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU») e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca. |
(3) |
L'Unione e gli Stati membri devono assistersi reciprocamente conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Essi dovrebbero altresì impegnarsi a cooperare in modo leale e rapido. |
(4) |
Nella comunicazione del 2 febbraio 2016 concernente il piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, la Commissione si è impegnata a esplorare la possibilità di istituire un distinto strumento giuridico autonomo che allarghi l’accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento da parte delle autorità degli Stati membri, comprese le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità fiscali e le autorità anticorruzione. Inoltre, il piano d’azione del 2016 ha sollecitato l’elaborazione di un inventario degli ostacoli che si frappongono all'accesso, allo scambio e all’uso delle informazioni così come alla cooperazione operativa tra FIU. |
(5) |
La lotta contro le forme gravi di criminalità, compresi le frodi finanziarie e il riciclaggio, rimane una priorità dell’Unione. |
(6) |
La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che gli Stati membri istituiscano registri centralizzati dei conti bancari o sistemi di reperimento dei dati che consentano la tempestiva identificazione dei titolari dei conti bancari, dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza. |
(7) |
A norma della direttiva (UE) 2015/849, le informazioni contenute in tali registri centralizzati dei conti bancari sono direttamente accessibili alle FIU e anche alle autorità nazionali competenti della prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. |
(8) |
L’accesso immediato e diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari è spesso indispensabile per il buon esito di un’indagine penale o per l’identificazione, il reperimento e il congelamento tempestivi dei beni interessati ai fini della loro confisca. L’accesso diretto è il tipo di accesso più immediato alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca norme che accordino alle autorità designate degli Stati membri competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento dei reati l’accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l’autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche alle autorità competenti designate in modo immediato e non filtrato. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i canali per lo scambio di informazioni tra autorità competenti o i poteri di queste ultime di ottenere informazioni dai soggetti obbligati ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Esula dall’ambito di applicazione della presente direttiva l’accesso a informazioni detenute in registri centralizzati da parte delle autorità nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva o in relazione a reati diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva. |
(9) |
Dato che ciascuno Stato membro conta più autorità o organismi competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati, e al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni finanziarie e di altro tipo a norma della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità e gli organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di chiedere informazioni alle FIU ai fini della presente direttiva. Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo. |
(10) |
È opportuno che gli uffici per il recupero dei beni figurino tra le autorità competenti designate e ottengano l’accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari al fine di prevenire, accertare o indagare un determinato reato grave o di sostenere una determinata indagine penale, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni. |
(11) |
Nella misura in cui le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione sono competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale, anch’esse dovrebbero essere considerate autorità atte ad essere designate ai fini della presente direttiva. Le indagini amministrative diverse da quelle condotte dalle FIU al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. |
(12) |
Gli autori di reati, in particolare i gruppi criminali e i terroristi, sono spesso attivi in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono spesso situati in altri Stati membri. Data la dimensione transfrontaliera dei reati gravi, tra cui il terrorismo, e delle relative attività finanziarie, è spesso necessario che le autorità competenti per le indagini penali in uno Stato membro accedano a informazioni su conti bancari detenuti in altri Stati membri. |
(13) |
Le informazioni che le autorità competenti acquisiscono dai registri nazionali centralizzati dei conti bancari possono essere scambiate con le autorità competenti di un altro Stato membro in conformità della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (4), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. |
(14) |
La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell’Unione che disciplina l’attività e la cooperazione delle FIU, compresa la valutazione da parte della Commissione sulla possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto. Lo status giuridico delle FIU varia tra gli Stati membri e può essere quello di servizio amministrativo, di contrasto o ibrido. I poteri delle FIU comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le FIU dovrebbero avere a disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili per l’istituzione e la scelta della natura organizzativa delle FIU, le differenti FIU hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure e FIU. |
(15) |
