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Document 32019D2166
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2166 of 16 December 2019 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the inclusion of Serbia and South Korea in the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 della Commissione del 16 dicembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l'inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 della Commissione del 16 dicembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l'inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/8883
GU L 328 del 18.12.2019, p. 84–88
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2021; abrog. impl. da 32021D1753
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/84 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2166 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l'inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (2) istituisce elenchi di paesi terzi e territori le cui disposizioni di vigilanza e di regolamentazione sono ritenute equivalenti alle corrispondenti disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicate nell’Unione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(2) |
La Commissione ha condotto ulteriori valutazioni delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicabili agli enti creditizi in taluni paesi terzi e territori. Tramite queste valutazioni la Commissione ha potuto stabilire se tali disposizioni siano o meno equivalenti al fine di stabilire il trattamento da riservare alle pertinenti categorie di esposizioni di cui agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni di regolamentazione e di vigilanza vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l’integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l’effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l’indipendenza e l’efficacia della vigilanza; l’effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell'Unione, le disposizioni di vigilanza e di regolamentazione del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari. |
(4) |
Nelle sue valutazioni la Commissione ha preso in considerazione l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione della Serbia e della Corea del Sud successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione (3) e ha tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili, compresa la valutazione effettuata dall'Autorità bancaria europea, che ha raccomandato che i quadri di regolamentazione e di vigilanza applicabili agli enti creditizi nei predetti paesi terzi siano considerati equivalenti al quadro giuridico dell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione rileva inoltre che la Serbia ha migliorato in modo significativo il suo quadro di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e che sono in corso ulteriori sforzi in questa direzione. |
(5) |
La Commissione ha concluso che in Serbia e in Corea del Sud vigono disposizioni di vigilanza e di regolamentazione che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza che sono almeno equivalenti agli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi in Serbia e in Corea del Sud almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(6) |
Di conseguenza è opportuno che la decisione di esecuzione 2014/908/UE sia modificata includendo la Serbia e la Corea del Sud nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti al regime dell'Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi degli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(7) |
Gli elenchi dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono esaustivi. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella decisione di esecuzione 2014/908/UE, tenuto conto, in particolare, dello sviluppo delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione nell'Unione e sul piano mondiale e alla luce della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia. |
(8) |
Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati da I a V della decisione di esecuzione 2014/908/UE dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla decisione di esecuzione 2014/908/UE. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza. |
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/908/UE è così modificata:
1) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione; |
2) |
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione; |
3) |
l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 del 1.4.2019, pag. 3)
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell’articolo 1 (enti creditizi)
(1) |
Argentina |
(2) |
Australia |
(3) |
Brasile |
(4) |
Canada |
(5) |
Cina |
(6) |
Isole Færøer |
(7) |
Groenlandia |
(8) |
Guernsey |
(9) |
Hong Kong |
(10) |
India |
(11) |
Isola di Man |
(12) |
Giappone |
(13) |
Jersey |
(14) |
Messico |
(15) |
Monaco |
(16) |
Nuova Zelanda |
(17) |
Arabia Saudita |
(18) |
Serbia |
(19) |
Singapore |
(20) |
Sud Africa |
(21) |
Corea del Sud |
(22) |
Svizzera |
(23) |
Turchia |
(24) |
USA |
ALLEGATO II
‘ALLEGATO IV
Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell’articolo 4 (enti creditizi)
1) |
Argentina |
2) |
Australia |
3) |
Brasile |
4) |
Canada |
5) |
Cina |
6) |
Isole Færøer |
7) |
Groenlandia |
8) |
Guernsey |
9) |
Hong Kong |
10) |
India |
11) |
Isola di Man |
12) |
Giappone |
13) |
Jersey |
14) |
Messico |
15) |
Monaco |
16) |
Nuova Zelanda |
17) |
Arabia Saudita |
18) |
Serbia |
19) |
Singapore |
20) |
Sud Africa |
21) |
Corea del Sud |
22) |
Svizzera |
23) |
Turchia |
24) |
USA |
ALLEGATO III
‘ALLEGATO V
Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 5 (enti creditizi e imprese di investimento)
Enti creditizi:
1) |
Argentina |
2) |
Australia |
3) |
Brasile |
4) |
Canada |
5) |
Cina |
6) |
Isole Færøer |
7) |
Groenlandia |
8) |
Guernsey |
9) |
Hong Kong |
10) |
India |
11) |
Isola di Man |
12) |
Giappone |
13) |
Jersey |
14) |
Messico |
15) |
Monaco |
16) |
Nuova Zelanda |
17) |
Arabia Saudita |
18) |
Serbia |
19) |
Singapore |
20) |
Sud Africa |
21) |
Corea del Sud |
22) |
Svizzera |
23) |
Turchia |
24) |
USA |
Imprese di investimento:
1) |
Australia |
2) |
Brasile |
3) |
Canada |
4) |
Cina |
5) |
Hong Kong |
6) |
Indonesia |
7) |
Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)) |
8) |
Messico |
9) |
Corea del Sud |
10) |
Arabia Saudita |
11) |
Singapore |
12) |
Sud Africa |
13) |
USA |