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Document 32019D2211

    Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2211 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/9366

    GU L 332 del 23.12.2019, p. 157–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2211/oj

    23.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 332/157


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2211 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2019

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione (2) si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso. Essa cessa di produrre effetti il 30 marzo 2020.

    (2)

    Il 29 ottobre 2019 il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha adottato la decisione (UE) 2019/1810 (3) che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 31 gennaio 2020. A causa di tale ulteriore proroga, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 non sarebbe sufficientemente lungo da garantire ai partecipanti diretti e ai clienti stabiliti nell'Unione la certezza e la prevedibilità del diritto necessarie nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione senza un accordo.

    (3)

    Al 31 dicembre 2018 l'importo nozionale in essere dei derivati OTC era pari a più di 500 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentano più del 75 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 20 %. Il 30 % circa di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell'Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, di cui oltre il 90 % è compensato presso una CCP del Regno Unito. Nel 2017 il 97 % dei derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro sono stati compensati da tale CCP, il che sottolinea che i partecipanti al mercato stanno adottando misure per prepararsi al recesso del Regno Unito.

    (4)

    Restano tuttavia i motivi alla base della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031. In particolare, i rischi potenziali connessi alla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri in caso di recesso senza accordo persistono e probabilmente perdureranno dopo il 30 marzo 2020. Inoltre, i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell'Unione hanno bisogno di certezza e prevedibilità del diritto per un periodo di tempo sufficiente dopo l'eventuale recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo. D'altro canto permangono anche le ragioni della durata limitata di tale decisione, in particolare per quanto riguarda le incertezze che circondano le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione, nonché il potenziale impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri e sull'integrità del mercato unico. La decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 dovrebbe pertanto rimanere di durata limitata.

    (5)

    La decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 dovrebbe pertanto essere modificata per prevedere un periodo di applicazione di un anno.

    (6)

    La Commissione continuerà a monitorare le condizioni alla base della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 per verificare se continuino a essere soddisfatte durante l'applicazione di tale decisione.

    (7)

    Considerando inoltre le modifiche al regolamento (UE) n. 648/2012 adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio che saranno entrate in vigore prima della data in cui la decisione cessa di applicarsi, qualsiasi eventuale ulteriore decisione terrà conto delle condizioni e degli sviluppi dei mercati finanziari, nonché dell'esposizione dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell'Unione al rischio di concentrazione rappresentato dalle CCP stabilite nel Regno Unito. Qualora tale esposizione sia ritenuta dannosa per la stabilità finanziaria dell'Unione, ogni eventuale ulteriore decisione potrebbe cercare di attenuare il rischio sistemico per l'Unione limitando l'accesso di tali partecipanti diretti e clienti a determinati prodotti, attività o servizi forniti dalle CCP stabilite nel Regno Unito. La Commissione intende a tal fine rendere nota la sua intenzione al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di applicazione.

    (8)

    È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza per garantire la certezza del diritto ai partecipanti diretti e ai clienti stabiliti nell'Unione.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «Essa cessa di produrre effetti un anno dopo la data di cui al secondo comma.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 50).

    (3)  Decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1810 adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).


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