Per accrescere la certezza del diritto e l’efficacia operativa è opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per rafforzare la capacità delle FIU di condividere le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie su tutti i reati gravi con le autorità competenti nel loro Stato membro. Più precisamente, le FIU dovrebbero essere tenute a cooperare con le autorità competenti designate del loro Stato membro e dovrebbero essere in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie da parte di tali autorità competenti designate laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, e quando dette richieste sono motivate da esigenze relative alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine o al perseguimento di reati gravi, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. Tale obbligo non dovrebbe ostare all’autonomia delle FIU ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. In particolare, nei casi in cui le informazioni provengono dalle FIU di un altro Stato membro, si dovrebbero rispettare le eventuali restrizioni e condizioni imposte da tale FIU per l’utilizzo di dette informazioni. Qualsiasi utilizzo per finalità che vanno oltre quelle originariamente approvate dovrebbe essere soggetto al previo consenso di tale FIU. Qualsiasi rifiuto di rispondere a una richiesta di informazioni o di analisi dovrebbe essere adeguatamente circostanziato dalle FIU. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’indipendenza e l’autonomia operativa delle FIU ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, inclusa l’autonomia delle FIU di comunicare spontaneamente le informazioni di propria iniziativa ai fini della presente direttiva. |
(16) |
È opportuno inoltre che la presente direttiva istituisca un quadro giuridico chiaramente definito che permetta alle FIU di chiedere i dati pertinenti conservati dalle autorità competenti designate nel loro Stato membro e di essere così in grado di prevenire, accertare e contrastare in modo efficace il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. |
(17) |
Le FIU dovrebbero adoperarsi per uno scambio tempestivo di informazioni finanziarie o analisi finanziarie in casi eccezionali o urgenti, qualora tali informazioni o analisi siano connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo. |
(18) |
Tale scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo attivo svolto da una FIU a norma della direttiva (UE) 2015/849 nel trasmettere la propria analisi ad altre FIU qualora tale analisi riveli fatti, comportamenti o casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano direttamente le altre FIU. Un’analisi finanziaria si articola, da un lato, in un’analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell’uso cui esse sono preordinate dopo la trasmissione e, dall’altro, in un’analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È tuttavia opportuno che la presente direttiva non pregiudichi il ruolo e lo status organizzativo conferiti alle FIU dal diritto nazionale degli Stati membri. |
(19) |
Considerate la sensibilità dei dati finanziari che le FIU dovrebbero analizzare e le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati, è opportuno che la presente direttiva definisca specificamente il tipo e la portata delle informazioni che possono essere scambiate tra le FIU, tra FIU e autorità competenti designate, e tra autorità competenti designate di diversi Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe modificare i metodi di raccolta dei dati attualmente concordati. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di ampliare la portata delle informazioni finanziarie e delle informazioni sui conti bancari che possono essere scambiate tra le FIU e le autorità competenti designate. Gli Stati membri dovrebbero poter inoltre agevolare l’accesso delle autorità competenti designate alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati diversi dai reati gravi. La presente direttiva non dovrebbe derogare alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. |
(20) |
Conformemente alle competenze e ai compiti specifici dell’agenzia per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol»), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), come stabiliti da tale regolamento, Europol offre sostegno alle indagini transfrontaliere degli Stati membri sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali. In tale contesto, Europol dovrebbe notificare agli Stati membri qualsiasi informazione e collegamento tra reati che riguardano tali Stati membri. A norma di tale regolamento, le unità nazionali Europol sono gli organismi di collegamento tra Europol e le autorità degli Stati membri competenti per le indagini sui reati. Per fornire a Europol le informazioni di cui necessita per svolgere i suoi compiti, è opportuno che ogni Stato membro consenta alle proprie FIU di rispondere alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziaria presentate da Europol tramite le rispettive unità nazionali Europol di tale Stato membro o, se del caso, tramite contatti diretti. Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre che le rispettive unità nazionali Europol e, se del caso, le rispettive autorità competenti designate, siano autorizzate a rispondere alle richieste di informazioni sui conti bancari presentate da Europol. Le richieste presentate da Europol dovrebbero essere debitamente motivate. Esse dovrebbero essere presentate caso per caso, entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. L’indipendenza e l’autonomia operativa delle FIU non dovrebbero essere compromesse e la decisione di fornire le informazioni o le analisi richieste dovrebbe spettare alle FIU. Al fine di assicurare una cooperazione rapida ed efficace, le FIU dovrebbero rispondere tempestivamente alle richieste di Europol. Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, Europol dovrebbe proseguire l’attuale prassi di fornire un riscontro agli Stati membri riguardo all’utilizzo fatto delle informazioni o analisi fornite a norma della presente direttiva. |
(21) |
