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Document 32019D2245

    Decisione (UE) 2019/2245 del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione Commercio istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo

    ST/14642/2019/INIT

    GU L 336 del 30.12.2019, p. 283–287 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2245/oj

    30.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 336/283


    DECISIONE (UE) 2019/2245 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2019

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della decisione (UE) 2016/839 del Consiglio (1), il 23 maggio 2016 è stato concluso, a nome dell'Unione, l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (2) ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

    (2)

    A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, ha il potere di adottare decisioni in settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 dell'accordo. Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014 (3), ha delegato al Comitato di associazione nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell'accordo.

    (3)

    A seguito delle consultazioni l'Unione e la Repubblica di Moldova hanno convenuto, su base reciproca, conformemente all'articolo 147 dell'accordo, di aumentare il volume di alcuni prodotti soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio.

    (4)

    L'Unione ha deciso di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie della Repubblica di Moldova per quanto concerne le uve da tavola e le prugne e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliegie. La Repubblica di Moldova ha deciso di aumentare gradualmente il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'Unione per i seguenti prodotti inclusi nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) di cui all'allegato XV-D dell'accordo: maiale ("contingente tariffario 1"), volatili da cortile ("contingente tariffario 2"), prodotti lattiero-caseari ("contingente tariffario 3") e zucchero ("contingente tariffario 5").

    (5)

    La Repubblica di Moldova ha chiesto all'Unione di modificare l'allegato XV-C dell'accordo per aumentare il volume limite delle importazioni di frumento (farine e agglomerati in forma di pellet), orzo (farine e agglomerati in forma di pellet), granturco (farine e agglomerati in forma di pellet) e cereali trasformati per quanto concerne il meccanismo antielusione di cui all'articolo 148 dell'accordo.

    (6)

    Il Comitato di associazione nella formazione "Commercio" deve adottare una decisione che aggiorna l'allegato XV dell'accordo. Tale decisione è vincolante per l'Unione.

    (7)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione "Commercio" riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV dell'accordo.

    (8)

    La posizione dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione "Commercio" dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV dell'accordo è basata sul progetto di decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova nella formazione "Commercio" per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. MIKKONEN


    (1)  Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28.

    (2)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

    (3)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673] (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).


    PROGETTO

    DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"

    del ...

    riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

    IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 147, paragrafi 4 e 5, l'articolo 148, paragrafo 5, e l'articolo 438, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

    (2)

    A seguito delle consultazioni l'UE e la Repubblica di Moldova hanno convenuto, su base reciproca, conformemente all'articolo 147 dell'accordo, di aumentare il volume di alcuni prodotti soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio.

    (3)

    L'UE ha deciso di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie della Repubblica di Moldova per quanto concerne le uve da tavola e le prugne e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliegie. La Repubblica di Moldova ha deciso di aumentare gradualmente il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'UE per i seguenti prodotti inclusi nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) di cui all'allegato XV-D dell'accordo: maiale ("contingente tariffario 1"), volatili da cortile ("contingente tariffario 2"), prodotti lattiero-caseari ("contingente tariffario 3") e zucchero ("contingente tariffario 5").

    (4)

    A seguito della richiesta presentata dalla Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 148 dell'accordo, l'Unione ha deciso di aumentare il volume limite per il frumento (farine e agglomerati in forma di pellet), l'orzo (farine e agglomerati in forma di pellet), il granturco (farine e agglomerati in forma di pellet) e i cereali trasformati.

    (5)

    Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014, ha delegato al Comitato di associazione nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato XV dell'accordo è così modificato:

    1)

    l'allegato XV-A è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;

    2)

    all'allegato XV-B, nell'elenco dei prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata, la voce con il codice NC 2012 0809 29 00 e la descrizione del prodotto "Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)" è soppressa;

    3)

    all'allegato XV-C i volumi limite per le seguenti categorie di prodotti sono modificati come segue:

    a)

    per la categoria di prodotti 6 ("Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento"), nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo "75 000" è sostituito dal quantitativo "150 000";

    b)

    per la categoria di prodotti 7 ("Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo"), nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo "70 000" è sostituito dal quantitativo "100 000";

    c)

    per la categoria di prodotti 8 ("Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco"), nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo "130 000" è sostituito dal quantitativo "250 000";

    d)

    per la categoria di prodotti 10 ("Cereali trasformati"), nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo "2 500" è sostituito dal quantitativo "5 000";

    4)

    all'allegato XV-D nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) la quarta colonna, intitolata "Categoria", è modificata come segue:

    a)

    tutti i riferimenti a "Contingente tariffario 1 (4 000 t)" sono sostituiti da "Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t)";

    b)

    tutti i riferimenti a "Contingente tariffario 2 (4 000 t)" sono sostituiti da "Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t)";

    c)

    tutti i riferimenti a "Contingente tariffario 3 (1 000 t)" sono sostituiti da "Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t)";

    d)

    tutti i riferimenti a "Contingente tariffario 5 (5 400 t)" sono sostituiti da "Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t)";

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore la data dell'adozione.

    Fatto a ..., ...

    Per il Comitato di associazione nella formazione "Commercio"

    Il presidente


    ALLEGATO

    "ALLEGATO XV-A

    PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)

    Numero d'ordine

    Codice NC 2012

    Descrizione dei prodotti

    Volume (in t)

    Aliquota del dazio

    1

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

    2 000

    esenzione

    2

    0703 20 00

    Agli, freschi o refrigerati

    220

    esenzione

    3

    0806 10 10

    Uve da tavola, fresche

    20 000

    esenzione

    4

    0808 10 80

    Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

    40 000

    esenzione

    5

    0809 29 00

    Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)

    1 500

    esenzione

    6

    0809 40 05

    Prugne, fresche

    15 000

    esenzione

    7

    2009 61 10

    Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg

    500

    Esenzione"

    2009 69 19

    Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg

    2009 69 51

    Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati

    2009 69 59

    Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)


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