La presente direttiva dovrebbe altresì tenere conto del fatto che, se applicabile, a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939 (7) del Consiglio, i procuratori europei delegati della Procura europea (EPPO) hanno il potere di esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente conservata nelle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all’attività di contrasto o in un altro registro pertinente delle autorità pubbliche, inclusi i registri centralizzati dei conti bancari e i sistemi di reperimento dei dati. |
(22) |
Per rafforzare la cooperazione tra le FIU, la Commissione dovrebbe svolgere nel prossimo futuro una valutazione d’impatto al fine di esaminare la possibilità e l’opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto, quale una «FIU dell’UE». |
(23) |
Per raggiungere il giusto equilibrio tra efficienza e un elevato livello di protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che il trattamento di informazioni finanziarie sensibili suscettibili di rivelare dati sensibili relativi all’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale di una persona, o di dati relativi alla salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona fisica sia consentito solo da parte di persone specificamente autorizzate e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. |
(24) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il divieto di discriminazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, così come i diritti fondamentali e i principi previsti dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l’Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri, nel rispettivo ambito di applicazione |
(25) |
È essenziale assicurare che il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva rispetti pienamente il diritto alla protezione dei dati personali. Tale trattamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 (8) e alla direttiva (UE) 2016/680 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispettivo ambito di applicazione. Per quanto riguarda l’accesso degli uffici per il recupero dei beni ai registri centralizzati dei conti bancari e ai sistemi di reperimento dei dati, si applica la direttiva (UE) 2016/680, mentre non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2007/845/GAI (10) del Consiglio. Per quanto riguarda Europol, si applica il regolamento (UE) 2016/794. È opportuno che la presente direttiva stabilisca garanzie e condizioni specifiche supplementari per assicurare la protezione dei dati personali relativamente ai meccanismi volti ad assicurare il trattamento di dati sensibili e la registrazione delle richieste di informazioni. |
(26) |
Tutti i dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati dalle autorità competenti in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati solo se ciò è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi. |
(27) |
Inoltre, al fine di tutelare il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e per limitare le conseguenze dell’accesso alle informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari e nei sistemi di reperimento dei dati, è essenziale prevedere condizioni che limitino tale accesso. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati ai fini della presente direttiva. Soltanto il personale autorizzato dovrebbe avere accesso alle informazioni contenenti dati personali ottenibili dai registri centralizzati dei conti bancari o tramite processi di autenticazione. Al personale autorizzato ad accedere a tali dati sensibili dovrebbe essere impartita una formazione sulle prassi di sicurezza relativa allo scambio e al trattamento dei dati. |
(28) |
Il trasferimento di dati finanziari verso paesi terzi e partner internazionali per le finalità della presente direttiva dovrebbe essere consentito unicamente alle condizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o al capo V della direttiva (UE) 2016/680. |
(29) |
La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la data di recepimento e successivamente ogni tre anni. In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (11) del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe inoltre effettuare una valutazione della presente direttiva sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l’effettiva incidenza della direttiva e l’esigenza di ulteriori interventi. |
(30) |
L’obiettivo della presente direttiva è garantire l’adozione di norme che offrano ai cittadini dell’Unione un più elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla criminalità, a norma dell’articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A causa della loro natura transnazionale, le minacce terroristiche e criminali incombono sull’Unione nel suo complesso e richiedono una risposta a livello dell’Unione. I criminali potrebbero sfruttare la mancanza di un uso efficace delle informazioni sui conti bancari o delle informazioni finanziarie in uno Stato membro e potrebbero trarne vantaggio, il che a sua volta potrebbe avere conseguenze per un altro Stato membro. |
(31) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle FIU e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(32) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva relative all’autorizzazione degli Stati membri di applicare o concludere provvisoriamente accordi con paesi terzi che sono parti contraenti dello Spazio economico europeo, in settori che rientrano nell’ambito di applicazione del capo II della presente direttiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
(33) |
È opportuno abrogare la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, che non è più necessaria in quanto il suo oggetto è disciplinato da altri atti dell’Unione. |
(34) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva. |
(35) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(36) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e ha espresso un parere il 10 settembre 2018, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l’accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l’accesso delle unità di informazione finanziaria («FIU») alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo nonché misure per favorire la cooperazione tra FIU.
2. La presente direttiva non pregiudica:
a) |
la direttiva (UE) 2015/849 e le relative disposizioni del diritto nazionale, inclusi lo status organizzativo conferito alle FIU ai sensi del diritto nazionale nonché la loro indipendenza ed autonomia operativa; |
b) |
i canali per lo scambio di informazioni tra autorità competenti o i poteri delle autorità competenti ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di ottenere informazioni dai soggetti obbligati; |
c) |
il regolamento (UE) 2016/794; |
d) |
gli obblighi derivanti dagli strumenti dell’Unione sull’assistenza giudiziaria reciproca o sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale e dalla decisione quadro 2006/960/GAI. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «registri centralizzati dei conti bancari»: i meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, posti in essere a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
2) «uffici per il recupero dei beni»: gli uffici nazionali posti in essere o designati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2007/845/GAI;
3) «unità di informazione finanziaria (“FIU”)»: la FIU istituita ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849;
4) «soggetti obbligati»: i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
5) «informazioni finanziarie»: qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, che sono già detenuti dalle FIU al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
6) «informazioni in materia di contrasto»:
i) |
qualsiasi tipo di informazioni o dati già detenuti dalle autorità competenti nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine o del perseguimento dei reati; |
ii) |
qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da soggetti privati nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine o del perseguimento dei reati e che sia accessibile alle autorità competenti senza l’adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale. |
Tali informazioni possono essere, tra l’altro, casellari giudiziari, informazioni su indagini, informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische;
7) «informazioni sui conti bancari»: le seguenti informazioni sui conti bancari, sui conti di pagamento e sulle cassette di sicurezza contenute nei registri centralizzati dei conti bancari:
i) |
per quanto riguarda il cliente-titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 o del numero di identificazione unico; |
ii) |
per quanto riguarda il titolare effettivo del cliente-titolare del conto: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 o del numero di identificazione unico; |
iii) |
per quanto riguarda il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto; |
iv) |
per quanto riguarda la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, o del numero di identificazione unico, nonché la durata del periodo di locazione; |
8) «riciclaggio»: la condotta di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
9) «reati presupposto associati»: i reati di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1673;
10) «finanziamento del terrorismo»: la condotta di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
11) «analisi finanziarie»: i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU nello svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva (UE) 2015/849;
12) «reati gravi»: le forme di criminalità di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794.
Articolo 3
Designazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate ad accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari. Tali autorità competenti comprendono almeno gli uffici per il recupero dei beni.
2. Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle FIU.
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le proprie autorità competenti designate a norma ai paragrafi 1 e 2 entro il 2 dicembre 2021 e qualsiasi eventuale modifica al riguardo. La Commissione pubblica le notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
CAPO II
ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI ALLE INFORMAZIONI SUI CONTI BANCARI
Articolo 4
Accesso e consultazioni alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un’indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L’accesso e le consultazioni si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari trasmettano tempestivamente alle autorità competenti le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.
2. Le informazioni supplementari che gli Stati membri ritengono essenziali e includono nei registri centralizzati dei conti bancari a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 non sono accessibili e consultabili dalle autorità competenti a norma della presente direttiva.
Articolo 5
Condizioni per l’accesso e per le consultazioni da parte delle autorità competenti
1. L’accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell’articolo 4 sono eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascuna autorità competente che sia stato specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità competenti designate mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell'esercizio, da parte delle autorità competenti, del potere di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all'articolo 4.
Articolo 6
Controllo dell’accesso e delle consultazioni effettuati dalle autorità competenti
1. Gli Stati membri dispongono che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari provvedano affinché siano conservate le registrazioni ogni volta che le autorità competenti designate accedono e consultano le informazioni sui conti bancari. Nello specifico, tali registrazioni comprendono quanto segue:
a) |
il riferimento del fascicolo nazionale; |
b) |
la data e l’ora della ricerca o della consultazione; |
c) |
il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione; |
d) |
l’identificativo unico dei risultati; |
e) |
il nome dell’autorità competente designata che consulta il registro; |
f) |
l’identificativo utente unico del funzionario che ha svolto la ricerca o effettuato la consultazione e, se del caso, del funzionario che ha disposto la ricerca o la consultazione e, per quanto possibile, l’identificativo utente unico del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione. |
2. I responsabili della protezione dei dati per i registri centralizzati dei conti bancari controllano le registrazioni regolarmente. Su richiesta, le registrazioni sono rese disponibili anche alla competente autorità di controllo istituita ai sensi dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680.
3. Le registrazioni sono utilizzate unicamente per il monitoraggio della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di una richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi. Esse sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio in corso.
4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari adottino misure adeguate affinché il personale sia a conoscenza delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, inclusi le norme pertinenti in materia di protezione dei dati. Tali misure includono programmi di formazione specializzati.
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E LE FIU, E TRA LE FIU
Articolo 7
Richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU
1. Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché la FIU nazionale sia tenuta a cooperare con le rispettive autorità competenti designate di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e sia in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie da parte di tali autorità competenti designate laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, e ove tali richieste siano motivate da esigenze relative alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine o al perseguimento di reati gravi.
2. Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni.
3. Qualsiasi utilizzo per finalità che vanno oltre quelle originariamente approvate è soggetto al previo consenso di tale FIU. Le FIU motivano adeguatamente qualsiasi rifiuto di rispondere a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1.
4. La decisione di comunicare le informazioni spetta alla FIU.
5. Le autorità competenti designate possono trattare le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie pervenute dalla FIU a fini specifici di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi, diversi dalle finalità per cui sono raccolti dati personali a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.
Articolo 8
Richiesta di informazioni alle autorità competenti da parte di una FIU
Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e in aggiunta all’accesso alle informazioni da parte delle FIU previsto all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità designate competenti siano tenute a rispondere tempestivamente, caso per caso, alle richieste di informazioni in materia di contrasto presentate dalla FIU nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
Articolo 9
Scambio di informazioni tra le FIU di diversi Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché in casi urgenti ed eccezionali le rispettive FIU siano autorizzate a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1, e fatte salve le loro limitazioni operative, le FIU si adoperino per scambiare tali informazioni con tempestività.
Articolo 10
Scambio di informazioni tra le autorità competenti di diversi Stati membri
1. Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, siano in grado di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie ottenute dalla FIU del rispettivo Stato membro, su richiesta e caso per caso, con un’autorità competente designata di un altro Stato membro, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti designate utilizzino le informazioni o analisi finanziarie scambiate a norma del presente articolo solo ai fini per cui sono state richieste o fornite.
Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni comunicazione delle informazioni finanziarie o analisi finanziarie ottenute dalle proprie autorità competenti designate e provenienti dalla FIU di tale Stato membro ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni per scopi diversi da quelli originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che fornisce tali informazioni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta presentata a norma del presente articolo e la relativa risposta siano trasmesse tramite comunicazioni elettroniche sicure dedicate che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.
CAPO IV
SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON Europol
Articolo 11
Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol
Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti siano autorizzate a rispondere, tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito da tale Stato membro, tramite contatti diretti con Europol, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall’Europol, caso per caso ed entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. Si applica l’articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794.
Articolo 12
Scambio di informazioni tra Europol e le FIU
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua FIU sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate presentate da Europol tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito da tale Stato membro, tramite contatti diretti tra la FIU ed Europol. Tali richieste devono essere correlate a informazioni finanziarie e analisi finanziarie, e presentate caso per caso ed entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.
2. L’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 e l’articolo 7, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) 2016/794 si applicano agli scambi effettuati a norma del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la mancata soddisfazione di una richiesta sia adeguatamente circostanziata.
Articolo 13
Modalità dettagliate dello scambio di informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scambi di informazioni a norma degli articoli 11 e 12 della presente direttiva avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/794 per via elettronica tramite:
a) |
l’applicazione SIENA o quella che la sostituirà, nella lingua applicabile a SIENA; o |
b) |
se del caso, tramite FIU.NET o la rete che la sostituirà. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché lo scambio di informazioni a norma dell’articolo 12 avvenga in maniera tempestiva e che a tale riguardo le richieste di informazioni presentate da Europol siano trattate come se provenissero da un’altra FIU.
Articolo 14
Obblighi in materia di protezione dei dati
1. Il trattamento dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 della presente direttiva, è eseguito conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/794 ed unicamente da personale di Europol, specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti.
2. Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2016/794 di qualsiasi scambio di informazioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della presente direttiva.
CAPO V
DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 15
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica unicamente alle autorità competenti designate e alle FIU per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui al capo III e lo scambio di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie che coinvolge le unità nazionali Europol di cui al capo IV.
Articolo 16
Trattamento di dati personali sensibili
1. Il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, l’appartenenza sindacale, i dati riguardanti lo stato di salute oppure la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona fisica è consentito solo nel rispetto di adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell’interessato conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Solo il personale che è stato specificamente formato e che è stato specificamente autorizzato dal titolare del trattamento può accedere ai dati di cui al paragrafo 1 e trattarli secondo gli orientamenti forniti dal responsabile della protezione dei dati.
Articolo 17
Registrazione delle richieste di informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché siano conservate le registrazioni delle richieste di informazioni in conformità della presente direttiva. Tali registrazioni contengono almeno le seguenti informazioni:
a) |
il nome e le coordinate di contatto dell’organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione; |
b) |
il riferimento al caso nazionale in relazione al quale sono chieste le informazioni; |
c) |
l’oggetto delle richieste; e |
d) |
le eventuali misure di esecuzione di tali richieste. |
Le registrazioni sono conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione e sono utilizzate esclusivamente per controllare la liceità del trattamento dei dati personali. Su sua richiesta, le autorità interessate mettono tutte le registrazioni a disposizione dell’autorità nazionale di controllo.
Articolo 18
Limitazione dei diritti dell’interessato
Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell’ambito della presente direttiva in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, secondo il caso.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Monitoraggio
1. Gli Stati membri valutano l’efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati gravi elaborando statistiche esaustive.
2. Entro il 1o febbraio 2020 la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva.
Tale programma definisce i mezzi da utilizzare per acquisire i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi dei dati e delle altre evidenze.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.
3. In ogni caso, le statistiche di cui al paragrafo 1 includono le seguenti informazioni:
a) |
il numero di consultazioni effettuate dalle autorità competenti designate in conformità dell’articolo 4; |
b) |
i dati che misurano il volume delle richieste presentate da ciascuna autorità a norma della presente direttiva, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, se tali informazioni sono disponibili; |
c) |
i dati che misurano il tempo impiegato da un’autorità per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento; |
d) |
se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche che sono dedicate alle richieste nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito della presente direttiva. |
4. Gli Stati membri organizzano la produzione e la raccolta delle statistiche e trasmettono alla Commissione su base annuale le statistiche di cui al paragrafo 3.
Articolo 20
Relazione con altri strumenti
1. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti, purché tali accordi e intese siano compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare con la presente direttiva.
2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e gli impegni degli Stati membri o dell’Unione ai sensi di accordi bilaterali o multilaterali vigenti conclusi con paesi terzi.
3. Fatta salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, conformemente al diritto dell’Unione, gli Stati membri notificano alla Commissione l’intenzione di avviare negoziati per accordi tra Stati membri e paesi terzi che sono parti contraenti dello Spazio economico europeo, nonché di concludere tali accordi, su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del capo II della presente direttiva.
Se, entro due mesi dal ricevimento della notifica dell’intenzione di uno Stato membro di avviare i negoziati di cui al primo comma, la Commissione conclude che tali negoziati sono suscettibili di minare le pertinenti politiche dell’Unione o di sfociare in un accordo incompatibile con il diritto dell’Unione, la Commissione ne informa gli Stati membri.
Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione su tali negoziati e, se del caso, invitano la Commissione a partecipare in qualità di osservatore.
Gli Stati membri sono autorizzati ad applicare in via provvisoria o concludere gli accordi di cui al primo comma purché essi siano compatibili con il diritto dell’Unione e non ledano l’oggetto e lo scopo delle pertinenti politiche dell’Unione. La Commissione adotta tali decisioni di autorizzazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22.
Articolo 21
Valutazione
1. Entro il 2 agosto 2024, e ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull’attuazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è resa pubblica.
2. Conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione valuta gli ostacoli alle opportunità per migliorare la cooperazione tra le FIU nell’Unione, inclusa la possibilità e l’opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto.
3. Entro il 2 agosto 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare la necessità e la proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie a qualsiasi tipo di informazioni o dati che siano detenuti da autorità pubbliche o da soggetti obbligati e che sia accessibile alle FIU senza l’adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale, e presenta, se del caso, una proposta legislativa.
4. Entro il 2 agosto 2024 la Commissione effettua una valutazione delle opportunità e delle difficoltà connesse a un’estensione dello scambio di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie tra FIU all’interno dell’Unione ai reati gravi diversi dal terrorismo o dalla criminalità organizzata associata al terrorismo.
5. Non prima del 2 agosto 2027, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione include altresì una valutazione sul rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
6. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie. La Commissione tiene conto delle statistiche presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 19 e può chiedere informazioni supplementari agli Stati membri e alle autorità di controllo.
Articolo 22
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 24
Abrogazione della decisione 2000/642/GAI
La decisione 2000/642/GAI è abrogata con effetto dal 1o agosto 2021.
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 26
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 84.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.
(3) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(4) Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).
(5) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(7) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(10) Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).
(11) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(14) Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).
(15) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).